Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 28213/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] --0~jltsgato -c- [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. dit-o-ii-difensor0 k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 464- septies, cod. proc. pen. e dell'art. 168-ter cod. pen. con cui il Gip di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., essendo questo estinto per esito positivo della prova.

2. Lamenta il ricorrente inosservanza della legge penale per non avere il Gip disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 222 cod. strada e 168-ter, comma 2, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare.

5. Se è pur vero che il Gip di Bergamo ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non è portatore di un concreto interesse ad impugnare.

Invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice - il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova) - di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144).

6. È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] --0~jltsgato -c- [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. dit-o-ii-difensor0 k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 464- septies, cod. proc. pen. e dell'art. 168-ter cod. pen. con cui il Gip di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., essendo questo estinto per esito positivo della prova. 2. Lamenta il ricorrente inosservanza della legge penale per non avere il Gip disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 222 cod. strada e 168-ter, comma 2, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare. 5. Se è pur vero che il Gip di Bergamo ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non è portatore di un concreto interesse ad impugnare. Invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice - il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova) - di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144). 6. È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28213/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris