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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14739/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10541-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: qi useppe. berg a maschi@firenze. pecavvocati .it brunonicolasassani©ordineavvocatiroma.orq - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', pec: [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio di quest'ultimo; pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1933/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.[OSCURATO:SOCIETA], allegando di essere creditrice nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] & Co. per un saldo debitore di conto corrente e di aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore [OSCURATO:PERSONA], convenne davanti al Tribunale di Lucca lo stesso Bolcioni, la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la revoca dell'atto di costituzione di trust posto in essere dai coniugi Bolcioni e Bianchini nel quale erano stati conferiti beni immobili di proprietà dei coniugi.

2. Il giudice adito accolse la domanda.

Nel corso del giudizio di appello, promosso dai soccombenti, la [OSCURATO:SOCIETA] diede conto dell'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria in favore di [OSCURATO:SOCIETA]3.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 15/10/2020, ha rigettato l'appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che il credito vantato dalla banca, peraltro determinato nel suo ammontare, fosse certamente idoneo a costituire il presupposto per la revocatoria degli atti lesivi del credito; che, nell'incertezza circa l'anteriorità o meno dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, e prendendo a riferimento il momento della insorgenza della fideiussione, bene aveva fatto il Tribunale a richiedere, ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione ex art. 2901 c.c. non la sola prova della scientia damni in capo al fideiussore ma anche la prova della dolosa preordinazione dell'atto stesso da parte del fideiussore al fine di pregiudicare le ragioni creditorie; quanto all'eventus damni che lo stesso fosse provato in quanto non era richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma anche il compimento di un atto che rendeva più incerto o difficile il soddisfacimento del credito attraverso una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore; che in ogni caso il debitore non aveva provato che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare il credito.

4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA] .

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art.2901 c.c. - i ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia considerato che il debitore aveva dato piena prova ch una consistente residualità patrimoniale per un valore complessivo di C 135.000, a fronte dell'atto di costituzione del trust che non poteva considerarsi avere valenza pregiudizievole alle ragioni del credito.

Ancora, sarebbe illogica la motivazione dell'impugnata sentenza con la quale si è ritenuto che vi fosse la dolosa preordinazione del debitore e del terzo volta a pregiudicare le ragioni del credito, non essendo stata dimostrata l'anteriorità dell'atto costitutivo del trust rispetto alla situazione debitoria del Bolcioni. 1.1 Il motivo va disatteso.

La censura ha natura fattuale ed è volta a sollecitare questa Corte ad un inammissibile riesame del merito delle questioni ed in particolare ad un riesame dei presupposti della revocatoria.

Quanto all'eventus damni la impugnata sentenza ha motivato in modo certamente adeguato al minimo costituzionale là dove, prendendo posizione sul motivo di appello con il quale si affermava la sussistenza di residualità patrimoniali, ha affermato che il pregiudizio alle ragioni del creditore, rilevante ex art. 2901 c.c. sussiste non solo quando la soddisfazione di queste sia in concreto pregiudicata, ma anche quando vi sia il pericolo attuale per la soddisfazione delle stesse e quindi, in presenza sia della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore sia di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, attraverso una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore.

A ciò la Corte ha aggiunto, con una valutazione di merito sottratta al sindacato di questa Corte, che la prova della capienza del patrimonio residuo del Bolcioni non era stata fornita.

Quanto alla pretesa mancanza della prova del consilium fraudis , fermo che neppure essa sarebbe stata necessaria in quanto l'atto di disposizione era certamente successivo al sorgere del credito da identificarsi con il momento di costituzione della garanzia fideiussoria, occorre ribadire che la censura proposta è, in ogni caso, puramente fattuale: ritenere raggiunta o non raggiunta la prova del consilium fraudis - che peraltro, si ribadisce non era neppure necessaria nella fattispecie -non è infatti una deduzione che possa trovare accesso in sede di legittimità.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4.000 (oltre C 200 per esborsi).

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10541-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: qi useppe. berg a maschi@firenze. pecavvocati .it brunonicolasassani©ordineavvocatiroma.orq - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', pec: [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio di quest'ultimo; pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1933/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:SOCIETA], allegando di essere creditrice nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] & Co. per un saldo debitore di conto corrente e di aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore [OSCURATO:PERSONA], convenne davanti al Tribunale di Lucca lo stesso Bolcioni, la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la revoca dell'atto di costituzione di trust posto in essere dai coniugi Bolcioni e Bianchini nel quale erano stati conferiti beni immobili di proprietà dei coniugi. 2. Il giudice adito accolse la domanda. Nel corso del giudizio di appello, promosso dai soccombenti, la [OSCURATO:SOCIETA] diede conto dell'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria in favore di [OSCURATO:SOCIETA]3. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 15/10/2020, ha rigettato l'appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che il credito vantato dalla banca, peraltro determinato nel suo ammontare, fosse certamente idoneo a costituire il presupposto per la revocatoria degli atti lesivi del credito; che, nell'incertezza circa l'anteriorità o meno dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, e prendendo a riferimento il momento della insorgenza della fideiussione, bene aveva fatto il Tribunale a richiedere, ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione ex art. 2901 c.c. non la sola prova della scientia damni in capo al fideiussore ma anche la prova della dolosa preordinazione dell'atto stesso da parte del fideiussore al fine di pregiudicare le ragioni creditorie; quanto all'eventus damni che lo stesso fosse provato in quanto non era richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma anche il compimento di un atto che rendeva più incerto o difficile il soddisfacimento del credito attraverso una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore; che in ogni caso il debitore non aveva provato che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare il credito. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA] . 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art.2901 c.c. - i ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia considerato che il debitore aveva dato piena prova ch una consistente residualità patrimoniale per un valore complessivo di C 135.000, a fronte dell'atto di costituzione del trust che non poteva considerarsi avere valenza pregiudizievole alle ragioni del credito. Ancora, sarebbe illogica la motivazione dell'impugnata sentenza con la quale si è ritenuto che vi fosse la dolosa preordinazione del debitore e del terzo volta a pregiudicare le ragioni del credito, non essendo stata dimostrata l'anteriorità dell'atto costitutivo del trust rispetto alla situazione debitoria del Bolcioni. 1.1 Il motivo va disatteso. La censura ha natura fattuale ed è volta a sollecitare questa Corte ad un inammissibile riesame del merito delle questioni ed in particolare ad un riesame dei presupposti della revocatoria. Quanto all'eventus damni la impugnata sentenza ha motivato in modo certamente adeguato al minimo costituzionale là dove, prendendo posizione sul motivo di appello con il quale si affermava la sussistenza di residualità patrimoniali, ha affermato che il pregiudizio alle ragioni del creditore, rilevante ex art. 2901 c.c. sussiste non solo quando la soddisfazione di queste sia in concreto pregiudicata, ma anche quando vi sia il pericolo attuale per la soddisfazione delle stesse e quindi, in presenza sia della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore sia di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, attraverso una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore. A ciò la Corte ha aggiunto, con una valutazione di merito sottratta al sindacato di questa Corte, che la prova della capienza del patrimonio residuo del Bolcioni non era stata fornita. Quanto alla pretesa mancanza della prova del consilium fraudis , fermo che neppure essa sarebbe stata necessaria in quanto l'atto di disposizione era certamente successivo al sorgere del credito da identificarsi con il momento di costituzione della garanzia fideiussoria, occorre ribadire che la censura proposta è, in ogni caso, puramente fattuale: ritenere raggiunta o non raggiunta la prova del consilium fraudis - che peraltro, si ribadisce non era neppure necessaria nella fattispecie -non è infatti una deduzione che possa trovare accesso in sede di legittimità. 2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4.000 (oltre C 200 per esborsi). Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezio
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