CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Contro doBank s.p.a. , (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Milano, piazza Borromeo,1 –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3697 /20 18 del 31.7.2018,nel giudizio r.g. n. 4 /2017 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.10.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: fideiussione bancaria Con atto di citazione d'appello notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) impugnava la sentenza n. 8323/2016, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 10.6.2016, con nel primo giudizio instaurato in seguito al ricorso in opposizione promosso dalla Zietek ex art. 615, comma 2 , c.p.c . , — relativo all'esecuzione immobiliare innescata da [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il pignoramento dell'immobile della Zietek sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia di un contratto di mutuo stipulato con l'istituto bancario indata [OSCURATO:DATA_NASCITA]— in parziale accoglimento delle domande della Zietek, aveva dichiarato l'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (alla quale il credito era pervenuto in seguito alla incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la quale a sua volta lo aveva acquistato dall'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]a mezzo di cessione pro soluto ) , priva della titolarità del credito per cui procedeva e quindi priva di legittimazione attiva, ritenendo che dall'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica delr 1 1 dicembre 2008, Parte II n. 146 non risultava se detto credito fosse compreso nel blocco dei rapporti ceduti o tra quelli esclusi, ed aveva poi compensato le spese di lite tra le parti. Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano. Con la sentenza impugnata, la Corte aditaaccoglieva l’appello e , per quanto qui di interesseriteneva che : a) la banca era titolare del credito azionato e , quindi , aveva la legittimazione attiva a procedere all’esecuzione forzata sul bene offerto in garanzia, poiché il tribunale aveva omesso di prendere visione del contratto di cessione pro soluto stipulato ai sensi dell’art. 58 TUB tra le parti allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. In particolare, l’allegato 2 di detto atto attestava l’inclusione nella cessione del credito azionato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione contre motiv i [OSCURATO:SOCIETA]., quale madataria di doBank s.pa., che agisce anche in proprio,hanno presentato controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Con il primo motivosi denuncia: Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. per violazione dell’art. 342 c.p.c., per non avere la Corte rilevato la mancanza di specificità del motivo di appello formulato da doBank e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione ex adverso proposta. La Corte non avrebbe considerato che nel giudizio di I grado la banca nulla aveva controdedotto sulla eccezione della ricorrente sull’assenza di documentazione idonea e, per tale motivo il Giudice aveva considerata la circostanza non contestata. Ex art. 115, comma 2 c.p.c.; la successiva documentazione allegata alla memoria era, perciò tardiva ed ininfluente. In ogni caso il Tribunale aveva anche chiarito che l’eccezione relativa all’esclusione del credito dalla cessione per carenza della documentazione in originale non era mai stata contrastata dalla Banca nemmeno in appello 2.Con il secondo motivo si denuncia : Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. anche in relazione all’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte posto a fondamento della decisione un fatto specificamente non contestato, ossia la sussistenza di una causa di esclusione della posizione-asseritamente debitoria- della ricorrente dal blocco dei crediti oggetto della cessione del 27.11.2008. Rispetto alle censure già delineate nel primo motivo la ricorrente deduce che l’esclusione del credito dalla cessione era dimostrata anche dalla circostanza che tale credito era stato ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la Bpop era rimasta procuratrice, con atto di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. in data 14.6.2001 così come risulta dall’atto di pignoramento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.Con il terzo motivo si denuncia : Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 101 c.p.c., 2697 c.c. e 58 TUB. La Corte avrebbe considerata idonea prova l’esibizione di un documento meramente interno quale l’allegato 2 dell’atto di cessione che non è parte della documentazione pubblicata sulla G.U. [OSCURATO:PERSONA] non ha, inoltre, rispettato le istruzioni della vigilanza della Banca di Italia sulla necessità di trasmettere alla prima data utile una idonea comunicazione dell’avvenuta cessione. 4.In data 5 settembre 2023 la ricorrente ha presentato rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c.chiedendo l’estinzione del giudizio. La controricorrente ha accettato la rinunzia in data 27 settembre 2023, con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate tra le parti