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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 17 settembre 2020

Corte di giustizia UE n. 2016/2020

ECLI:EU:C:2020:727
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0732_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Consiglio (causa C‑732/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa di destabilizzazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome delle ricorrenti nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive»

1. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Sentenza pregiudiziale della Corte vertente sulla validità di un atto del diritto dell’Unione – Ricorso di annullamento che presenta motivi e argomenti analoghi a quelli invocati nel procedimento pregiudiziale, ma che non vede contrapposte le stesse parti – Insussistenza dell’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte (Artt. 263 e 267 TFUE) (v. punti 51-56)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione e all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2315, art. 1, § 2, e allegato III; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, art. 5, § 2, a), b) e c), e allegato VI] (v. punti 76-78, 80-83)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso a una motivazione implicita da parte del Tribunale – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punto 115) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] PAO, la RN-Shelf-Arctic OOO, la RN-Shelf-[OSCURATO:PERSONA] AO, la RN-Exploration OOO e la Tagulskoe OOO sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0732_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Consiglio (causa C‑732/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa di destabilizzazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome delle ricorrenti nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive» 1. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Sentenza pregiudiziale della Corte vertente sulla validità di un atto del diritto dell’Unione – Ricorso di annullamento che presenta motivi e argomenti analoghi a quelli invocati nel procedimento pregiudiziale, ma che non vede contrapposte le stesse parti – Insussistenza dell’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte (Artt. 263 e 267 TFUE) (v. punti 51-56) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione e all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2315, art. 1, § 2, e allegato III; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, art. 5, § 2, a), b) e c), e allegato VI] (v. punti 76-78, 80-83) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso a una motivazione implicita da parte del Tribunale – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punto 115) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] PAO, la RN-Shelf-Arctic OOO, la RN-Shelf-[OSCURATO:PERSONA] AO, la RN-Exploration OOO e la Tagulskoe OOO sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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