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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24164/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede la riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria; Letta la ulteriore memoria con cui i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistono nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il ricorso deduce motivi manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo, anche a voler seguire il ragionamento del ricorrente che ritiene che il reato di estorsione possa essere stato commesso in esecuzione del programma dell'associazione a delinquere di tipo mafioso per la partecipazione alla quale il ricorrente è stato condannato, sia pure per un segmento temporale diverso da quello in cui fu commessa l'estorsione, è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che possa essere riconosciuta la continuazione tra reato associativo e reato-fine soltanto se al momento di ingresso nell'associazione vi fosse non un generico proposito di commettere reati, ma che i reati-fine fossero stati già programmati nelle loro linee essenziali (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); - il secondo motivo non è idoneo a disarticolare il percorso logico dell'ordinanza impugnata, in quanto anche a voler ritenere il reato di estorsione parte del programma associativo, pur mancando una specifica contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ciò di per sé, per le ragioni esposte sopra, non è sufficiente per la prospettazione dell'esistenza di un unico disegno criminoso; - quanto da ultimo alla condizione personale richiamata nell'art. 671 cod. proc. pen., ed oggetto del terzo motivo, esso costituisce mero coelemento di valutazione insieme agli altri indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, Sentenza n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), talchè non è illogico, pertanto, che nel caso in esame esso sia stato ritenuto insufficiente a superare il divario temporale tra i crimini che si richiedeva di porre in continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede la riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria; Letta la ulteriore memoria con cui i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistono nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il ricorso deduce motivi manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo, anche a voler seguire il ragionamento del ricorrente che ritiene che il reato di estorsione possa essere stato commesso in esecuzione del programma dell'associazione a delinquere di tipo mafioso per la partecipazione alla quale il ricorrente è stato condannato, sia pure per un segmento temporale diverso da quello in cui fu commessa l'estorsione, è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che possa essere riconosciuta la continuazione tra reato associativo e reato-fine soltanto se al momento di ingresso nell'associazione vi fosse non un generico proposito di commettere reati, ma che i reati-fine fossero stati già programmati nelle loro linee essenziali (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); - il secondo motivo non è idoneo a disarticolare il percorso logico dell'ordinanza impugnata, in quanto anche a voler ritenere il reato di estorsione parte del programma associativo, pur mancando una specifica contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ciò di per sé, per le ragioni esposte sopra, non è sufficiente per la prospettazione dell'esistenza di un unico disegno criminoso; - quanto da ultimo alla condizione personale richiamata nell'art. 671 cod. proc. pen., ed oggetto del terzo motivo, esso costituisce mero coelemento di valutazione insieme agli altri indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, Sentenza n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), talchè non è illogico, pertanto, che nel caso in esame esso sia stato ritenuto insufficiente a superare il divario temporale tra i crimini che si richiedeva di porre in continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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