CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 20 febbraio 2020, la Corte d'appello di Ancona ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Fermo del 19 settembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, in concorso tra loro, alla pena ritenuta di giustizia per i reati ai medesimi ascritti di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale, concesso al secondo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall. e rideterminato, per entrambi, la pena principale e le pene accessorie. 1.1. Secondo l'imputazione, alla FERRONI - nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 29 gennaio 2014 - è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto le scritture contabili obbligatorie, esponendo, peraltro, nel bilancio dell'anno 2010, alla voce relativa al valore della produzione, importi maggiori di quelli effettivamente rilevati; alla medesima Ferroni, in concorso con il Geri - socio e consigliere di amministrazione della fallita - è stato, altresì, contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione ai beni della fallita, rinvenuti in parte presso la ditta D.G.F. del coimputato e, per altra parte, in un magazzino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (al quale la medesima Ferroni aveva richiesto di custodirli), e la distrazione di somme, indebitamente sottratte alle casse sociali. Condotte aggravate ex art. 219, comma 1, I.fall.. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso gli imputati per mezzo del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al capo b), relativamente ai prelevamenti per cassa, di cui non è stata acquisita prova alcuna, mentre le relative annotazioni non possono che integrare artifizi contabili, posto che il Geri non avrebbe potuto incassare in alcun modo le relative somme, rimesse attraverso bonifici alla società; la disponibilità di cassa sarebbe eccedente rispetto ai ricavi lordi; i prelevamenti non potrebbero afferire a rimesse non contabilizzate non giustificandosi, altrimenti, la registrazione in contabilità. Né sul punto risultano confutati i rilievi del "CTU", che ha ricondotto alla discrepanza dei dati relativi al valore della produzione la presunzione degli ammanchi, mentre solo per la distrazione della somma di Euro 192.000,00 vi sarebbe una corrispondenza con una componente positiva, comunque irrilevante, a fronte della mancata dimostrazione di effettivi prelievi. I prelevamenti invece effettivamente rilevati riguardano somme invece destinate alle necessità familiari. 2.2. Con il secondo motivo, si articolala analoga censura quanto alla distrazione dei beni strumentali, ritenuta sussistente in violazione dell'onere della prova e dei principi enunciati agli artt. 27, comma 2, Cost. e 6 CEDU, mentre i cespiti erano di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo, la medesima doglianza viene rivolta all'affermazione di responsabilità per il capo a), avendo sul punto la Corte territoriale ingiustificatamente escluso l'ipotesi di bancarotta semplice e reputato sufficiente il dolo generico, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 17 novembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Alla disamina delle comuni doglianze va premesso come, in tema di giudizio di cassazione, sia inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); conseguentemente, la denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - comune ai motivi in disamina - consegna a questa Corte un vizio della motivazione ed implica i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 1.1. Nel quadro così delineato, del tutto aspecifico s'appalesa il primo motivo di ricorso che, con formulazione perplessa e non articolata con l'appello (come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi riportati nella sentenza impugnata), mira ad introdurre una vulnus relativo al profilo dimostrativo della disponibilità delle risorse finanziarie ingiustificatamente prelevate, adducendo la fittizietà delle relative annotazioni contabili.Oltre a prospettare un argomento inedito, la censura non si confronta con il punto della sentenza impugnata che, dato atto della incontestata effettuazione dei prelievi (solo con il ricorso di legittimità contrastata), ha confutato le finalità degli stessi, appresentate con il gravame di merito, alla remunerazione dell'amministratore ed al fabbisogno esistenziale. Sicchè la censura è, da un lato, tardiva e, dall'altro, generico (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 1.2. Il secondo motivo è del tutto aspecifico. A fronte dell'articolata motivazione resa dalla Corte territoriale riguardo la dimostrazione della disponibilità dei beni strumentali non rinvenuti dalla curatela - ed invece ceduti alla società amministrata dal Geri e, in parte, occultati - i ricorrenti si limitano, del tutto genericamente, a stigmatizzare una inversione dell'onere della prova invece insussistente. Premesso che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento, da parte dell'imputato, della previa disponibilità - qui non contestata - dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715), il costante orientamento di legittimità si esprime nel senso che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411), principio che la elaborazione giurisprudenziale ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. E' stato, difatti, rimarcato (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) come le condotte descritte all'art. 216,. comma primo, n. 1 I. fall. abbiano (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che sul medesimo grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega, del resto, l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). A fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente può desumersi che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. In tal senso va quindi ribadito che l'imprenditore è posto dal!' ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, con conseguente responsabilità del gestore per la conservazione delle risorse e dei beni sociali, in ragione dell'integrità della garanzia stessa. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Nello statuto dei reati fallimentari, l'apporto conoscitivo proveniente dall'imputato si declina peculiarmente, ponendo a carico dello stesso uno specifico onere di collaborazione con gli organi della curatela e di giustificazione riguardo l'adempimento degli obblighi che gravano sull'imprenditore. La responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa giustificano, dunque, una inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita solo apparente, che ripete il suo fondamento dal complesso degli obblighi di fonte normativa che gravano sull'imprenditore, e che non consentono, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, di ritenere sufficienti generiche asserzioni, soprattutto ove non riscontrate dall'esistenza di idonea documentazione contabile. Nel caso di omessa indicazione della destinazione dei beni, in altri termini, ci si trova al cospetto di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa, in palese violazione del vicolo di conservazione posto dalla garanzia patrimoniale, e non già in presenza di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosità ora per allora. Il secondo motivo è, pertanto, aspecifico. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Se è vero che l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, richiede il dolo specifico (ex multis Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi; N. 18634 del 2017 Rv. 269904, N. 26379 del 2019 Rv. 276650, N. 43977 del 2017 Rv. 271753, N. 43966 del 2017 Rv. 271611), nondimeno la sentenza impugnata ha dato atto della finalizzazione della condotta, ponendola in stretta correlazione con le condotte distrattive ed in tal modo dando corpo della consapevolezza e volontà del profitto e del correlativo danno, sottraendosi a censure sindacabili in questa sede. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro