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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17688/2026

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a FOGGIA il 18/02/1960 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; wn. 33561/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto - manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (motivi n. 1 e 2 relativi al giudizio di responsabilità: cfr. pagg. 4-6 sentenza impugnata); - meramente riproduttivi di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (motivo n. 3 in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: cfr. pag. 6 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto); - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Con gl re estensore Il PresidenteFederica tondin [OSCURATO:PERSONA] OFPOS![OSCURATO:PERSONA] ' A Li ' ,A9i 2026 Furyz;,. kiraizu Je

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a FOGGIA il 18/02/1960 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; wn. 33561/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto - manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (motivi n. 1 e 2 relativi al giudizio di responsabilità: cfr. pagg. 4-6 sentenza impugnata); - meramente riproduttivi di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (motivo n. 3 in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: cfr. pag. 6 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto); - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Con gl re estensore Il PresidenteFederica tondin [OSCURATO:PERSONA] OFPOS![OSCURATO:PERSONA] ' A Li ' ,A9i 2026 Furyz;,. kiraizu Je
Sentenza Cassazione n. 17688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris