Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 549/2022
ECLI:EU:C:2022:318
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0277
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
28 aprile 2022 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea – Allegato A, punto 20.15 – Controllo esercitato da un Istituto dei conti nazionali su enti organizzatori di istituti di istruzione costituiti nella forma di istituzioni senza scopo di lucro – Istituti di istruzione che beneficiano di un finanziamento pubblico e di una libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione – Allegato A, punto 20.15, seconda frase – Nozione di “intervento pubblico in forma di regolamento generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” – Portata – Allegato A, punto 20.15, prima frase – Allegato A, punto 2.39, lettera b), punto 20.15, lettera b), e punto 20.309, lettera h) – Nozione di “regolamentazione eccessiva” – Portata»
Nella causa C‑277/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 31 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2021, nel procedimento
Secrétariat général de l’enseignement catholique ASBL (SeGEC) e.a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] des comptes nationaux (ICN),
Banque nationale de Belgique,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il Secrétariat général de l’enseignement catholique ASBL (SeGEC) e.a., da D. Renders e E. Gonthier, avocats;
–
per la Commissione europea, da F. Blanc e T. Materne, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato A, punto 20.15, e punto 20.309, lettera h), del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (
GU 2013, L 174, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Secrétariat général de l’enseignement catholique ASBL (SeGEC) [Segretariato generale dell’insegnamento cattolico ASBL (SeGEC)] e altre sei associazioni senza scopo di lucro attive nel settore dell’istruzione in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «associazioni di cui trattasi») da una parte, e l’[OSCURATO:PERSONA] des comptes nationaux (Istituto dei conti nazionali; in prosieguo: l’«ICN») e la Banque nationale de Belgique (Banca nazionale del [OSCURATO:PERSONA]) dall’altra, in merito alla classificazione, da parte dell’ICN, delle associazioni di cui trattasi nel settore delle amministrazioni pubbliche, sottosettore dell’amministrazione di Stati federati, nell’ambito del sistema europeo dei conti 2010, istituito dal regolamento n. 549/2013 (in prosieguo: il «SEC2010»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 1 e 3 del regolamento n. 549/2013 così recitano:
«(1)
La definizione delle politiche dell’Unione e il monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell’unione economica e monetaria (UEM) richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell’economia e l’evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione.
(...)
(3)
Per i cittadini dell’Unione i conti economici costituiscono uno strumento indispensabile ai fini dell’analisi della situazione economica di uno Stato membro o di una regione. Ai fini della comparabilità, tali conti dovrebbero essere elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili. Le informazioni fornite dovrebbero essere quanto più possibile precise, complete e tempestive, al fine di garantire la massima trasparenza per tutti i settori».
4
L’allegato A di tale regolamento, relativo alla metodologia del SEC 2010, contiene un capitolo 1, intitolato «Caratteristiche generali e principi di base», in cui figurano i punti 1.01, 1.19, da 1.34 a 1.36 e 1.57 di tale allegato. Tali punti così recitano:
«1.01
Il [SEC 2010] è un sistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive in maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia (ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti e le sue relazioni con altre economie.
(...)
1.19
Per l’[Unione europea] e i suoi Stati membri, i dati del [SEC 2010] assolvono una importante funzione in sede di elaborazione e monitoraggio delle politiche sociali ed economiche.
(...)
1.34
I conti per settore sono creati attribuendo le unità ai settori, il che consente di presentare per settore le operazioni e i saldi contabili dei conti. Tale presentazione per settore mette in luce molte misurazioni importanti ai fini della politica economica e di bilancio. I principali settori sono quelli delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche, delle società (finanziarie e non finanziarie), delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e del resto del mondo.
Una distinzione importante è quella tra beni e servizi destinabili alla vendita e beni e servizi non destinabili alla vendita. Una entità controllata dalle amministrazioni pubbliche, allorché si configuri come una società che produce per il mercato, è classificata nel settore delle società e non nel settore delle amministrazioni pubbliche. In tal caso il disavanzo e i debiti della società non rientrano nel disavanzo e nel debito delle amministrazioni pubbliche.
1.35
È importante definire chiari e solidi criteri per l’attribuzione delle entità ai settori.
Il settore pubblico comprende tutte le unità istituzionali residenti nell’economia che sono controllate dalle amministrazioni pubbliche. Il settore privato è costituito da tutte le altre unità residenti.
Nella tavola 1.1 sono delineati i criteri utilizzati per distinguere tra settore privato e settore pubblico, nonché, all’interno del settore pubblico, tra settore delle amministrazioni pubbliche e settore delle società pubbliche e, all’interno del settore privato, tra settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e settore delle società private.
Tavola 1.1
[OSCURATO:PERSONA] dalle amministrazioni pubbliche
(settore pubblico)
[OSCURATO:PERSONA] da privati
(settore privato)
Produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita
Amministrazioni pubbliche
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita
Società pubbliche
Società private
1.36
Per controllo si intende la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale. Per una definizione più dettagliata di controllo si rinvia ai paragrafi da 2.35 a 2.39.
(...)
1.57
Le unità istituzionali sono entità economiche che possono essere proprietarie di beni e attività, possono assumere passività, nonché esercitare attività economiche e intervenire in operazioni con altre unità per conto proprio. Ai fini del sistema SEC 2010, le unità istituzionali si raggruppano in cinque settori istituzionali nazionali che si escludono reciprocamente:
a)
società non finanziarie;
b)
società finanziarie;
c)
amministrazioni pubbliche;
d)
famiglie;
e)
[ISBLSM].
I cinque settori costituiscono insieme il totale dell’economia nazionale. Ogni settore si suddivide inoltre in sottosettori. Il SEC 2010 prevede la compilazione di una serie completa di conti di flussi e di conti patrimoniali per ciascun settore e sottosettore, nonché per il totale dell’economia. Le unità non residenti possono interagire con questi cinque settori nazionali e sono indicate le interazioni tra questi settori e un sesto settore istituzionale: il settore del resto del mondo».
5
Contenuto nel capitolo 2, intitolato «Unità e insiemi di unità», di detto allegato, i punti 2.12, 2.39, 2.113 e 2.130 di quest’ultimo sono redatti come segue:
«2.12
Definizione
: un’unità istituzionale è un’entità economica caratterizzata da autonomia di decisione nell’esercizio della propria funzione principale. Un’unità residente costituisce un’unità istituzionale nel territorio economico in cui ha il suo centro di interesse economico prevalente se è dotata di autonomia decisionale e se dispone di una contabilità completa o è in grado di tenere una contabilità completa.
Per essere dotata di autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale un’entità deve:
a)
avere il diritto di possedere a pieno titolo beni e attività e [poter] trasferire la proprietà di beni e attività mediante operazioni effettuate con altre unità istituzionali;
b)
poter prendere decisioni economiche ed esercitare attività economiche di cui ha la responsabilità giuridica;
c)
poter assumere a proprio nome passività e altri obblighi o impegni e stipulare contratti; nonché
d)
poter tenere una contabilità completa, comprensiva tanto di documenti contabili nei quali è registrata la totalità delle operazioni effettuate nel corso del periodo contabile, quanto di un bilancio delle attività e delle passività.
(...)
2.39
Per le istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti i cinque indicatori di controllo da considerare sono i seguenti:
a)
nomina dei funzionari;
b)
messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività;
c)
accordi contrattuali;
d)
grado di finanziamento;
e)
grado di esposizione al rischio dell’amministrazione pubblica.
Come nel caso delle società, un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per stabilire il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti possono collettivamente attestare il controllo.
(...)
Amministrazioni pubbliche (S.13)
(...)
2.113
Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosettori:
(...)
b)
amministrazioni di Stati federati (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale) (S.1312)
(...)
[ISBLSM] (S.15)
(...)
2.130
(...) Le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate dalle amministrazioni pubbliche sono classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche.
(...)».
6
Il capitolo 3 del medesimo allegato contiene un punto 3.31 redatto come segue:
«Per gli altri produttori privati, una distinzione è operata tra istituzioni senza scopo di lucro private e altri produttori privati.
Definizione
: le istituzioni senza scopo di lucro sono entità giuridiche o sociali finalizzate alla produzione di beni e servizi, il cui status non consente loro di rappresentare una fonte di reddito, di utile o di altro provento finanziario per le unità che le hanno fondate o che le controllano o le finanziano. Se le loro attività produttive comportano la formazione di eccedenze, di queste non possono appropriarsi altre unità istituzionali.
(...)
Un’istituzione senza scopo di lucro privata è classificata nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie se si configura come produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita e non è controllata dalle amministrazioni pubbliche. Allorché sono controllate dalle amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro private sono classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche.
(...)».
7
Nel capitolo 20, dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, intitolato «I conti delle amministrazioni pubbliche», figurano i punti 20.05, 20.13, 20.15, 20.18, 20.29, 20.306, 20.309 e 20.310 di quest’ultima, che così recitano:
«20.05
Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le unità delle amministrazioni pubbliche e tutte le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e sono controllate da unità delle amministrazioni pubbliche. (...)
(...)
Istituzioni senza scopo di lucro classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche
20.13
Le istituzioni senza scopo di lucro produttrici di beni e servizi non destinabili alla vendita e controllate da unità delle amministrazioni pubbliche costituiscono unità del settore delle amministrazioni pubbliche.
(...)
20.15
II controllo di un’istituzione senza scopo di lucro è definito come capacità di determinarne la politica generale o il programma. L’intervento pubblico in forma di regolamenti generali applicabili a tutte le unità che svolgono la stessa attività non è pertinente per decidere se una data unità sia controllata dall’amministrazione pubblica. Per stabilire se senza scopo di lucro sia controllata dall’amministrazione pubblica occorre considerare i cinque indicatori di controllo che seguono:
a)
nomina dei funzionari;
b)
altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro;
c)
accordi contrattuali;
d)
grado di finanziamento;
e)
esposizione al rischio.
Un unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo. Tuttavia, se un’istituzione senza scopo di lucro finanziata principalmente dall’amministrazione pubblica conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma lungo le linee menzionate negli altri indicatori, non viene considerata controllata dall’amministrazione pubblica. Nella maggior parte dei casi l’esistenza di un controllo sarà indicato da una serie di indicatori. Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo.
(...)
Controllo pubblico
20.18
Il controllo su un’entità è la capacità di determinarne la politica generale o i programmi. (...)
(...)
Test per la distinzione tra produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o non destinabili alla vendita
20.29
(...)
La capacità di effettuare un’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita viene verificata in particolare mediante il normale criterio quantitativo (il criterio del 50%), basato sul rapporto tra vendite e costi di produzione (secondo la definizione di cui ai paragrafi 20.30 e 20.31). Per essere un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita, l’unità pubblica deve coprire almeno il 50% dei suoi costi con le sue vendite per un periodo pluriennale continuativo.
(...)
20.306
Tutte le unità istituzionali comprese nel settore pubblico sono unità residenti controllate dalle amministrazioni pubbliche, o direttamente o indirettamente attraverso unità appartenenti al settore pubblico. Il controllo su un’entità è definito come la capacità di determinarne la politica generale. Questo aspetto viene illustrato più dettagliatamente nel seguito.
(...)
Controllo del settore pubblico
20.309
Il controllo di un’unità residente del settore pubblico è definito come la capacità di determinarne la politica generale, tramite i diritti esercitati direttamente da una singola unità del settore pubblico o dei diritti esercitati collettivamente da molte unità. Occorre considerare i seguenti indicatori di controllo:
a)
diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei funzionari, membri del consiglio di amministrazione, ecc. Il diritto di nominare, revocare, approvare o di porre il veto sulla maggioranza dei membri dell’organo direttivo di un’entità è sufficiente a determinarne il controllo. Questi diritti possono essere detenuti direttamente da un’unità del settore pubblico, o indirettamente da varie unità del settore pubblico congiuntamente. Se la prima serie di nomine è controllata dal settore pubblico, ma le successive sostituzioni non sono soggette a tale controllo, l’entità resta nel settore pubblico fino al momento in cui le nomine della maggioranza degli amministratori non sono più controllate;
b)
diritto di nomina, veto o revoca di personale chiave. Se il controllo della politica generale è di fatto determinato da membri influenti del consiglio di amministrazione, quali l’amministratore delegato, il presidente e il direttore finanziario, acquistano maggiore rilevanza i poteri di nomina, veto o revoca di queste figure;
c)
diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei membri di comitati chiave dell’entità. Se fattori fondamentali della politica generale, quali la retribuzione del personale dirigente e la strategia aziendale, sono delegati a sottocomitati, il diritto di nomina, revoca o veto dei dirigenti di tali sottocomitati è determinante per il controllo;
(...)
g)
diritti di controllo in virtù di accordi/autorizzazioni ad assumere prestiti. Spesso i prestatori impongono controlli come condizioni per la concessione di prestiti. Se nella concessione di prestiti, o per tutelarsi dall’esposizione al rischio derivante da una garanzia, il settore pubblico impone controlli più rigorosi di quanto proposto in genere da una banca a un’entità del settore privato, si configura un controllo. Il fatto che un’entità necessiti dell’autorizzazione del settore pubblico per assumere un prestito è un indicatore di controllo;
h)
controllo attraverso un’eccessiva regolamentazione. Quando la regolamentazione è talmente rigida da dettare di fatto la politica generale dell’impresa, si configura una forma di controllo. In alcuni casi può sussistere un forte coinvolgimento normativo delle autorità pubbliche, in particolare in settori quali i monopoli e i servizi pubblici privatizzati, dove è presente un elemento di servizio pubblico. È possibile un coinvolgimento normativo in aree importanti, come la determinazione dei prezzi, senza che un’entità ceda il controllo della politica generale. Allo stesso modo, la scelta di entrare o di operare in un ambiente fortemente regolamentato è un indicatore del fatto che l’entità non è soggetta a controllo;
i)
altro. Il controllo può derivare anche da poteri ai sensi di legge o da diritti contenuti nell’atto costitutivo di un’entità, come limitare le attività, gli obiettivi e gli aspetti operativi, approvare bilanci o impedire che l’entità modifichi l’atto costitutivo, si sciolga, approvi dividendi o ponga fine al rapporto con il settore pubblico. Un’entità finanziata completamente o quasi dal settore pubblico si considera controllata se i controlli sul flusso di finanziamenti sono abbastanza restrittivi da dettare la politica generale in tale campo.
20.310
Ciascuna classificazione deve essere esaminata individualmente e alcuni degli indicatori citati possono non essere pertinenti nel singolo caso. Alcuni di essi, come quelli illustrati alle lettere a), c) e d) del paragrafo 20.309, sono sufficienti di per sé per stabilire il controllo. In altri casi, una serie di indicatori distinti possono indicare collettivamente una situazione di controllo».
Diritto belga
8
L’articolo 24 della costituzione stabilisce:
«§ 1. L’istruzione è libera; è vietata qualsiasi misura preventiva; la repressione dei reati è disciplinata solo dalla legge o da decreto.
La comunità assicura la libera scelta dei genitori.
La comunità organizza un’istruzione neutrale. La neutralità implica in particolare il rispetto delle concezioni filosofiche, ideologiche o religiose dei genitori e degli alunni.
Le scuole organizzate dalle pubbliche autorità offrono, fino alla fine dell’obbligo scolastico, la scelta tra l’insegnamento di una delle religioni riconosciute e quello dell’etica non confessionale.
§ 2. Se una comunità, in quanto ente organizzatore, intende delegare competenze a uno o più organi autonomi, potrà farlo solo con decreto adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
§ 3. Ognuno ha diritto all’istruzione nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali. L’accesso all’istruzione è gratuito fino alla fine dell’obbligo scolastico.
Tutti gli allievi soggetti all’obbligo scolastico hanno diritto, a spese della comunità, a un’educazione etica o religiosa.
§ 4. Tutti gli allievi o gli studenti, genitori, membri del personale e istituti d’istruzione sono uguali davanti alla legge o al decreto. La legge e il decreto tengono conto delle differenze oggettive, in particolare delle caratteristiche proprie di ciascun ente organizzatore, che giustificano un trattamento adeguato.
§ 5. L’organizzazione, il riconoscimento o il finanziamento dell’istruzione da parte della comunità sono disciplinati dalla legge o con decreto».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in [OSCURATO:PERSONA], la Costituzione prevede, a partire dalla sua emanazione nel 1831, il principio della libertà di istruzione. L’organizzazione dell’insegnamento materno, primario, secondario e superiore non universitario è stata oggetto di una normativa nazionale che distingue gli istituti di istruzione rientranti, da un lato, nella «formazione ufficiale», costituita dalla rete di scuole organizzate dallo Stato, dalle province, dai comuni, dalle associazioni di comuni o da qualsiasi persona di diritto pubblico e, dall’altro, dall’«istruzione libera sovvenzionata», confessionale e non confessionale, costituita dalla rete di scuole sovvenzionate dall’ente federale competente, nella specie la Comunità francese, ma organizzate da una persona giuridica di diritto privato. Le associazioni di cui trattasi rientrano nella rete dell’istruzione libera sovvenzionata e sono, rispettivamente, una federazione che rappresenta enti organizzatori dell’insegnamento cattolico, una federazione che raggruppa enti organizzatori dell’insegnamento libero non confessionale e cinque enti organizzatori di istituti di istruzione libera sovvenzionata a carattere confessionale.
10
[OSCURATO:PERSONA], l’ICN è responsabile dell’elaborazione dei dati statistici richiesti a titolo del SEC 2010 e della classificazione, a tal fine, dei diversi attori economici per settori, nelle categorie definite dal regolamento n. 549/2013; i principali settori sono costituiti dalle famiglie, dalle amministrazioni pubbliche, dalle società (finanziarie e non finanziarie), dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e dal resto del mondo.
11
Con decisione del 28 marzo 2018, il consiglio di amministrazione dell’ICN ha considerato che le associazioni in parola sono «unità istituzionali distinte», ai sensi dell’allegato A, punto 2.12, di tale regolamento, che sono controllate dalle amministrazioni pubbliche, più specificamente dalla Comunità francese. Di conseguenza, l’ICN ha ritenuto che gli enti organizzatori, quali unità non commerciali, dovessero essere classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche di livello regionale (settore S.1312), ai sensi dell’allegato A, punto 2.113, lettera b), di detto regolamento. L’ICN ha precisato, in particolare, che il controllo pubblico, ai sensi del SEC 2010, degli istituti di istruzione libera sovvenzionata sarebbe dimostrato in quanto, in particolare, l’attività didattica è interamente o quasi interamente finanziata dal settore pubblico e tale finanziamento è subordinato al rispetto di norme regolamentari.
12
Il 14 giugno 2018 le associazioni di cui trattasi hanno proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) un ricorso di annullamento avverso tale decisione di archiviazione. Esse contestano, in particolare, la valutazione da parte dell’ICN secondo cui esse sono controllate dalla Comunità francese e ritengono che, in quanto istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, esse siano state erroneamente classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche.
13
Il giudice del rinvio indica, anzitutto, che gli enti organizzatori degli istituti di istruzione libera sovvenzionata, che hanno assunto la forma giuridica di associazioni senza scopo di lucro, possono essere considerati istituzioni senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, e che le associazioni in questione sono in disaccordo con l’ICN in merito all’interpretazione della nozione di «controllo pubblico», ai sensi di tale allegato, poiché la decisione del 28 marzo 2018 pone, al riguardo, l’accento su tre dei cinque indicatori di controllo menzionati al punto 20.15 di essa, vale a dire il grado di finanziamento, le «altre disposizioni dell’atto di base» e l’esposizione al rischio.
14
Inoltre, tale giudice considera che, sebbene l’istruzione libera sovvenzionata sia finanziata principalmente dalla Comunità francese, o da un’amministrazione pubblica, il criterio del finanziamento, tuttavia, non consente di per sé di constatare l’esistenza di un controllo pubblico su un’istituzione senza scopo di lucro qualora quest’ultima continui ad essere in grado di determinare, in modo significativo, la sua politica o il suo programma. Inoltre, detto giudice, basandosi sul punto 77 della sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE, (
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
), è del parere che la questione del controllo di un’istituzione senza scopo di lucro da parte di un’amministrazione pubblica non possa riferirsi alla questione se l’amministrazione pubblica eserciti un’influenza determinante sulla gestione o sulla capacità decisionale dell’unità istituzionale in questione, la quale deterrebbe, per definizione, una piena autonomia in materia, ma mirerebbe a determinare se tale amministrazione sia in grado, malgrado l’esistenza di tale autonomia, di dirigere e esercitare forme di controllo su tale unità istituzionale nel contesto della definizione e della realizzazione stesse dei suoi obiettivi, delle sue attività e dei suoi orientamenti strategici.
15
Infine, secondo il giudice del rinvio, la decisione dell’ICN di classificare gli enti organizzatori degli istituti di istruzione libera sovvenzionata nel settore delle amministrazioni pubbliche si basa essenzialmente sui diversi obblighi che sono loro imposti per poter beneficiare del finanziamento concesso dalla Comunità francese. Orbene, tali obblighi dovrebbero essere analizzati alla luce dell’indicatore di controllo di cui all’allegato A, punto 20.309, lettera h), del regolamento n. 549/2013, relativo al «controllo esercitato attraverso una regolamentazione eccessiva». Nel caso di specie, tuttavia, secondo tale giudice, sebbene dai diversi elementi addotti dall’ICN emerge che l’attività delle associazioni di cui trattasi è soggetta ad una normativa nazionale importante, è tuttavia difficile qualificare quest’ultima come «eccessiva», ai sensi di tale disposizione, in assenza di indicazioni in tal senso nella giurisprudenza della Corte. È al fine di ottenere chiarimenti al riguardo che detto giudice formula una prima questione pregiudiziale.
16
Peraltro, il giudice del rinvio si interroga, nell’ambito della sua seconda questione, quanto alla portata dell’allegato A, punto 20.15, del regolamento n. 549/2013, il quale prevede, in sostanza, alla sua prima frase, che il controllo di un’amministrazione pubblica su un’istituzione senza scopo di lucro è definito come il potere di determinare la sua politica generale o il suo programma, ma che, alla seconda frase, prevede che il solo intervento pubblico sotto forma di normativa generale che si applica a tutte le unità in uno stesso settore di attività non è pertinente per decidere che tale amministrazione eserciti la propria politica generale o il suo programma. Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che la decisione dell’ICN si fonda altresì sulla circostanza che il regime giuridico applicabile al personale dell’istruzione libera sovvenzionata è analogo allo status cui è soggetto il personale dell’insegnamento ufficiale, che a sua volta è simile allo status della funzione pubblica. Occorrerebbe quindi stabilire se lo «status» applicabile al personale dell’istruzione libera sovvenzionata possa essere considerato come una «normativa generale che si applica a tutte le unità in uno stesso settore di attività». In caso affermativo, in applicazione del «criterio negativo» stabilito nel secondo periodo di tale disposizione, si dovrebbe ritenere che l’esistenza di tale «status» non sia rilevante per ritenere che l’amministrazione pubblica «eserciti il suo controllo su un’unità istituzionale». Tuttavia, il giudice del rinvio precisa che, sebbene il «medesimo settore di attività», ai sensi di questa seconda frase, sia quello dell’insegnamento stesso, occorrerebbe tener conto del fatto che, nonostante l’affinità tra i due regimi giuridici rispettivamente applicabili alle due categorie di personale di cui trattasi, un certo numero di norme nazionali si applica solo al personale dell’istruzione libera sovvenzionata, senza tuttavia essere specifiche per ciascuna delle sue «unità individuali» costituita dai diversi enti organizzatori.
17
Ciò premesso, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’allegato A, punto 20.309, lettera h), del [regolamento n. 549/2013] debba essere interpretato nel senso che una regolamentazione con cui un’amministrazione pubblica competente in materia di istruzione:
–
approva i programmi di studio,
–
disciplina sia la struttura degli studi sia i compiti prioritari e specifici, organizza il controllo delle condizioni di iscrizione e di espulsione degli studenti, delle decisioni dei consigli di classe e della partecipazione finanziaria, organizza il raggruppamento degli istituti scolastici all’interno di reti strutturate e richiede l’elaborazione di programmi educativi, pedagogici e scolastici nonché la consegna di relazioni sulle attività svolte,
–
organizza controlli e ispezioni in particolare sulle materie oggetto d’insegnamento, sul livello degli studi e sull’applicazione delle leggi linguistiche, esclusi i metodi pedagogici, e
–
impone per classe, sezione, grado o altre suddivisioni un numero minimo di alunni, salvo deroga ministeriale;
debba essere considerata “eccessiva” ai sensi di tale disposizione, al punto da dettare o vincolare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità operanti nel settore di attività interessato.
2)
Se l’allegato A, punto 20.15, al medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che esso include nella nozione di regolamentazione generale norme specifiche costitutive di uno “status”, applicabili ai membri del personale di istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione finanziate da una pubblica amministrazione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
18
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato A, punto 20.309, lettera h), del regolamento n. 549/2013 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «regolamentazione eccessiva» una normativa nazionale riguardante le istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione che, pur essendo sovvenzionate dall’amministrazione pubblica nazionale competente, beneficiano di una libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, qualora tale normativa affidi a detta amministrazione la funzione o il diritto:
–
di approvare i programmi di studio;
–
di disciplinare sia la struttura degli studi sia i compiti prioritari e specifici, di organizzare il controllo delle condizioni di iscrizione e di espulsione degli studenti, delle decisioni dei consigli di classe e della partecipazione finanziaria, di organizzare il raggruppamento degli istituti scolastici all’interno di reti strutturate e di richiedere l’elaborazione di programmi educativi, pedagogici e scolastici nonché la consegna di una relazione sulle attività svolte,
–
di organizzare un controllo e un’ispezione in particolare sulle materie oggetto d’insegnamento, sul livello degli studi e sull’applicazione delle leggi linguistiche, esclusi i metodi pedagogici, e
–
di imporre per classe, sezione, grado o altre suddivisioni un numero minimo di alunni, salvo deroga ministeriale.
19
Occorre anzitutto rilevare che, con tale questione, il giudice del rinvio invita, in sostanza, la Corte ad esaminare la portata e l’ampiezza di tali obblighi cui sono soggetti gli enti organizzatori dell’istruzione libera sovvenzionata in forza della normativa belga e a decidere se questi ultimi debbano essere considerati «eccessivi» al punto da dettare o vincolare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato alla luce dei criteri e degli indicatori richiesti a titolo del SEC 2010.
20
Così facendo, la domanda del giudice del rinvio a tale riguardo tende, in realtà, a che la Corte esamini la normativa nazionale applicabile alla luce della portata dell’influenza esercitata dalla Comunità francese nel settore di attività dell’insegnamento sovvenzionato.
21
Sotto tale profilo, occorre senz’altro ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, quest’ultima non è competente a interpretare il diritto nazionale e spetta unicamente al giudice nazionale esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché determinare l’esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali (sentenza del 4 marzo 2020, Schenker,
C‑655/18
,
EU:C:2020:157
, punto
19
e giurisprudenza ivi citata).
22
Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale una risposta utile, è competente a fornire a quest’ultimo indicazioni tratte dagli atti del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte ed orali ad essa sottoposte, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (sentenza del 3 ottobre 2019, Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale,
C‑632/18
,
EU:C:2019:833
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata).
23
Nel caso di specie, occorre ricordare, in via preliminare, che dai considerando 1 e 3 nonché dall’allegato A, punti 1.01 e 1.19, al regolamento n. 549/2013 risulta che il SEC 2010 istituisce un quadro di riferimento destinato per le necessità sia dei cittadini dell’Unione sia dell’Unione stessa, all’elaborazione dei conti degli Stati membri. Tale elaborazione deve effettuarsi sulla base di principi unici e non interpretabili in modo differenziato, sicché si possa consentire il conseguimento di risultati comparabili (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, FIG et FISE,
C‑612/17 et C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punto
32
).
24
Ai fini della contabilità del SEC 2010, ogni unità istituzionale, definita in sostanza nell’allegato A, punti 1.57 e 2.12, del regolamento n. 549/2013 come un’entità economica caratterizzata da autonomia di decisione nell’esercizio della sua funzione principale, dovrebbe essere collegata a uno dei sei settori principali individuati nell’allegato A, punto 1.34, di tale regolamento, ossia le famiglie, le amministrazioni pubbliche, le società finanziarie, le società non finanziarie, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie o il resto del mondo (sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE,
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punto
33
).
25
Nel procedimento principale, le associazioni in questione costituiscono ciascuna un’«unità istituzionale», ai sensi dell’allegato A, punti 1.57 e 2.12, del regolamento n. 549/2013. Sebbene esse non contestino la loro classificazione, da parte del giudice del rinvio, nella categoria delle «istituzioni senza scopo di lucro», ai sensi dell’allegato A, punti 3.31 e 20.29, del regolamento n. 549/2013, esistono, per contro, divergenze tra le parti del procedimento principale per quanto riguarda la questione se le associazioni di cui trattasi siano o meno controllate da una pubblica amministrazione.
26
In caso affermativo, l’istituzione senza scopo di lucro, in quanto produttore non commerciale, sarà classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche, mentre, in caso negativo, essa sarà classificata tra le istituzioni senza scopo di lucro. Tale metodologia di classificazione risulta, segnatamente, dal combinato disposto dell’allegato A, punti 1.35, 2.130, 3.31, 20.05 e 20.13, del regolamento n. 549/2013 (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE,
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punto
34
).
27
La nozione generale di «controllo» è definita in modo analogo ai punti 1.36, 20.15, 20.18, 20.306 e 20.309 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013 come la capacità di determinare la politica generale, la strategia o il programma di un’unità o di un’entità. Il punto 20.309 di tale allegato, che rientra nella parte del capitolo 20 dello stesso dedicata al settore pubblico, di cui fanno parte, segnatamente, le amministrazioni pubbliche e le unità e gli enti che esse controllano, menziona nove indicatori generali di controllo che consentono di stabilire se un’unità residente possa essere considerata controllata da una pubblica amministrazione ai fini della sua classificazione nel settore pubblico, fermo restando che, in forza del punto 20.310 del suddetto allegato, alcuni degli indicatori in parola possono non essere rilevanti nel singolo caso (sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE,
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punto
35
).
28
L’allegato A, punto 20.15, del regolamento n. 549/2013 riguarda più in particolare la questione del controllo delle istituzioni senza scopo di lucro da parte delle amministrazioni pubbliche ed enuncia cinque indicatori di controllo da prendere in considerazione per stabilire se un’istituzione senza scopo di lucro sia soggetta a controllo pubblico. Questi cinque indicatori sono ripresi anche nell’allegato A, punto 2.39, del regolamento n. 549/2013 con alcune varianti redazionali in funzione delle versioni linguistiche. Si deve considerare che, tenuto conto del fatto che affrontano la stessa questione e perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire precisare gli indicatori di controllo applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, i punti 2.39 e 20.15 di tale allegato devono, nonostante tali varianti redazionali, essere interpretati congiuntamente ed essere considerati come costituenti una sola e unica disposizione (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE,
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punto
37
).
29
Inoltre, occorre constatare che, ove l’allegato A, punto 20.309, al regolamento n. 549/2013 definisce la nozione di «controllo» al fine di determinare i profili del settore pubblico in generale, e quando la disposizione unica dei punti 2.39 e 20.15 definisce questa stessa nozione al fine di distinguere le istituzioni senza scopo di lucro che rientrano nel settore pubblico da quelle che non vi rientrano, queste due definizioni perseguono parimenti la stessa finalità e possono quindi applicarsi, per quanto riguarda le istituzioni senza scopo di lucro, agli stessi enti. Occorre quindi considerare che queste due disposizioni sono complementari e, quindi, applicarle congiuntamente e in modo armonizzato per determinare se un’unità rientri nel settore pubblico o nel settore privato e, pertanto, nel caso di un’istituzione senza scopo di lucro, se essa rientri nel settore delle amministrazioni pubbliche, conformemente al combinato disposto dell’allegato A, punti 3.31 e 20.13, del regolamento n. 549/2013, oppure se essa costituisca un’istituzione senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE,
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punto
38
).
30
Nel caso di specie, al fine di determinare se le associazioni di cui trattasi siano controllate da un’amministrazione pubblica, il giudice del rinvio, ponendo l’accento sul fatto che il criterio del finanziamento non consente di per sé di constatare l’esistenza di un controllo, ha scelto di interrogare la Corte sulla sola interpretazione dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), del regolamento n. 549/2013 e sulla questione se l’insieme dei diritti e delle funzioni affidati dal legislatore nazionale alla Comunità francese debba essere considerato come un «controllo attraverso un’eccessiva regolamentazione» ai sensi di tale disposizione.
31
Ai sensi di quest’ultima disposizione, «[q] uando la regolamentazione è talmente rigida da dettare di fatto la politica generale dell’impresa, si configura una forma di controllo». La Corte ha precisato che questa disposizione fa parte dell’indicatore di controllo sulla «ripartizione delle competenze giuridiche» o su «altre disposizioni dell’atto di base (ad esempio gli obblighi dello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro)», di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera b), del regolamento n. 549/2013 e all’allegato A, punto 20.15, lettera b), del regolamento n. 549/2013, nella misura in cui tale indicatore corrisponde ai vari esempi menzionati al punto 20.309, lettere da a) a c) e da g) a i), di detto allegato (sentenza dell’11 settembre 2019 nelle cause riunite
C‑612/17 e C‑613/17
, FIG e FISE,
EU:C:2019:705
, punto
64
).
32
Inoltre, la Corte ha dichiarato che dall’allegato A, punto 20.309, lettera h), del regolamento n. 549/2013 risulta che un intervento regolamentare che, indipendentemente dal suo carattere generale o dettagliato, sia abbastanza invasivo per determinare, de facto, la politica generale o il programma di un’unità, o addirittura di tutte le unità, di uno stesso settore di attività può costituire un indizio di controllo (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019 nelle cause riunite
C‑612/17 e C‑613/17
, FIG e FISE,
EU:C:2019:705
, punto
48
).
33
Bisogna sottolineare che il concetto di «potere di determinare la politica generale o il programma» di una istituzione senza scopo di lucro, ai sensi della prima frase del punto 20.15 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, è stato definito dalla Corte come riferito alla capacità di un’amministrazione pubblica di esercitare in modo durevole e permanente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione stessa e sulla realizzazione degli obiettivi della istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli orientamenti strategici e delle linee guida che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nello svolgimento di tali attività (sentenza dell’11 settembre 2019, nelle cause riunite FIG e FISE,
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punto
90
).
34
Orbene, tenuto conto della complementarietà delle disposizioni dell’allegato A, punti 20.15 e 20.309, del regolamento n. 549/2013, sottolineata ai punti 28 e 29 della presente sentenza, tale interpretazione dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, del regolamento n. 549/2013, come giustamente sostenuto dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, deve parimenti applicarsi, per analogia, all’interpretazione dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), seconda frase, di tale regolamento, che prevede che ««[q]uando la regolamentazione è talmente rigida da dettare di fatto la politica generale dell’impresa, si configura una forma di controllo»
35
Pertanto, si deve ritenere che l’allegato A, punto 20.309, lettera h), del regolamento n. 549/2013, in combinato disposto con i punti 2.39, lettera b), e 20.15, lettera b), di detto allegato, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale avente ad oggetto le istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione che, pur essendo sovvenzionate dall’amministrazione pubblica nazionale competente, beneficiano di una libertà d’insegnamento garantita dalla Costituzione, deve essere qualificata come «eccessiva» ai sensi del punto 20.309, lettera h), di tale allegato A quando le funzioni e i diritti che tale regolamentazione attribuisce a detta amministrazione siano abbastanza invasivi per determinare, de facto, la politica generale o il programma degli istituti di istruzione interessati consentendo di esercitare in modo durevole e permanente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi di tali unità, delle loro attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli orientamenti strategici e delle linee guida che dette unità intendono perseguire nell’esercizio delle loro attività.
36
Spetterà pertanto al giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta della controversia di cui al procedimento principale, procedere, alla luce di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti, alle verifiche necessarie per determinare se i poteri che la Comunità francese detiene nei confronti delle associazioni di cui trattasi, per il tramite della normativa nazionale, siano abbastanza invasivi per determinare, di fatto, la politica generale o il programma delle associazioni di cui trattasi, in particolare perché a tale amministrazione viene affidata la definizione dei programmi nonché il contenuto dei corsi e, pertanto, la definizione degli obiettivi di insegnamento, o se l’effetto di tali poteri si limita, come fanno valere le associazioni di cui trattasi nelle loro osservazioni scritte, a un mero controllo a posteriori, privo di influenza determinante sulla politica generale o sul programma scolastico o accademico, in quanto non riguarderebbe i contenuti concreti dell’insegnamento che tuttavia darebbero luogo all’emanazione di un certificato che attesta il compimento di un anno scolastico o accademico.
37
Ciò premesso, e in ogni caso, spetterà al giudice del rinvio effettuare una valutazione complessiva degli indicatori, compreso l’indicatore relativo al grado di finanziamento, fermo restando che tale valutazione implica, per sua natura, conformemente all’allegato A, punto 20.15, ultima frase, al regolamento n. 549/2013, «un giudizio soggettivo» (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE, nelle cause riunite
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punti
87
e
88
). Infatti, conformemente all’allegato A, punto 20.310, di tale regolamento, ogni caso di classificazione deve essere esaminato singolarmente e tutti questi indicatori possono non essere pertinenti in taluni casi, mentre, in altri casi, più indicatori, considerati separatamente, possono indicare congiuntamente l’esistenza di un controllo. L’allegato A, punto 2.39, ultima frase, e punto 20.15, sesta frase, di detto regolamento enunciano lo stesso principio secondo cui, nella maggior parte delle ipotesi, è la verifica di un insieme di indicatori che può dimostrare l’esistenza di un controllo.
38
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, in combinato disposto con il punto 2.39, lettera b), e con il punto 20.15, lettera b), di tale allegato, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «regolamentazione eccessiva» una normativa nazionale riguardante le istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione che, pur essendo sovvenzionate dall’amministrazione pubblica nazionale competente, beneficiano di una libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, qualora tale normativa affidi a detta amministrazione la funzione o il diritto:
–
di approvare i programmi di studio,
–
di disciplinare sia la struttura degli studi sia i compiti prioritari e specifici, di organizzare il controllo delle condizioni di iscrizione e di espulsione degli studenti, delle decisioni dei consigli di classe e della partecipazione finanziaria, di organizzare il raggruppamento degli istituti scolastici all’interno di reti strutturate e di richiedere l’elaborazione di programmi educativi, pedagogici e scolastici nonché la consegna di una relazione sulle attività svolte,
–
di organizzare controlli e ispezioni in particolare sulle materie oggetto d’insegnamento, sul livello degli studi e sull’applicazione delle leggi linguistiche, esclusi i metodi pedagogici, e
–
di imporre per classe, sezione, grado o altre suddivisioni un numero minimo di alunni, salvo deroga ministeriale;
purché tali funzioni e diritti siano sufficientemente invasivi per determinare, di fatto, la politica generale o il programma delle istituzioni senza scopo di lucro di cui trattasi, consentendo di esercitare in maniera durevole e permanente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi di tali istituzioni senza scopo di lucro, delle loro attività e dei loro aspetti operativi nonché degli orientamenti strategici e delle linee guida che dette istituzioni intendono perseguire nell’esercizio delle loro attività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulla seconda questione
39
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento n. 549/2013 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «normativa generale che si applica a tutte le unità in uno stesso settore di attività» una normativa nazionale costitutiva di un regime giuridico applicabile ai soli membri del personale delle istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’insegnamento che ricevono un finanziamento da parte di una pubblica amministrazione.
40
A questo proposito, occorre ricordare che la Corte ha ritenuto che questa nozione deve essere interpretata come comprendente qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico che promulghi o applichi una regolamentazione destinata a sottoporre indistintamente e uniformemente tutte le unità del settore di attività interessato a regole o orientamenti generali, ampi e astratti, senza che tale regolamentazione possa essere, per la sua natura o il suo carattere, segnatamente, «eccessivo» ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), del regolamento n. 549/2013, tale da dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità nel settore di attività interessato (sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE, nelle cause riunite
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punto
54
).
41
La Corte ha altresì precisato che l’allegato A, punto 20.15, seconda frase, del regolamento n. 549/2013, secondo cui «[l]’intervento pubblico in forma di regolamenti generali applicabili a tutte le unità che svolgono la stessa attività non è pertinente per decidere se una data unità sia controllata dall’amministrazione pubblica», mira a sottrarre alla nozione di «controllo», ai sensi di tale disposizione, qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico avente ad oggetto l’adozione o l’applicazione di una disciplina che miri ad assoggettare indistintamente e uniformemente l’insieme delle attività del settore di attività interessato a regole globali, ampie e astratte o a orientamenti generali (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, FIG e FISE, nelle cause riunite
C‑612/17 e C‑613/17
,
EU:C:2019:705
, punti
42
e
43
).
42
Nel caso di specie, è pacifico che lo «status» prevede norme specifiche, applicabili ai membri del personale di istituzioni che operano nel settore dell’insegnamento e sono oggetto di un finanziamento da parte di una pubblica amministrazione. Infatti, come ha giustamente rilevato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, la normativa che si applica agli istituti di istruzione libera sovvenzionata, ivi compreso lo «status» applicabile ai membri del personale, non si applica alle scuole private che non ricevono finanziamenti dalla Comunità francese. Analogamente, nelle loro osservazioni scritte, le associazioni di cui trattasi hanno rilevato che «la norma in questione» è applicabile solo al personale il cui impiego è sovvenzionato. Il giudice del rinvio, dal canto suo, precisa che, «[s]e l’attività considerata è l’istruzione stessa, occorre constatare che talune norme del decreto si applicano solo al personale dell’istruzione libera sovvenzionata».
43
Orbene, nel caso di specie, il settore di attività dell’istruzione libera sovvenzionata non può essere considerato come un settore di attività distinto da quello dell’istruzione pubblica o dell’istruzione in generale in [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le norme specifiche costitutive di uno «status» applicabile ai soli membri del personale degli istituti di istruzione libera sovvenzionata non riguardano, di conseguenza, l’intero settore di attività dell’istruzione, ma unicamente la parte di quest’ultimo costituita dalla libera rete sovvenzionata. Pertanto, poiché la normativa di cui trattasi non si applica a tutte le unità rientranti nello stesso settore di attività, vale a dire l’istruzione, lo «status» non può rientrare nella nozione di «regolamentazione generale», ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, seconda frase, del regolamento n. 549/2013.
44
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «normativa generale che si applica a tutte le unità in uno stesso settore di attività» una normativa nazionale costitutiva di un regime giuridico applicabile ai soli membri del personale delle istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione che ricevono un finanziamento da parte di una pubblica amministrazione.
Sulle spese
45
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
1)
L’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, in combinato disposto con il punto 2.39, lettera b), e con il punto 20.15, lettera b), di tale allegato, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «regolamentazione eccessiva» una normativa nazionale riguardante le istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione che, pur essendo sovvenzionate dall’amministrazione pubblica nazionale competente, beneficiano di una libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, qualora tale normativa affidi a detta amministrazione la funzione o il diritto:
–
di approvare i programmi di studio,
–
di disciplinare sia la struttura degli studi sia i compiti prioritari e specifici, di organizzare il controllo delle condizioni di iscrizione e di espulsione degli studenti, delle decisioni dei consigli di classe e della partecipazione finanziaria, di organizzare il raggruppamento degli istituti scolastici all’interno di reti strutturate e di richiedere l’elaborazione di programmi educativi, pedagogici e scolastici nonché la consegna di una relazione sulle attività svolte,
–
di organizzare controlli e ispezioni in particolare sulle materie oggetto d’insegnamento, sul livello degli studi e sull’applicazione delle leggi linguistiche, esclusi i metodi pedagogici, e
–
di imporre per classe, sezione, grado o altre suddivisioni un numero minimo di alunni, salvo deroga ministeriale;
purché tali funzioni e diritti siano sufficientemente invasivi per determinare, di fatto, la politica generale o il programma delle istituzioni senza scopo di lucro di cui trattasi, consentendo di esercitare in maniera durevole e permanente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi di tali istituzioni senza scopo di lucro, delle loro attività e dei loro aspetti operativi nonché degli orientamenti strategici e delle linee guida che dette istituzioni intendono perseguire nell’esercizio delle loro attività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
L’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «normativa generale che si applica a tutte le unità in uno stesso settore di attività» una normativa nazionale costitutiva di un regime giuridico applicabile ai soli membri del personale delle istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione che ricevono un finanziamento da parte di una pubblica amministrazione.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.