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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 31573/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Valdobbiadene avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 marzo 2022 il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen., con recidiva.

2. Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato quattro motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge per mancanza di motivazione, in relazione all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per avere omesso del tutto la motivazione sul motivo di riesame relativo all'errata prognosi di una condanna ad una pena superiore a tre anni di reclusione, da escludere in considerazione sia dei delitti contestati (artt. 635 e 337 cod. pen.) e del limite edittale massimo previsto, sia della possibilità di accedere a riti alternativi, sia della continuazione tra le condotte già ritenuta nel capo di imputazione.

2.2. Violazione di legge per inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c)-bis e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., per omessa esposizione delle ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere e, in particolare, degli arresti domiciliari con mezzi elettronici, avendo peraltro il provvedimento impugnato integrato la motivazione del giudice per le indagini preliminari, totalmente carente sul punto, anziché annullare la misura cautelare, così violando l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 2.3.

Violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione e inosservanza degli artt. 292, comma 2, lett. c)-bis e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., per l'utilizzo di una motivazione tautologica, con riferimento alle esigenze cautelari, fondata sul contenuto dell'ordinanza cautelare genetica, senza esame delle doglianze dell'istanza di riesame e delle relative allegazioni a sostegno dell'applicazione della misura degli arresti dorniciliari.

2.4. Violazione di legge per carenza assoluta della motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., fondate esclusivamente sui precedenti penali e sulle pendenze a carico del ricorrente, oltre che sull'asserita gravità della condotta, senza operare la dovuta valutazione prognostica fondata su elementi di fatto da cui desumere la futura programmazione di crimini.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale; il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.2.

Va premesso che costituisce principio consolidato che la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari può essere censurato in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, tanto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (tra le tante Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244) e, con particolare riferimento alle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., o delle esigenze cautelari, ex art. 273 cod. proc. pen., è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, come la ricostruzione dei fatti, l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori (tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità.

Il provvedimento impugnato, in modo adeguato e congruente, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile di una gravissima forma di resistenza a pubblico ufficiale, consistente in una fuga, dopo il tentato furto di un bancomat, protrattasi per circa 27 km, da un paese all'altro della province di Lucca e di Firenze, a bordo di una Jaguar che aveva viaggiato a circa 200 km/h, anche contromano, lanciando chiodi a quattro punte contro l'auto dei carabinieri e fumogeni, tanto da danneggiare i mezzi delle forze dell'ordine.

Detta condotta è stata ritenuta espressiva del modus operandi di professionisti che assaltano furgoni portavalori e, letta unitamente ai precedenti del ricorrente per reati contro il patrimonio e pendenze per reati di associazione per delinquere e rapina, ha reso concreto il rischio di reiterazione di reati analoghi, con conseguente inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in quanto misura la cui efficacia è rimessa, anche in parte, alla volontà collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto pericoloso.

In altri termini, il provvedimento impugnato, nel valutare puntualmente tutti gli elementi posti a fondamento dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, ha operato un accertamento prognostico ex ante ed in concreto, escludendo implicitamente che [OSCURATO:PERSONA] possa ottenere una condanna ad una pena inferiore a tre anni di reclusione.

A detto fine, peraltro, il ricorrente omette di confrontarsi con i precisi argomenti utilizzati dal provvedimento impugnato limitandosi a prospettazioni di carattere astratto (come i limiti edittali), e congetturali (come la volontà di definire il procedimento con il rito abbreviato), prive di qualsiasi concretezza.

4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili per genericità.

Diversamente da quanto apoditticamente sostenuto nel ricorso, l'ordinanza impugnata indica in modo puntuale, e con propria autonoma valutazione, le ragioni per cui non ha ritenuto applicabile a [OSCURATO:PERSONA] la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con i presidi elettronici, sottolineando in particolare quella che ha definito la sua totale intolleranza a qualsiasi regola del vivere civile anche alla luce della sua "storia criminale", come peraltro già argomentato nell'ordinanza genetica.

Peraltro, il parziale richiamo testuale di tale provvedimento (corrispondente a sole 4 righe), censurato dal ricorso, era derivato dall'esigenza di rispondere al motivo di riesame, in questa sede pedissequamente riproposto, concernente la ritenuta inesistente omissione di motivazione del giudice di primo grado.

5. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In adesione al costante orientamento della Corte di legittimità, l'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va affatto equiparato, come richiesto nel ricorso, all'imminenza della commissione di altri reati già preordinati, ma l'effettività del rischio che la misura cautelare deve garantire (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767), arguita dai precedenti penali e dai carichi pendenti per gravi delitti, che fanno ritenere che [OSCURATO:PERSONA] sia costantemente coinvolto in attività delinquenziali, anche perché privo di attività lavorativa, e dalla gravità delle condotte contestate.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Valdobbiadene avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 marzo 2022 il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen., con recidiva. 2. Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato quattro motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge per mancanza di motivazione, in relazione all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per avere omesso del tutto la motivazione sul motivo di riesame relativo all'errata prognosi di una condanna ad una pena superiore a tre anni di reclusione, da escludere in considerazione sia dei delitti contestati (artt. 635 e 337 cod. pen.) e del limite edittale massimo previsto, sia della possibilità di accedere a riti alternativi, sia della continuazione tra le condotte già ritenuta nel capo di imputazione. 2.2. Violazione di legge per inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c)-bis e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., per omessa esposizione delle ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere e, in particolare, degli arresti domiciliari con mezzi elettronici, avendo peraltro il provvedimento impugnato integrato la motivazione del giudice per le indagini preliminari, totalmente carente sul punto, anziché annullare la misura cautelare, così violando l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 2.3. Violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione e inosservanza degli artt. 292, comma 2, lett. c)-bis e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., per l'utilizzo di una motivazione tautologica, con riferimento alle esigenze cautelari, fondata sul contenuto dell'ordinanza cautelare genetica, senza esame delle doglianze dell'istanza di riesame e delle relative allegazioni a sostegno dell'applicazione della misura degli arresti dorniciliari. 2.4. Violazione di legge per carenza assoluta della motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., fondate esclusivamente sui precedenti penali e sulle pendenze a carico del ricorrente, oltre che sull'asserita gravità della condotta, senza operare la dovuta valutazione prognostica fondata su elementi di fatto da cui desumere la futura programmazione di crimini. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale; il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.2. Va premesso che costituisce principio consolidato che la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari può essere censurato in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, tanto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (tra le tante Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244) e, con particolare riferimento alle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., o delle esigenze cautelari, ex art. 273 cod. proc. pen., è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, come la ricostruzione dei fatti, l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori (tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità. Il provvedimento impugnato, in modo adeguato e congruente, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile di una gravissima forma di resistenza a pubblico ufficiale, consistente in una fuga, dopo il tentato furto di un bancomat, protrattasi per circa 27 km, da un paese all'altro della province di Lucca e di Firenze, a bordo di una Jaguar che aveva viaggiato a circa 200 km/h, anche contromano, lanciando chiodi a quattro punte contro l'auto dei carabinieri e fumogeni, tanto da danneggiare i mezzi delle forze dell'ordine. Detta condotta è stata ritenuta espressiva del modus operandi di professionisti che assaltano furgoni portavalori e, letta unitamente ai precedenti del ricorrente per reati contro il patrimonio e pendenze per reati di associazione per delinquere e rapina, ha reso concreto il rischio di reiterazione di reati analoghi, con conseguente inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in quanto misura la cui efficacia è rimessa, anche in parte, alla volontà collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto pericoloso. In altri termini, il provvedimento impugnato, nel valutare puntualmente tutti gli elementi posti a fondamento dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, ha operato un accertamento prognostico ex ante ed in concreto, escludendo implicitamente che [OSCURATO:PERSONA] possa ottenere una condanna ad una pena inferiore a tre anni di reclusione. A detto fine, peraltro, il ricorrente omette di confrontarsi con i precisi argomenti utilizzati dal provvedimento impugnato limitandosi a prospettazioni di carattere astratto (come i limiti edittali), e congetturali (come la volontà di definire il procedimento con il rito abbreviato), prive di qualsiasi concretezza. 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili per genericità. Diversamente da quanto apoditticamente sostenuto nel ricorso, l'ordinanza impugnata indica in modo puntuale, e con propria autonoma valutazione, le ragioni per cui non ha ritenuto applicabile a [OSCURATO:PERSONA] la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con i presidi elettronici, sottolineando in particolare quella che ha definito la sua totale intolleranza a qualsiasi regola del vivere civile anche alla luce della sua "storia criminale", come peraltro già argomentato nell'ordinanza genetica. Peraltro, il parziale richiamo testuale di tale provvedimento (corrispondente a sole 4 righe), censurato dal ricorso, era derivato dall'esigenza di rispondere al motivo di riesame, in questa sede pedissequamente riproposto, concernente la ritenuta inesistente omissione di motivazione del giudice di primo grado. 5. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In adesione al costante orientamento della Corte di legittimità, l'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va affatto equiparato, come richiesto nel ricorso, all'imminenza della commissione di altri reati già preordinati, ma l'effettività del rischio che la misura cautelare deve garantire (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767), arguita dai precedenti penali e dai carichi pendenti per gravi delitti, che fanno ritenere che [OSCURATO:PERSONA] sia costantemente coinvolto in attività delinquenziali, anche perché privo di attività lavorativa, e dalla gravità delle condotte contestate. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pr
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