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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 12074/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/09/2025 del Tribunale di PiacenzaUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Piacenza ha applicato adAlessandro [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordato con il Pubblicoministero in relazione a varie imputazioni (meglio in rubrica descritte) di furto inabitazione aggravato in concorso e di falso in certificazione amministrativacommesso dal privato.2.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputatoart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in punto diillegalità della pena.3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., posto che, secondo il diritto vivente,la pena determinata è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittaligenerali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.,oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevandoil fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione sianocomputati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 - 01)4.

L’inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, senzaformalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.5.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/09/2025 del Tribunale di PiacenzaUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Piacenza ha applicato adAlessandro [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordato con il Pubblicoministero in relazione a varie imputazioni (meglio in rubrica descritte) di furto inabitazione aggravato in concorso e di falso in certificazione amministrativacommesso dal privato.2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputatoart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in punto diillegalità della pena.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., posto che, secondo il diritto vivente,la pena determinata è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittaligenerali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.,oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevandoil fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione sianocomputati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 - 01)4. L’inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, senzaformalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12074/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris