CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per la fondatezza del motivo sulla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e sull'omessa motivazione degli aumenti di pena; per la inammissibilità del motivo articolato sulle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del 28.1.2021 con cui il GUP del capoluogo pugliese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata estorsione continuata e lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione nonché le circostanze attenuanti generiche, che aveva stimato equivalenti alla recidiva ed alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena finale - così ridotta per la scelta del rito abbreviato - di anni 2 e mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Annoscia lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla: offerta risarcitoria del 13.8.2020 ricevuta dalla persona offesa in data 14.8.2020; dichiarazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di avvenuto ed integrale risarcimento del danno; atto di remissione della denuncia-querela del 26.10.2020; rileva come in primo luogo la Corte abbia preso atto della rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di appello sulla responsabilità ma non abbia valorizzato in alcun modo tale leale e corretto comportamento ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche da stimare prevalenti sulla aggravante; segnala che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità aveva fatto séguito alla ammissione dei fatti ed all'avvenuto risarcimento del danno che la Corte di Appello ha tuttavia sostenuto di non poter valorizzare ai sensi dell'art. 62 n. 6 cod. pen. per essere intervenuto nel corso del giudizio; osserva che le offerte risarcitorie erano intervenute in data 13.9.2020 (per Euro 600) ed in data 7.10.2020 (per ulteriori Euro 1.000) laddove il giudizio di primo grado aveva avuto inizio soltanto in data 28.2.2021 ovvero in data successiva anche ai due atti di "accettazione" della persona offesa che non si era costituita parte civile dichiarandosi integralmente soddisfatta; segnala che la recidiva andava esclusa attesa la risalenza nel tempo dei precedenti di per sé inoltre non sintomatici di maggiore o spiccata pericolosità; rileva, ancora, la mancata motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione e la sussistenza delle condizioni per riconoscere le generiche con giudizio di prevalenza; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo ha concluso per la fondatezza del motivo sulla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e sull'omessa motivazione degli aumenti di pena e per la inammissibilità del ricorso quanto al motivo articolato sulle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]) Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate non consentite in questa sede. 1. Quanto al rilievo concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è sufficiente infatti rilevare che dalla sentenza impugnata risulta che in data 8.7.2021 era intervenuta la rinuncia dell'imputato ai motivi di impugnazione concernenti la responsabilità avendo la difesa insistito soltanto sul motivo relativo al trattamento sanzionatorio. A tal proposito, la Corte ha considerato che il GUP aveva inflitto una pena assai mite rispetto alla gravità oggettiva dei fatti ed aveva considerato le generiche equivalenti alla recidiva valutando positivamente la condotta processuale dell'Annoscia ivi compresa l'offerta risarcitoria che non aveva potuto essere valutata ai fini della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. perché intervenuta nel corso del giudizio. Tanto premesso, si deve allora prendere atto che in nessuno dei due atti di appello era stata avanzata una specifica richiesta di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (cfr., in particolare, pag. 6 dell'appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e pagg. 7 e ssgg. dell'appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) per cui il motivo è in questa sede precluso non investendo una questione rilevabile di ufficio e, perciò. ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod., proc. pen., suscettibile di essere affrontata dalla Corte pur senza essere stata devoluta in appello. 2. I rilievi in ordine alla recidiva sono a loro volta preclusi dalla assoluta genericità delle censure articolate in appello sul punto essendo appena il caso di ribadire che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non abbia qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per contro, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). La Corte di Appello non ha ritenuto di poter escludere la recidiva ed ha fatto leva, a tal fine, sulle risultanze del certificato penale dell'imputato che annovera precedenti per omicidio, rapina, porto illegale di armi avendo inoltre sottolineato che "la violenza e la prepotenza espressa nei fatti in esame appaiono espressione della medesima personalità e del tutto in linea con le passate condanne per rapina ed omicidio volontario e quindi per nulla disgiunte da comportamenti passati e lontani" (cfr., pag. 2 della sentenza); con gli atti di appello la difesa dell'Annoscia si era limitata a sollecitare la esclusione della recidiva poiché, a suo dire, il ricorrente riportato condanne da oltre un ventennio ed "al fine di rendere la pena quanto più congrua a giustizia" (cfr., pag. 8 dell'appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ovvero a rilevare che "anche la recidiva può essere esclusa in quanto, nel caso di specie, non indicativa di maggiore colpevolezza o più spiccata pericolosità sociale" (cfr., pag. 7 dell'appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]).Il ricorso, quindi, al pari degli atti di appello, non si confronta con le considerazioni spese dalla Corte di Appello ed è perciò a sua volta del tutto generico. 3. Altrettanto generiche erano state le censure mosse alla sentenza di primo grado con riguardo al giudizio di valenza tra le circostanze di opposto segno: con l'appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche "nella massima efficacia diminuente" (cfr., pag. 7 dell'atto di gravame) mentre quello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] soltanto nelle richieste conclusive aveva a sua volta invocato la prevalenza delle generiche sulle concorrenti aggravanti (cfr., pag. 10 dell'atto di gravame); a fronte di tali generiche doglianze la Corte di Appello non ha tuttavia omesso di affrontare la sollecitazione difensiva sostenendo che "il comportamento prepotente pervicace tenuto nella commissione dei reati giustifica la valutazione ... in termini di equivalenza ..." (cfr., ivi, pag. 1). In tal modo, i giudici del gravame hanno argomentato la propria decisione in maniera non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Peri., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 4. Da ultimo, va rilevato che nessun rilievo era stato articolato con gli atti di appello circa gli aumenti per la continuazione risultando perciò anche in tal caso la doglianza preclusa in questa sede. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali