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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 25358/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4149/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen..

Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 15.3.2022, perveniva a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'im- pugnazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma del difensore e procuratore speciale del ri- corrente Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamini (come da procura speciale allegata).

2. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. 3.

Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4149/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 15.3.2022, perveniva a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'im- pugnazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma del difensore e procuratore speciale del ri- corrente Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamini (come da procura speciale allegata). 2. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. 3. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25358/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris