CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15057/2023 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA], BASILICATA Enzo e BASILICATA Antonio,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delpresidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 8349/2022 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 27.12.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Con sentenza n. 11782/2020 il Tribunale di Roma dichiaravainammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBasilicata Antonio contro la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ecompensava le spese di lite.Gli attori avevano esposto che: [OSCURATO:PERSONA], rispettivamenteconiuge di [OSCURATO:PERSONA] e genitore di [OSCURATO:PERSONA] e Antonio, avevasubito il pignoramento degli immobili siti in Arienzo, via Pizzola 8, censitiin catasto al foglio 9, particella 5082, subalterni 2, 3 e 4; per tali immobili,posti all'asta in tre lotti, all'esito dell'aggiudicazione e del decreto ditrasferimento si era fatto luogo all'esecuzione per rilascio, residuandoall’interno degli immobili oggetto di rilascio forzoso beni mobili per unvalore superiore a euro 200.000,00; l'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] avevadepositato, in data 31 gennaio 2012, una prima istanza di assegnazionedel mobilio presente nell'immobile; in data 1°.3.2012 la Mucciolo avevadepositato un’ulteriore istanza sottoscritta personalmente, senza l'ausiliodi alcun difensore, con cui aveva chiesto l'assegnazione del mobilio e dellesuppellettili presenti nell'immobile di via Pizzola 8, precisando chel'esecutato era rimasto inottemperante alla determinazione assuntainnanzi ai testimoni e per iscritto di rilasciare il bene libero da persone ecose entro il 28.12.2011; il G.E. in data 15.3.2012 aveva adottato "concolpa gravissima", un provvedimento di assegnazione dei beni delBasilicata presenti nell’immobile oggetto di rilascio, ordinandone laconsegna al custode.Gli attori avevano dedotto la responsabilità dello Stato perl'illegittimo esercizio della funzione giudiziaria, sia sulla base della legge n.117/1988, sia della legge 27 febbraio 2015, n. 18, censurando la paleseerroneità del provvedimento di assegnazione, inficiato da numerosi vizi,quali in particolare: la carenza del titolo esecutivo per procedereall'esecuzione e alla richiesta di assegnazione dei beni di proprietà deldebitore; la presentazione diretta dell'istanza di assegnazione, effettuatadalla parte senza l'ausilio del difensore; la disposizione della assegnazione,Pag. 2 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026da parte del G.E., senza previa valutazione dei beni e senza ilcontraddittorio con il debitore esecutato.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri si costituiva e contrastava ladomanda svolta. Premetteva che, essendosi verificati i fatti nell'anno2012, si sarebbe dovuto far riferimento all'art. 2 della l. n.117/1988, nellaformulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio2015, n. 18, di modo che gli attori avrebbero dovuto denunciare edimostrare la "negligenza inescusabile" del magistrato nell'esercizio dellafunzione che, nella specie non ricorreva come affermato dalla sentenzadella Corte di Cassazione n. 15019/2016, che, nel confermare la decisionedel Tribunale, dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione agli attiesecutivi per tardività, aveva semplicemente ritenuto ricorrere profili diillegittimità a carico del provvedimento di assegnazione, non già diabnormità.Il Tribunale di Roma, premesso che la fattispecie era soggetta all’art.2 l. 117/1988 nel testo anteriore alla novella apportata dalla l. 18/2015,osservava che, non avendo gli attori soddisfatto il presuppostoprocessuale di cui all’art. 4, comma secondo, l. 117/1988, norma peraltrorimasta immutata, la domanda si esponeva alla declaratoria diinammissibilità.Notava il Tribunale che detta norma, nel consentire l’azione dirisarcimento del danno contro lo Stato soltanto quando siano stati esperitii mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso iprovvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piùpossibili la modifica o la revoca del provvedimento, ovvero, se tali rimedinon sono previsti, quando sia esaurito il grado di procedimento nell’ambitodel quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno, sottende unapresunzione - iuris et de iure - d'interruzione del nesso di causalitàmateriale e giuridica (art. 40 cod. pen., art. 1223 cod. civ.), tra ilprovvedimento (eventualmente) inficiato da colpa grave (art. 2, comma 3,1. n. 117/1988) e il danno lamentato in giudizio, nel senso chePag. 3 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026quest'ultimo, in caso di inerzia, deve essere ricondotto esclusivamente alfatto colposo del danneggiato (art. 1227, comma 1, cod. civ.).La disposizione preclude, a pena di improponibilità della domanda,l’azione di risarcimento danni nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA],qualora il danneggiato non abbia tentato di ovviare, con i mezzi diimpugnazione resi disponibili dall'ordinamento, all'errore eventualmentecommesso, con colpa grave, nell'esercizio della funzione giudiziaria. Nellaspecie, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso il provvedimento allabase della pretesa responsabilità dell'amministrazione, un'opposizione agliinammissibile perché tardiva.Il Tribunale, per “scrupolo di completezza”, procedeva anche alloscrutinio “virtuale” della domanda, rilevandone l’infondatezza sulla base dialcuni elementi: l’art. 609 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modificadisposta dall’art. 19, comma 1, lett. i), D.L. 132/2014, dettava unadisciplina sommaria in relazione al caso (frequente) di immobile oggetto dirilascio consegnato ancora ingombro di beni estranei alla procedura; nellapratica e nella dottrina si erano evidenziate opinioni differenziate conapplicazioni eterogenee; l’assenza di opinioni univoche e di informazioni inordine alla prassi in uso presso la sezione distaccata di Marcianise delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] rendeva dubbia la negligenzainescusabile del G.E. in relazione al provvedimento adottato; secondoalcune opinioni espresse in dottrina e prassi applicative del tempo, ilmancato asporto dei beni nel termine assegnato avrebbe permesso dipresumere la volontà di abbandono da parte del debitore, legittimando lavendita in danno o l’assegnazione in favore del creditore; il Tribunale,quand’anche avesse esaminato il merito, avrebbe dovuto rilevare le gravimanchevolezze degli atti dell’attore sotto il profilo del danno conseguenza.Infatti, a fronte di un provvedimento di assegnazione che - secondola tesi attorea - avrebbe investito tutti gli arredi e i beni presenti nelfabbricato (in duplice elevazione) da cielo a terra, di proprietà delPag. 4 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026Basilicata, risultava evidente che gli unici verbali di accesso dell'ufficialegiudiziario, presenti in atti, fossero riferiti ai "due locali al piano terra" e al"locale sul retro del fabbricato", plausibilmente componenti uno solo deitre lotti autonomamente posti in vendita, in sede di espropriazioneforzata.Notava ancora il Tribunale che la natura e reale consistenza dei beni(in tesi) indebitamente assegnati al creditore esecutante, in assenza dicontraddittorio con il debitore, la si sarebbe dovuta provare mediante lefotografie che, secondo il verbale di rilascio, venivano scattate dall'ufficialegiudiziario in sede di estromissione dell'esecutato e restavano allegate alverbale ed al fascicolo d'ufficio. Tali evidenti incongruenze e talimanchevolezze, assertive e probatorie (impeditive della perizia sollecitatain sede istruttoria, per quanto di indole esplorativa e funzionale a supplireagli oneri assertivi gravanti sulla parte onerata), non avrebbero comunqueconsentito, al collegio, di pervenire ad una pronuncia di accoglimento delladomanda (essendo inoltre escluso, per quanto previsto dall'art. 2, comma1, l. n. 117/1988, nella formulazione previgente, che gli istanti potesserovantare il diritto a vedersi risarcire il danno non patrimoniale, oltre aquello patrimoniale).2. La Corte d’Appello di Roma con sentenza pubblicata il 27.12.2022rigettava l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BasilicataAntonio, gravandoli delle spese del grado.Osservava la Corte d’appello che l’impugnazione, ai sensi degli artt.342 e 434 cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dalprimo giudice anche senza che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione.Gli appellanti, invece, avevano narrato le vicende relative al pretesodanno subito dal loro dante causa senza menzionare in alcun modo gliPag. 5 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026esiti del giudizio di primo grado sia in punto di ammissibilità delladomanda, sia con riferimento alle motivazioni di merito. Da tanto derivaval'impossibilità di individuare gli specifici motivi di impugnazione dellasentenza e la conseguente inammissibilità dell'appello.Anche la Corte d’appello, “solo per mero scrupolo”, riconosceva lacorrettezza della decisione impugnata, sia dove affermava l’inammissibilitàdella domanda ai sensi dell’art. 4, comma secondo, l. 117/1988, sia inordine all’assenza di prova di una responsabilità dello Stato ex art. 2 della|. 117/88 sulla base della documentazione in atti.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste concontroricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale nessuna parte provvedeva al deposito di memoria. La cameradi consiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovoruolo e successivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti non hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e434 cod. proc. civ.I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha ritenuto l’appelloinammissibile per l’assenza di una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza del Tribunale e, correlativamente, delledoglianze mosse. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello sicontraddice là dove riferisce che nell’atto di appello essi “tornano araccontare le vicende relative al preteso danno subito dal loro dantecausa”. Inoltre, aggiungono i ricorrenti, in sede di appello avevanoPag. 6 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026censurato puntualmente la decisione del primo grado reiterando ledoglianze in ordine all’assoluta illegittimità del provvedimento diassegnazione del G.E.1.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti rispetto alla pronuncia impugnata non svolgono alcunacensura percepibile, ossia non spiegano in alcun modo le ragioni in basealle quali l’appello si sarebbe dovuto ritenere come contenente deglispecifici rilievi.I ricorrenti in questa sede non hanno neppure riprodotto il contenutodelle doglianze svolte in appello, né nella sezione dedicata all’esposizionedei fatti, né nel corpo del motivo.Nel ricorso, da pagina 2 a pagina 4 (punto 11), i ricorrenti hannonarrato la fase che ha preceduto l’azione dinanzi al Tribunale di Roma,ossia il giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere; da pagina 4 (punto 12) fino a pagina 9 (punto 40) è stato narratol’andamento del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e riprodotto il tenoredella sentenza emessa dal giudice del primo grado; da pagina 9 (punto41) fino a pagina 10 (punto 50) è stato riportato il contenuto dellamotivazione pronunciata dalla Corte d’appello.Nel corpo del motivo, anche a prescindere da una non megliospiegata contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, si leggein modo del tutto assertorio e aspecifico che “Eppure gli odierni ricorrenti,allora appellanti, avevano censura[t]o puntualmente la decisione di primogrado reiterando le doglianze in ordine all’assoluta illegittimità delprovvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione sul quale ilTribunale non avrebbe sufficientemente motivato. Veniva espostanuovamente e diffusamente la vicenda sottesa alla domanda risarcitoriaribadendo che il provvedimento che assegnava tutti i mobili alla creditriceprocedente era viziato perché quest’ultima, era priva di qualsiasi titololegittimante l’assegnazione oltre che la domanda di assegnazione erastata presentata dalla istante senza l’assistenza di un difensore e senzaPag. 7 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026che all’assegnazione dei mobili era seguito un legittimo contraddittorio conil debitore esecutato. Anche in tema di quantificazione del danno, iricorrenti si riportavano all’analitica elencazione dei mobili che adornavanola casa contenuta sia nell’atto di citazione che nella consulenza di partedepositata in atti e mai contestata. È stato facile licenziare il caso con lapronuncia di inammissibilità della domanda risarcitoria criticando lagenericità del proposto gravame quando in realtà ai ricorrenti, se si leggel’atto di appello, tutto gli si poteva contestare ma non il fatto di esseregenerici. L’atto di appello censura la sentenza gravata in maniera troppoanalitica e discorsiva contro i principi che oggi pervadono gli attiprocessuali della sinteticità degli stessi” (da pagina 11, terzultimocapoverso, a pagina 12, secondo capoverso).Di qui l’inammissibilità del motivo svolto, non risultando enunciatauna concreta censura nei confronti della sentenza impugnata. Dettacensura richiede la rappresentazione della o delle ragioni per le quali ladecisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare unerrore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione,occorrendo che i motivi con i quali è esplicato si concretino in una criticadella decisione impugnata e nell'esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata. Il motivo che non corrisponde al riferitoschema si mantiene nell’alveo del «non motivo» (v. Cass., Sez. Un., 5agosto 2016, n. 16598; 3 novembre 2017, n. 22226; 20 marzo 2017, n.7074, in motivazione, non massimate sul punto; v., da ultimo, Cass., sez.III, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez. III, 6 aprile 2025, n. 9059).2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4,comma secondo, l. 117/1988 “in combinato disposto con l’art. 1362 cod.civ.”.I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 4, comma secondo, l.117/1988 da parte della Corte d’appello, là dove è stato ritenuto chel’azione risarcitoria non possa essere esercitata quando il rimedioPag. 8 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026esperibile contro il provvedimento illegittimo non sia stato utilizzato, o losia stato inutilmente, assumendo che la disposizione miri a dareprevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e a privilegiare irimedi endo-processuali rispetto all’azione risarcitoria, subordinandola allacircostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processualiapprontati dall’ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno.Opinano i ricorrenti che la norma renda possibile il ricorso all’azionerisarcitoria contro lo Stato “solo in via sussidiaria” al pari di quantoprevisto dall’art. 2041 cod. civ. L’impiego dell’avverbio “comunque” rendepossibile l’azione “anche nelle ipotesi in cui il provvedimento del giudicepregiudizievole non sia più revocabile o modificabile”, indipendentementedal fatto che l’atto di opposizione al provvedimento di assegnazionepotesse essere qualificato come opposizione all’esecuzione ex art. 615cod. proc. civ. o, come statuito, come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ. tardivamente proposta.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello nel rendere la decisione oggi impugnata haespresso due ragioni della decisione.Con la prima ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto dispecificità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. Con laseconda, espressa a pagina 7 (da riga 24 a riga 40), la Corte d’appello,“solo per mero scrupolo” ha affermato la correttezza della decisione delTribunale in ordine all’affermata inammissibilità della domanda ai sensidell’art. 4, comma secondo, l. 117/1988 e, da ultimo, ha concordato sullaritenuta insussistenza di una responsabilità ex art. 2 l. 117/1988 sullabase della documentazione in atti.Deve essere ricordato il costante insegnamento di questa Corte, inbase al quale “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (odeclinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliatodella "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partePag. 9 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare;conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla solastatuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto diinteresse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nellasentenza gravata” (v. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; sez.lav., 15 giugno 2007, n. 13997; sez. III, 5 luglio 2007, n. 15234; sez. II,2 maggio 2011, n. 9647; 20 agosto 2015, n. 17004; sez. 6-V, 19dicembre 2017, 30393; sez. I, 16 giugno 2020, n. 11675; Sez. Un., 1°febbraio 2021, n. 2155; 19 settembre 2022, n. 27388).3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati OggettoDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PresidenteResponsabilità civiledella PA –Dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Responsabilità deimagistratiDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguente ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15057/2023 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA], BASILICATA Enzo e BASILICATA Antonio,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delpresidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 8349/2022 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 27.12.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Con sentenza n. 11782/2020 il Tribunale di Roma dichiaravainammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBasilicata Antonio contro la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ecompensava le spese di lite.Gli attori avevano esposto che: [OSCURATO:PERSONA], rispettivamenteconiuge di [OSCURATO:PERSONA] e genitore di [OSCURATO:PERSONA] e Antonio, avevasubito il pignoramento degli immobili siti in Arienzo, via Pizzola 8, censitiin catasto al foglio 9, particella 5082, subalterni 2, 3 e 4; per tali immobili,posti all'asta in tre lotti, all'esito dell'aggiudicazione e del decreto ditrasferimento si era fatto luogo all'esecuzione per rilascio, residuandoall’interno degli immobili oggetto di rilascio forzoso beni mobili per unvalore superiore a euro 200.000,00; l'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] avevadepositato, in data 31 gennaio 2012, una prima istanza di assegnazionedel mobilio presente nell'immobile; in data 1°.3.2012 la Mucciolo avevadepositato un’ulteriore istanza sottoscritta personalmente, senza l'ausiliodi alcun difensore, con cui aveva chiesto l'assegnazione del mobilio e dellesuppellettili presenti nell'immobile di via Pizzola 8, precisando chel'esecutato era rimasto inottemperante alla determinazione assuntainnanzi ai testimoni e per iscritto di rilasciare il bene libero da persone ecose entro il 28.12.2011; il G.E. in data 15.3.2012 aveva adottato "concolpa gravissima", un provvedimento di assegnazione dei beni delBasilicata presenti nell’immobile oggetto di rilascio, ordinandone laconsegna al custode.Gli attori avevano dedotto la responsabilità dello Stato perl'illegittimo esercizio della funzione giudiziaria, sia sulla base della legge n.117/1988, sia della legge 27 febbraio 2015, n. 18, censurando la paleseerroneità del provvedimento di assegnazione, inficiato da numerosi vizi,quali in particolare: la carenza del titolo esecutivo per procedereall'esecuzione e alla richiesta di assegnazione dei beni di proprietà deldebitore; la presentazione diretta dell'istanza di assegnazione, effettuatadalla parte senza l'ausilio del difensore; la disposizione della assegnazione,Pag. 2 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026da parte del G.E., senza previa valutazione dei beni e senza ilcontraddittorio con il debitore esecutato.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri si costituiva e contrastava ladomanda svolta. Premetteva che, essendosi verificati i fatti nell'anno2012, si sarebbe dovuto far riferimento all'art. 2 della l. n.117/1988, nellaformulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio2015, n. 18, di modo che gli attori avrebbero dovuto denunciare edimostrare la "negligenza inescusabile" del magistrato nell'esercizio dellafunzione che, nella specie non ricorreva come affermato dalla sentenzadella Corte di Cassazione n. 15019/2016, che, nel confermare la decisionedel Tribunale, dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione agli attiesecutivi per tardività, aveva semplicemente ritenuto ricorrere profili diillegittimità a carico del provvedimento di assegnazione, non già diabnormità.Il Tribunale di Roma, premesso che la fattispecie era soggetta all’art.2 l. 117/1988 nel testo anteriore alla novella apportata dalla l. 18/2015,osservava che, non avendo gli attori soddisfatto il presuppostoprocessuale di cui all’art. 4, comma secondo, l. 117/1988, norma peraltrorimasta immutata, la domanda si esponeva alla declaratoria diinammissibilità.Notava il Tribunale che detta norma, nel consentire l’azione dirisarcimento del danno contro lo Stato soltanto quando siano stati esperitii mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso iprovvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piùpossibili la modifica o la revoca del provvedimento, ovvero, se tali rimedinon sono previsti, quando sia esaurito il grado di procedimento nell’ambitodel quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno, sottende unapresunzione - iuris et de iure - d'interruzione del nesso di causalitàmateriale e giuridica (art. 40 cod. pen., art. 1223 cod. civ.), tra ilprovvedimento (eventualmente) inficiato da colpa grave (art. 2, comma 3,1. n. 117/1988) e il danno lamentato in giudizio, nel senso chePag. 3 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026quest'ultimo, in caso di inerzia, deve essere ricondotto esclusivamente alfatto colposo del danneggiato (art. 1227, comma 1, cod. civ.).La disposizione preclude, a pena di improponibilità della domanda,l’azione di risarcimento danni nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA],qualora il danneggiato non abbia tentato di ovviare, con i mezzi diimpugnazione resi disponibili dall'ordinamento, all'errore eventualmentecommesso, con colpa grave, nell'esercizio della funzione giudiziaria. Nellaspecie, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso il provvedimento allabase della pretesa responsabilità dell'amministrazione, un'opposizione agliinammissibile perché tardiva.Il Tribunale, per “scrupolo di completezza”, procedeva anche alloscrutinio “virtuale” della domanda, rilevandone l’infondatezza sulla base dialcuni elementi: l’art. 609 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modificadisposta dall’art. 19, comma 1, lett. i), D.L. 132/2014, dettava unadisciplina sommaria in relazione al caso (frequente) di immobile oggetto dirilascio consegnato ancora ingombro di beni estranei alla procedura; nellapratica e nella dottrina si erano evidenziate opinioni differenziate conapplicazioni eterogenee; l’assenza di opinioni univoche e di informazioni inordine alla prassi in uso presso la sezione distaccata di Marcianise delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] rendeva dubbia la negligenzainescusabile del G.E. in relazione al provvedimento adottato; secondoalcune opinioni espresse in dottrina e prassi applicative del tempo, ilmancato asporto dei beni nel termine assegnato avrebbe permesso dipresumere la volontà di abbandono da parte del debitore, legittimando lavendita in danno o l’assegnazione in favore del creditore; il Tribunale,quand’anche avesse esaminato il merito, avrebbe dovuto rilevare le gravimanchevolezze degli atti dell’attore sotto il profilo del danno conseguenza.Infatti, a fronte di un provvedimento di assegnazione che - secondola tesi attorea - avrebbe investito tutti gli arredi e i beni presenti nelfabbricato (in duplice elevazione) da cielo a terra, di proprietà delPag. 4 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026Basilicata, risultava evidente che gli unici verbali di accesso dell'ufficialegiudiziario, presenti in atti, fossero riferiti ai "due locali al piano terra" e al"locale sul retro del fabbricato", plausibilmente componenti uno solo deitre lotti autonomamente posti in vendita, in sede di espropriazioneforzata.Notava ancora il Tribunale che la natura e reale consistenza dei beni(in tesi) indebitamente assegnati al creditore esecutante, in assenza dicontraddittorio con il debitore, la si sarebbe dovuta provare mediante lefotografie che, secondo il verbale di rilascio, venivano scattate dall'ufficialegiudiziario in sede di estromissione dell'esecutato e restavano allegate alverbale ed al fascicolo d'ufficio. Tali evidenti incongruenze e talimanchevolezze, assertive e probatorie (impeditive della perizia sollecitatain sede istruttoria, per quanto di indole esplorativa e funzionale a supplireagli oneri assertivi gravanti sulla parte onerata), non avrebbero comunqueconsentito, al collegio, di pervenire ad una pronuncia di accoglimento delladomanda (essendo inoltre escluso, per quanto previsto dall'art. 2, comma1, l. n. 117/1988, nella formulazione previgente, che gli istanti potesserovantare il diritto a vedersi risarcire il danno non patrimoniale, oltre aquello patrimoniale).2. La Corte d’Appello di Roma con sentenza pubblicata il 27.12.2022rigettava l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BasilicataAntonio, gravandoli delle spese del grado.Osservava la Corte d’appello che l’impugnazione, ai sensi degli artt.342 e 434 cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dalprimo giudice anche senza che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione.Gli appellanti, invece, avevano narrato le vicende relative al pretesodanno subito dal loro dante causa senza menzionare in alcun modo gliPag. 5 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026esiti del giudizio di primo grado sia in punto di ammissibilità delladomanda, sia con riferimento alle motivazioni di merito. Da tanto derivaval'impossibilità di individuare gli specifici motivi di impugnazione dellasentenza e la conseguente inammissibilità dell'appello.Anche la Corte d’appello, “solo per mero scrupolo”, riconosceva lacorrettezza della decisione impugnata, sia dove affermava l’inammissibilitàdella domanda ai sensi dell’art. 4, comma secondo, l. 117/1988, sia inordine all’assenza di prova di una responsabilità dello Stato ex art. 2 della|. 117/88 sulla base della documentazione in atti.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste concontroricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale nessuna parte provvedeva al deposito di memoria. La cameradi consiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovoruolo e successivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti non hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e434 cod. proc. civ.I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha ritenuto l’appelloinammissibile per l’assenza di una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza del Tribunale e, correlativamente, delledoglianze mosse. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello sicontraddice là dove riferisce che nell’atto di appello essi “tornano araccontare le vicende relative al preteso danno subito dal loro dantecausa”. Inoltre, aggiungono i ricorrenti, in sede di appello avevanoPag. 6 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026censurato puntualmente la decisione del primo grado reiterando ledoglianze in ordine all’assoluta illegittimità del provvedimento diassegnazione del G.E.1.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti rispetto alla pronuncia impugnata non svolgono alcunacensura percepibile, ossia non spiegano in alcun modo le ragioni in basealle quali l’appello si sarebbe dovuto ritenere come contenente deglispecifici rilievi.I ricorrenti in questa sede non hanno neppure riprodotto il contenutodelle doglianze svolte in appello, né nella sezione dedicata all’esposizionedei fatti, né nel corpo del motivo.Nel ricorso, da pagina 2 a pagina 4 (punto 11), i ricorrenti hannonarrato la fase che ha preceduto l’azione dinanzi al Tribunale di Roma,ossia il giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere; da pagina 4 (punto 12) fino a pagina 9 (punto 40) è stato narratol’andamento del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e riprodotto il tenoredella sentenza emessa dal giudice del primo grado; da pagina 9 (punto41) fino a pagina 10 (punto 50) è stato riportato il contenuto dellamotivazione pronunciata dalla Corte d’appello.Nel corpo del motivo, anche a prescindere da una non megliospiegata contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, si leggein modo del tutto assertorio e aspecifico che “Eppure gli odierni ricorrenti,allora appellanti, avevano censura[t]o puntualmente la decisione di primogrado reiterando le doglianze in ordine all’assoluta illegittimità delprovvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione sul quale ilTribunale non avrebbe sufficientemente motivato. Veniva espostanuovamente e diffusamente la vicenda sottesa alla domanda risarcitoriaribadendo che il provvedimento che assegnava tutti i mobili alla creditriceprocedente era viziato perché quest’ultima, era priva di qualsiasi titololegittimante l’assegnazione oltre che la domanda di assegnazione erastata presentata dalla istante senza l’assistenza di un difensore e senzaPag. 7 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026che all’assegnazione dei mobili era seguito un legittimo contraddittorio conil debitore esecutato. Anche in tema di quantificazione del danno, iricorrenti si riportavano all’analitica elencazione dei mobili che adornavanola casa contenuta sia nell’atto di citazione che nella consulenza di partedepositata in atti e mai contestata. È stato facile licenziare il caso con lapronuncia di inammissibilità della domanda risarcitoria criticando lagenericità del proposto gravame quando in realtà ai ricorrenti, se si leggel’atto di appello, tutto gli si poteva contestare ma non il fatto di esseregenerici. L’atto di appello censura la sentenza gravata in maniera troppoanalitica e discorsiva contro i principi che oggi pervadono gli attiprocessuali della sinteticità degli stessi” (da pagina 11, terzultimocapoverso, a pagina 12, secondo capoverso).Di qui l’inammissibilità del motivo svolto, non risultando enunciatauna concreta censura nei confronti della sentenza impugnata. Dettacensura richiede la rappresentazione della o delle ragioni per le quali ladecisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare unerrore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione,occorrendo che i motivi con i quali è esplicato si concretino in una criticadella decisione impugnata e nell'esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata. Il motivo che non corrisponde al riferitoschema si mantiene nell’alveo del «non motivo» (v. Cass., Sez. Un., 5agosto 2016, n. 16598; 3 novembre 2017, n. 22226; 20 marzo 2017, n.7074, in motivazione, non massimate sul punto; v., da ultimo, Cass., sez.III, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez. III, 6 aprile 2025, n. 9059).2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4,comma secondo, l. 117/1988 “in combinato disposto con l’art. 1362 cod.civ.”.I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 4, comma secondo, l.117/1988 da parte della Corte d’appello, là dove è stato ritenuto chel’azione risarcitoria non possa essere esercitata quando il rimedioPag. 8 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026esperibile contro il provvedimento illegittimo non sia stato utilizzato, o losia stato inutilmente, assumendo che la disposizione miri a dareprevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e a privilegiare irimedi endo-processuali rispetto all’azione risarcitoria, subordinandola allacircostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processualiapprontati dall’ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno.Opinano i ricorrenti che la norma renda possibile il ricorso all’azionerisarcitoria contro lo Stato “solo in via sussidiaria” al pari di quantoprevisto dall’art. 2041 cod. civ. L’impiego dell’avverbio “comunque” rendepossibile l’azione “anche nelle ipotesi in cui il provvedimento del giudicepregiudizievole non sia più revocabile o modificabile”, indipendentementedal fatto che l’atto di opposizione al provvedimento di assegnazionepotesse essere qualificato come opposizione all’esecuzione ex art. 615cod. proc. civ. o, come statuito, come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ. tardivamente proposta.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello nel rendere la decisione oggi impugnata haespresso due ragioni della decisione.Con la prima ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto dispecificità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. Con laseconda, espressa a pagina 7 (da riga 24 a riga 40), la Corte d’appello,“solo per mero scrupolo” ha affermato la correttezza della decisione delTribunale in ordine all’affermata inammissibilità della domanda ai sensidell’art. 4, comma secondo, l. 117/1988 e, da ultimo, ha concordato sullaritenuta insussistenza di una responsabilità ex art. 2 l. 117/1988 sullabase della documentazione in atti.Deve essere ricordato il costante insegnamento di questa Corte, inbase al quale “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (odeclinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliatodella "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partePag. 9 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare;conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla solastatuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto diinteresse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nellasentenza gravata” (v. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; sez.lav., 15 giugno 2007, n. 13997; sez. III, 5 luglio 2007, n. 15234; sez. II,2 maggio 2011, n. 9647; 20 agosto 2015, n. 17004; sez. 6-V, 19dicembre 2017, 30393; sez. I, 16 giugno 2020, n. 11675; Sez. Un., 1°febbraio 2021, n. 2155; 19 settembre 2022, n. 27388).3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre le speseprenotate e prenotande a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Pag. 10 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 11 di 11P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre le speseprenotate e prenotande a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Pag. 10 di 11Numero registro generale 15057/2023Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 7095/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 11 di 11