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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 12055/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 luglio 2024 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 28 settembre 2023 con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 e giorni 4 di reclusione rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 4 di reclusione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge penale censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto ancora applicabile il reato di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4 del 2019 anche a seguito dell'abrogazione del reddito di cittadinanza; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; osserva il Collegio che la censura formulata dal ricorrente, legata alla pretesa abrogazione dell'intero capo 1 del D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con Legge n. 26 del 2019, non ha pregio; infatti sebbene la Legge n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato art. 1, comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa, come espressamente precisato dal Legislatore, sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti (Corte di cassazione, Sez.

III Pen., n. 49047 del 16 novembre 2023); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle <t ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensore il Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 luglio 2024 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 28 settembre 2023 con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 e giorni 4 di reclusione rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 4 di reclusione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge penale censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto ancora applicabile il reato di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4 del 2019 anche a seguito dell'abrogazione del reddito di cittadinanza; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; osserva il Collegio che la censura formulata dal ricorrente, legata alla pretesa abrogazione dell'intero capo 1 del D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con Legge n. 26 del 2019, non ha pregio; infatti sebbene la Legge n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato art. 1, comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa, come espressamente precisato dal Legislatore, sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti (Corte di cassazione, Sez. III Pen., n. 49047 del 16 novembre 2023); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle <t ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensore il Pre
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