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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17377/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazioneascrittogli e alla omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen., oltre chemanifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede;che, infatti, a fronte delle doglianze in fatto con cui la difesa nel ricorso ha sollecitatouna diversa lettura delle risultanze processuali estranea al sindacato di legittimità, devesottolinearsi che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come, resosi venditore diuna bici elettrica oggetto di appropriazione indebita da parte di un soggetto che egli stessoaveva accompagnato a noleggiare la stessa, l’odierno ricorrente abbia pienamente integratotanto l’elemento oggettivo quanto quello soggettivo richiesti dalla fattispecie di cui all’art. 648cod., pen., dovendosi ritenere estranee al sindacato di legittimità;ritenuto che alle medesime conclusioni deve giungersi per quanto attiene al secondomotivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod.pen., poiché i giudici di appello, con un giudizio di fatto incensurabile in questa sede, hannocorrettamente motivato perché non possa configurarsi la particolare tenuità del fatto nel casodi specie, tenuto conto del prezzo non modesto del bene oggetto di ricettazione (cfr. exmultis, Sez. 2 - , n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 51818 del06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazioneascrittogli e alla omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen., oltre chemanifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede;che, infatti, a fronte delle doglianze in fatto con cui la difesa nel ricorso ha sollecitatouna diversa lettura delle risultanze processuali estranea al sindacato di legittimità, devesottolinearsi che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come, resosi venditore diuna bici elettrica oggetto di appropriazione indebita da parte di un soggetto che egli stessoaveva accompagnato a noleggiare la stessa, l’odierno ricorrente abbia pienamente integratotanto l’elemento oggettivo quanto quello soggettivo richiesti dalla fattispecie di cui all’art. 648cod., pen., dovendosi ritenere estranee al sindacato di legittimità;ritenuto che alle medesime conclusioni deve giungersi per quanto attiene al secondomotivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod.pen., poiché i giudici di appello, con un giudizio di fatto incensurabile in questa sede, hannocorrettamente motivato perché non possa configurarsi la particolare tenuità del fatto nel casodi specie, tenuto conto del prezzo non modesto del bene oggetto di ricettazione (cfr. exmultis, Sez. 2 - , n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 51818 del06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris