CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 32690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che il ricorrente lamenta, in modo assolutamente generico, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di rito senza dedurre nulla al riguardo con la conseguente inammissibilità della impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che, in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata dalla Corte di cassazione solo a condizione che il ricorso sia ammissibile (Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.