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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09088/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 20760/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv.Prof. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrentee ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Emilia - Romagna , n . 557/4/2023 depositata l’8 maggio 2023.

Visto l’atto depositato il 28 gennaio2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 31/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 20760/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv.Prof. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrentee ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Emilia - Romagna , n . 557/4/2023 depositata l’8 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 28 gennaio2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09088/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris