CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 183) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte bolognese ha compiutamente e logicamente motivato sia in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Quanto alla prima, i giudicanti hanno insindacabilmente accertato che l'episodio giudicato fosse inserito in un più ampio contesto di spaccio abituale e professionale, tale da escludere la configurabilità di un lucro di speciale tenuità. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego si è fondato sulla riscontrata professionalità nella commissione del reato, confermata dai precedenti specifici a carico del prevenuto. Trattasi di valutazioni argomentate in maniera logica e plausibile, pertanto insindacabili nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]