CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 19946/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3614/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 103 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r. pro tempore , domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al controricorso; -controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1156/2016 p ubblicata in data 27 / 06 / 201 6 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 7/06/2024 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PM,in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto de i primi due motivi e l’accoglimento del terzo motivo diricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR della Toscana rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva rigettato il ricorso contro due cartelledi pagamento: la n. 06220060011958881, relativa a imposte dirette dell’anno di imposta 2002, e la n. 06220130003701869, relativa a Iva dell’anno di imposta 2009; in particolare evidenziava che i motivi di appello relativi alla validità della notifica delle cartelle erano nuovi e quindi inammissibili, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 546 del 1992; mentre era infondato il motivo relativo alla incompetenza territoriale del concessionario della riscossione, in quanto il ruolo si era correttamente formato in riferimento alla sede della società incorporata, originaria debitrice, e la delega al concessionario competente per la sede della incorporante, per la notifica, era solo facoltativa. 2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 7giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, conv.nella l. n. 156 del 2005, avendo errato la CTR nel ritenere nuovi i motivi di appello relativi alla validità della notificazione delle cartelle nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., notificazione che aveva impedito la decadenza eccepita nel ricorso; e avendo quindi omesso la CTR di valutare la validità della notifica delle cartelledi pagamento, effettuata, una, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ma senza il deposito della cartolina di ritorno che attestasse l’invio della comunicazione di avvenuto deposito del plico postale presso il Comune e, l’altra, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., senza la spedizione della raccomandata informativa Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la società deduce la violaz i on e e falsa applicazione dell’art. 2504-biscod. civ., e degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando che sia la cartella n. 06220130003701869501 che l’intimazione di pagamento sono state notificate dopo l’incorporazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. nella Superstar con conseguente inesistenza della notifica, effettuata nei confronti di società estinta. Col terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973,lamentando l’incompetenza di [OSCURATO:PERSONA] all’emissione della cartella, avendo la società sede in Liguria, ambito di competenza territoriale di [OSCURATO:PERSONA], unico concessionario legittimato a ricevere la consegna del ruolo e a procedere alla riscossione, ai sensi degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973. 2. La comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente nel ricorso risulta non andata a buon fine per cancellazione del difensore dal Reginde e la cancelleria ha acquisito comunicazione del COA di Napoli attestante l’avvenuta cancellazione dall’albo dell’unico difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], dal 9 gennaio 2024 a far data dal 13 dicembre 2023. Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad unsoggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass., Sez. U . , 14/11/2017, n. 26856). Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione ma la cancellazione del difensore impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore, anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanzadi differimento, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo; l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione (Cass. 17/06/2024, n. 16829; Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass.24/01/2023, n. 2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. Occorre quindi, tenuto conto anche della prossimità dell’evento, comunque sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, rinviare la causa a nuovo ruolo dando comunicazione della successiva udienza alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova udienza alla partericorrente personalme