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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 32922/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di mesi 10 di arresto, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 256 d.lgs. 152/06, per aver, in qualità di amministratore unico della società, effettuato operazioni di gestione di stoccaggio e di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza di autorizzazione.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 25/05/2026, l'imputato vi ha rinunciato.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di mesi 10 di arresto, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 256 d.lgs. 152/06, per aver, in qualità di amministratore unico della società, effettuato operazioni di gestione di stoccaggio e di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza di autorizzazione. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 25/05/2026, l'imputato vi ha rinunciato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris