CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Lucia ODELLO che conclude per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'istanza di sospensione della pena pecuniaria avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidato al servizio sociale per l'espiazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 15 giugno 2021, irrevocabile in data 2 luglio 2021, alla quale pure si riferisce la sanzione pecuniaria di euro 12.000 di multa azionata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il Tribunale di sorveglianza ha, in particolare, ritenuto di essere incompetente a esaminare l'istanza, né ha individuato un diverso giudice. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, con riguardo alla ritenuta incompetenza del Tribunale di sorveglianza a conoscere in via cautelare della richiesta, avanzata in pendenza di misura alternativa, volta alla sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria che, in caso di esito positivo dell'affidamento, sarebbe estinta; - la violazione di legge e il vizio della motivazione per non essere stato valutato il fumus e il periculum del provvedimento invocato alla luce delle dimostrate condizioni economiche di disagio in cui versa il condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha ritenuto di non avere competenza a decidere sull'istanza di sospensione della pena pecuniaria, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in pendenza della misura alternativa dell'affidamento in prova concessa ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) in presenza di disagiate condizioni economiche, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso. Il Tribunale non ha, del resto, individuato la competenza di nessun altro giudice, così trincerandosi dietro un sostanziale non liquet. 3. Sebbene il potere cautelare non sia espressamente previsto nella lettera delle disposizioni che regolano le misure alternative e da quelle in tema di remissione del debito ed estinzione della pena, l'assunto del provvedimento impugnato è smentito da molteplici pronunce.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: «in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al Tribunale di Sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12, ord. Pen.» (Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276388). Del resto, si è precisato che «il Tribunale di sorveglianza è organo competente a pronunziarsi, nella piena autonomia deliberativa circa l'ammissibilità della tutela preventiva cautelare in favore dell'affidato in prova al servizio sociale, condannato anche alla pena pecuniaria, che assume di versare in disagiate condizioni economiche (così in motivazione, Sez. 1, n. 18720 del 12/07/2017 - dep. 2018, Albertin, Rv. 273121). 4. Di conseguenza, rientrando la tutela preventiva cautelare nella competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza, essa trova piena operatività qualora il percorso dell'esecuzione della misura conduca già a formulare una ragionevole prognosi circa il suo esito positivo e sia plausibilmente riscontrabile il presupposto delle disagiate condizioni economiche (da porre in rapporto con l'entità della pena da eseguire). 4.1. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere l'annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Trento, quale organo competente a pronunziarsi circa l'ammissibilità della tutela preventiva, nella assoluta libertà delle valutazioni di merito circa la sussistenza, nel caso concreto, del fumus boni iuris e del periculum in mora. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg