CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 novembre 2023
Cassazione n. 32564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 5844/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. + 2, difes i come in atti (controricorrenti e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, altresì, che in data 13.11.2023 il procuratore dei ricorrenti incidentali ha fatto pervenire dichiarazione di accettazione della propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; Ritenuto che detta dichiarazione non contiene la richiesta di decisione del ricorso; Ritenuto,pertanto, che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali debbanoessere compensate, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 21