CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04889/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12274 /201 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappr esentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] vioMaria Musto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, ViaPiemonte n.26; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: amministratoredi fatto -notifica atti - legitti- mazionead agire [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.669/1/2013depositata il 12 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma cheaveva riunito e respinto i ricorsi proposti dal contri buente per l'an- nullamento di tre avvisi di accertamento e due atti di contestazione notificatigliquale amministratore di fatto delle società Sviluppo A ree UrbaneS.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. emessi ai fi ni IRES, IVA, IRAP per vantaggi fiscali non spettantirelativi ai periodi di imposta 2005 e 2006. 2.Il giudice di appello, disattese le questioni pregiudiziali e preliminari, inclusala censura di ne bis in idem e di illegittimità della notifica degli attidi accertamento, poneva a base della decisione le risultanze del p.v.c.e, tra l’altro, il rinvenimento della documentazione extraconta- bilepresso lo studio dell’amministratore di fatto attestante la ricondu- cibilitàal contribuente di attività immobiliare . 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a due motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso. Consideratoche: 4.Preliminarmente, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del contro- ricorso, in quanto la sua notifica non è avvenuta a mani proprie del destinatarioe non vi è prova agli atti della spedizione della raccoman- datainformativa della sua notifica, non essen do indicato sulla relata neppure un numero di riferimento che possa permettere di ritenere assoltol’adempimento. 5.Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degl i artt.60 e 62, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 145 cod. proc. civ., peraver la sentenza impugnata ritenuto legittima la notifica dell'atto impositivonei suoi confronti, benché non fosse amministratore di fatto dellesocietà e, comunque, legale rapp resentante dell e stess e . Conil secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per viola- zione degli artt. 36, secondo comma, n. 4 e 62 d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, lament ando la irriducibile contraddittorietà della motiva- zioneespressa dalla sentenza impugnata; evidenzia, in proposito, che ilgiudice di appello ha ritenuto rituale e legittima la notifica degli atti impugnati al ricorrente e al contempo anche alle società, benché lo Stronatinon fosse legale rappresentante delle società accertate al mo- mentodella notifica degli atti impugnati. 6.I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili. Comegià affermato più volte da questa Corte, ad es. con la decisione n.36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azioneex art. 100 cod. proc. civ. - richiede non solo l'accertamento diuna situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza diottenere un risultato utile giuridi camente apprezzabile e non conse- guibilesenza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzatosolo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355). Nel caso in esame, gli atti impositivi sono stati emanati nei confronti dellesocietà per l'adempimento di obbligazioni tri butarie a d esse rela- tiveed è stato notificato all'odierno ricorrente solo nella supposta qua- litàdi amministratore di fatto dell e stess e . 7.Quest’ultimo, pertanto, non ha alcun interesse in ordine alla legitti- mitàdell'atto impositivo, in quanto avente a d oggetto l'accertamento disituazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo. Infatti, un siffattointeresse non può individuarsi dall’esposizione dell'amministra- tore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alle società amministrate,attesa la diversità dei presupposti applicativi e l'assenza diun'efficacia - neanche riflessa - del giudicato che si forma sull'atto impositivorispetto al giudizio vertente sulla responsabilità civile o am- ministrativadell'amministratore per gli atti po sti in essere nell'esercizio dellefunzioni gestorie. 8.In ogni caso, si osserva che la eventuale nullità (o anche inesistenza) dellanotificazione del detto avviso di accertamento si presenta priva di rilevanza,in quanto, come riferito dallo stesso rico rrente (pag. 7 del ricorso), il legale rappresentante delle società ha ricevuto la notifica degliavvisi di accertamento e degli atti di contestazione sanzioni sud- detti, impugnandoli, così dimostrando inequivocabilmente di averne avutopiena conoscenza (cf r., in proposito, Cass. 28 ottobre 2015, n. 21960,nonché Cass. 29 ottobre 2020 n.23883). Per le suesposte con- siderazioni,pertanto, il ricorso non può trovare ingresso. 9. In conclusione, va data continuità al principio di diritto (cfr. Cass. Sez.5, Sent enza n.26702 del 12/09/2022, Rv. 665856 - 01) secondo il qualel’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nomi nati a normadi legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delleimprese, e tenuto conto che, ai sensi dell’art.62 del d.P.R. n.600 del1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita,ai fini tributari , a coloro che ne hanno l’amministrazione di fattosolo ove non sia determinabile secondo la legge civile. 10.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue il regola- mentodelle spese di lite essendo inammissibile il controricorso. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presuppost