CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19901/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Asti ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di diffamazione a lei ascritti; - il Tribunale di Asti ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, e ciò correttamente tenuto conto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui «sono in ogni caso inappellabili [...] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»), da ritenersi applicabile al procedimento innanzi al Giudice di pace in virtù del generale rinvio contenuto dall'art. 2, comma 1, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in mancanza di una specifica previsione sul punto nell'art. 36 dello stesso decreto (che disciplina l'impugnazione del pubblico ministero); considerato che l'unico motivo di impugnazione - con il quale si censura la decisione di assoluzione dell'imputata, in quanto scaturita da un'erronea valutazione del compendio probatorio - è inammissibile poiché, lungi non contiene censure di legittimità, prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre il travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); rilevato che, a fronte della qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, non ha alcun rilievo l'appello incidentale proposto, nell'interesse dell'imputata, al solo fine di resistere a quello presentato dalla Parte pubblica (e riqualificato, nei termini predetti), atteso che: l'appello incidentale «non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale», ragion per cui non ricorrono i presupposti per fare applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen.; e, nel giudizio penale di legittimità, non è previsto il ricorso incidentale (cfr. Sez. 3, n. 40540 del 18/06/2014, Sanitate, Rv. 260650 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così