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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41185/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, quarto comma e 99, quarto comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatale in primo grado nella misura di un anno e otto mesi di reclusione e 2.333,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso - con cui lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - si rivela del tutto generico e come tale verosimilmente volto a dilazionare il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, quarto comma e 99, quarto comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatale in primo grado nella misura di un anno e otto mesi di reclusione e 2.333,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso - con cui lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - si rivela del tutto generico e come tale verosimilmente volto a dilazionare il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 41185/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris