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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41676/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di cui all'art.474 cod. pen. trattandosi asseritamente di falso grossolano, risulta non consentito, in quanto diretto a sollecitare una rilettura alternativa del compendio istruttorio, laddove la Corte di appello aveva già correttamente chiarito come, sulla scorta di accertamenti sui singoli prodotti offerti in vendita, fosse indubitabile una contraffazione penalmente rilevante; Ritenuto che il secondo profilo di censura, con cui ci si duole della mancata verifica del contenuto dei Cd e Dvd sequestrati, così lumeggiando il difetto di prova del delitto ex art. 171- ter, legge 22 aprile 1941, n. 633, non si confronta con la motivazione già offerta dai giudici di appello, i quali notano, con motivazione non illogica, come le copertine dei supporti digitali e le modalità dell'offerta al pubblico evidenziassero adeguatamente il loro contenuto; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamento infondato, in quanto postula l'accoglimento dei primi due, in assenza dei quali difetterebbero i reati presupposti della ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di cui all'art.474 cod. pen. trattandosi asseritamente di falso grossolano, risulta non consentito, in quanto diretto a sollecitare una rilettura alternativa del compendio istruttorio, laddove la Corte di appello aveva già correttamente chiarito come, sulla scorta di accertamenti sui singoli prodotti offerti in vendita, fosse indubitabile una contraffazione penalmente rilevante; Ritenuto che il secondo profilo di censura, con cui ci si duole della mancata verifica del contenuto dei Cd e Dvd sequestrati, così lumeggiando il difetto di prova del delitto ex art. 171- ter, legge 22 aprile 1941, n. 633, non si confronta con la motivazione già offerta dai giudici di appello, i quali notano, con motivazione non illogica, come le copertine dei supporti digitali e le modalità dell'offerta al pubblico evidenziassero adeguatamente il loro contenuto; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamento infondato, in quanto postula l'accoglimento dei primi due, in assenza dei quali difetterebbero i reati presupposti della ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 41676/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris