Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23705/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce due motivi di ricorso; rilevato che è non consentito, siccome versato in fatto e reiterativo, il primo motivo, con il quale si denuncia l'apparenza della motivazione della Corte territoriale, che ha omesso di formulare un giudizio complessivo sulla speciale tenuità del fatto alla luce di tutti gli indici di valutazione desumibili dall'art. 133 cod. pen.; richiamato il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 450,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione; ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio, laddove ha ritenuto che l'importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosse elemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini che questa Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicato congruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, con cui deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio, poiché il Giudice di secondo grado (p. 4) ha ben chiarito le ragioni per le quali ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche,in una materia nella quale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce due motivi di ricorso; rilevato che è non consentito, siccome versato in fatto e reiterativo, il primo motivo, con il quale si denuncia l'apparenza della motivazione della Corte territoriale, che ha omesso di formulare un giudizio complessivo sulla speciale tenuità del fatto alla luce di tutti gli indici di valutazione desumibili dall'art. 133 cod. pen.; richiamato il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 450,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione; ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio, laddove ha ritenuto che l'importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosse elemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini che questa Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicato congruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, con cui deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio, poiché il Giudice di secondo grado (p. 4) ha ben chiarito le ragioni per le quali ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche,in una materia nella quale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 23705/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris