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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 23913/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 8237-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO V - [OSCURATO:PERSONA] TORINO; [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 328/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/09/2020; j‘12 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Torino ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'[OSCURATO:PERSONA] per il Piemonte, dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Torino nonché nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attività di insegnamento svolta dall'anno scolastico 2008/2009 al 31 agosto 2015 presso l' [OSCURATO:PERSONA] di Torino e la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a corrispondere gli arretrati medio tempore maturati;

2. la Corte territoriale ha evidenziato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, nel disciplinare la ricostruzione della carriera, attribuisce rilievo al solo servizio prestato presso istituti pareggiati ed ha escluso che, ai fini invocati, a questi ultimi possano essere equiparate le scuole paritarie;

3. ha precisato che il legislatore nulla ha disposto al riguardo ed ha aggiunto che non è possibile estendere analogicamente l'art. 485 alle scuole paritarie, giacché in queste ultime sono confluite anche scuole appartenenti alle tipologie che nel previgente regime non davano titolo ad ottenere il riconoscimento del servizio preruolo;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese il Ministero che ha solo depositato atto di costituzione chiedendo di poter partecipare all'udienza di discussione della causa;

5. sono rimasti intimati l'[OSCURATO:PERSONA] per il Piemonte, l'[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Torino, il [OSCURATO:PERSONA];

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 08237 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -2-

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 1 della legge n. 62/2000 e dell'art. 1 bis del d.l. n. 250/2005 e sostiene, in sintesi, che il legislatore, nel dettare nuove norme sulla parità scolastica, alla tripartizione fra scuole statali, scuole pareggiate e scuole legalmente riconosciute ha sostituito la sola dicotomia scuola statale - scuola paritaria, sicché a quest'ultima devono essere applicate, in via di interpretazione estensiva o analogica, le disposizioni del d.lgs. n. 297/1994 riguardanti le scuole pareggiate;

2. la seconda censura addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato l'art. 356 del d.lgs. n. 297/1994 che per l'insegnamento nelle scuole pareggiate non richiedeva necessariamente il concorso pubblico in quanto prevedeva anche criteri alternativi ed in particolare l'abilitazione all'insegnamento, sia pure conseguita con una votazione minima di 7/10;

2.1. ne trae quale conseguenza la sovrapponibilità, quanto ai requisiti di accesso, della disciplina dettata per la scuola paritaria, che richiede il possesso del titolo di abilitazione, rispetto a quella all'epoca vigente per gli istituti pareggiati; i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione ftki iu ridica ,seirio infondati perché la Sentenza impugngta è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo ( Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 7583/2022);

3.1. all'enunciazione del principio, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all'esito della ricostruzione del quadro normativo, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dalla quale emerge che il legislatore con la legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro Ric. 2021 08237 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -3- non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata;

4. basterà qui tornare a sottolineare che ai sensi dell'art. 356 del d.lgs. n. 297/1994 il pareggiamento, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356;

4.2. anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485 d.lgs. n. 297/1994;

4.3. al contrario per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, .... g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall'art. 1 della legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001;

4.4. il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile la tesi, sulla quale il ricorso si incentra, della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati;

4.5. questa tesi è smentita in radice dall'art. 1 bis del d.l. n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27/2006, che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e Ric. 2021 n. 08237 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -4- legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l'art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 360 comma 6 del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo «personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti»;

5. alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altri contesti, (riconoscimento dell'anzianità ai fini della mobilità territoriale e della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento) ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001, disposizione quest'ultima che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021);

6. la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria;

7. la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva Ric. 2021 n. 08237 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -5- 1999/70/CE, perché «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione,

8. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso, avallato dal Giudice delle leggi, sicché lo stesso deve essere rigettato;

9. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero ha solo depositato atto di costituzione e non ha svolto attività difensiva;

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8237-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO V - [OSCURATO:PERSONA] TORINO; [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 328/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/09/2020; j‘12 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Torino ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'[OSCURATO:PERSONA] per il Piemonte, dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Torino nonché nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attività di insegnamento svolta dall'anno scolastico 2008/2009 al 31 agosto 2015 presso l' [OSCURATO:PERSONA] di Torino e la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a corrispondere gli arretrati medio tempore maturati; 2. la Corte territoriale ha evidenziato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, nel disciplinare la ricostruzione della carriera, attribuisce rilievo al solo servizio prestato presso istituti pareggiati ed ha escluso che, ai fini invocati, a questi ultimi possano essere equiparate le scuole paritarie; 3. ha precisato che il legislatore nulla ha disposto al riguardo ed ha aggiunto che non è possibile estendere analogicamente l'art. 485 alle scuole paritarie, giacché in queste ultime sono confluite anche scuole appartenenti alle tipologie che nel previgente regime non davano titolo ad ottenere il riconoscimento del servizio preruolo; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese il Ministero che ha solo depositato atto di costituzione chiedendo di poter partecipare all'udienza di discussione della causa; 5. sono rimasti intimati l'[OSCURATO:PERSONA] per il Piemonte, l'[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Torino, il [OSCURATO:PERSONA]; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 08237 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 1 della legge n. 62/2000 e dell'art. 1 bis del d.l. n. 250/2005 e sostiene, in sintesi, che il legislatore, nel dettare nuove norme sulla parità scolastica, alla tripartizione fra scuole statali, scuole pareggiate e scuole legalmente riconosciute ha sostituito la sola dicotomia scuola statale - scuola paritaria, sicché a quest'ultima devono essere applicate, in via di interpretazione estensiva o analogica, le disposizioni del d.lgs. n. 297/1994 riguardanti le scuole pareggiate; 2. la seconda censura addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato l'art. 356 del d.lgs. n. 297/1994 che per l'insegnamento nelle scuole pareggiate non richiedeva necessariamente il concorso pubblico in quanto prevedeva anche criteri alternativi ed in particolare l'abilitazione all'insegnamento, sia pure conseguita con una votazione minima di 7/10; 2.1. ne trae quale conseguenza la sovrapponibilità, quanto ai requisiti di accesso, della disciplina dettata per la scuola paritaria, che richiede il possesso del titolo di abilitazione, rispetto a quella all'epoca vigente per gli istituti pareggiati; i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione ftki iu ridica ,seirio infondati perché la Sentenza impugngta è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo ( Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 7583/2022); 3.1. all'enunciazione del principio, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all'esito della ricostruzione del quadro normativo, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dalla quale emerge che il legislatore con la legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro Ric. 2021 08237 sez. ML - ud. 13-04-2022 -3- non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata; 4. basterà qui tornare a sottolineare che ai sensi dell'art. 356 del d.lgs. n. 297/1994 il pareggiamento, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356; 4.2. anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485 d.lgs. n. 297/1994; 4.3. al contrario per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, .... g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall'art. 1 della legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001; 4.4. il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile la tesi, sulla quale il ricorso si incentra, della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati; 4.5. questa tesi è smentita in radice dall'art. 1 bis del d.l. n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27/2006, che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e Ric. 2021 n. 08237 sez. ML - ud. 13-04-2022 -4- legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l'art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 360 comma 6 del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo «personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti»; 5. alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altri contesti, (riconoscimento dell'anzianità ai fini della mobilità territoriale e della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento) ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001, disposizione quest'ultima che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021); 6. la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria; 7. la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva Ric. 2021 n. 08237 sez. ML - ud. 13-04-2022 -5- 1999/70/CE, perché «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione, 8. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso, avallato dal Giudice delle leggi, sicché lo stesso deve essere rigettato; 9. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero ha solo depositato atto di costituzione e non ha svolto attività difensiva; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo
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