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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38725/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1344/22 in data 06/10/2022 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 06/10/2022, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone in data 09/12/2021, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata e di porto di coltello, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta.

3. Il ricorso è inammissibile.

Si afferma in giurisprudenza che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1344/22 in data 06/10/2022 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 06/10/2022, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone in data 09/12/2021, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata e di porto di coltello, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. 3. Il ricorso è inammissibile. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
Sentenza Cassazione n. 38725/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris