CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. Udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 8 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 20 aprile 2018 dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diverse ipotesi di appropriazione indebita contestate allo stesso. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del Deiana deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 525 cod.proc.pen. per essere stata la sentenza dell'8 luglio 2021 pronunciata da un collegio diverso da quello che aveva partecipato al dibattimento ed in specie all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 221 e segg. cod.proc.pen. quanto alla querela di falso proposta nei riguardi del verbale di identificazione dell'imputato; - carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove ex art.606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 cod.pen. con riferimento agli artt. 646 e 649 bis cod.pen. posto che pochi giorni dopo la condanna in primo grado era stata abrogata la procedibilità di ufficio della appropriazione indebita ed introdotto l'art. 649 bis cod.pen. senza però che nel caso in esame fosse mai stata sporta la querela. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, va rilevato che alcuna nullità si ravvisa posto che l'udienza del 22 settembre cui fa riferimento il ricorso venne svolta con rito cartolare e successivamente al rinvio vennero acquisite nuovamente le conclusioni delle parti; pertanto, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 525 cod.proc.pen.. Il secondo motivo reitera un'eccezione di falsità di un atto del procedimento già smentita come decisiva in primo grado ed in fase di appello ove si sottolinea come l'imputato vene ritualmente generalizzato al momento dell'accesso presso i locali dei Carabinieri. Il terzo motivo reitera doglianze relative ad aspetti della ricostruzione in fatto non ammissibili posto che a fronte di una declaratoria di prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. l'insussistenza dei fatti può essere dichiarata solo quando sussista l'assoluta evidenza degli stessi, nel caso di specie smentita da una doppia conforme di merito che ha attestato le attività di distrazione di somme. Il quarto motivo è manifestamente infondato posto che correttamente il giudice di appello valutava la aggravante del fatto di rilevante gravità quale circostanza che rendeva la fattispecie contestata procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 649 bis cod.pen. ultima parte. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 22 dicembre 2022 L CONSIGLI E ST. P d IL k 5 DENTE Giova otal vi [OSCURATO:PERSONA]