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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11730/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25762/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro clal(Avv- novN'kca Cav-oLvaUi [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'A-vx7:Nlbola MiniAelettiva- mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 331; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana, n.569/1/2015 depositata il 25 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, venivano riuniti e parzialmente accolti gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] av- verso le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Siena nn.50 e 52/1/2013 le quali, a loro volta, avevano rigettato i ricorsi della contribuente aventi ad oggetto l'avviso di accertamento e l'avviso integrativo per II.DD., Addizionali e IVA relativi all'anno di imposta 2006.

2. In particolare, l'Amministrazione finanziaria contestava alla contri- buente lo svolgimento di attività di impresa turistico ricettiva in due immobili di proprietà senza partita IVA e senza il possesso di licenza, con dichiarazione ai fini fiscali limitata al reddito dei fabbricati.

L'Agen- zia sulla base di un primo p.v.c. della Guardia di Finanza attribuiva alla contribuente la partita IVA per l'esercizio dell'attività di "affittacamere ed appartamenti per le vacanze" e disponeva indagini bancarie sui conti correnti utilizzati da [OSCURATO:PERSONA], notificandole all'esito un se- condo p.v.c..

In sede di contraddittorio la contribuente giustificava solo in parte le movimentazioni attive e passive contestate ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

Considerato che:

4. In via preliminare vanno esaminate e rigettate le eccezioni di inam- missibilità del ricorso, sollevate dalla controricorrente.

In primo luogo non sussiste la supposta assenza di domanda, perché il fatto che nelle conclusioni del ricorso si faccia riferimento al rigetto del ricorso è un chiaro errore materiale, che emerge dalla piana lettura del ricorso, tutto diretto a domandare la cassazione della sentenza impugnata.

Inoltre, il ricorso non è privo di autosufficienza, avendo l'Agenzia prov- veduto a sintetizzare il fatto e i principali snodi processuali, a riportare le parti della motivazione censurate e quelle dell'atto impositivo rile- vanti in relazione alle doglianze proposte.

5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per contrasto con gli artt.36 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992 e 132 n.4 cod. proc. civ., per motivazione apparente e contraddittoria avendo la sen- tenza esposto una serie di dati, cifre e considerazioni che non permet- tono di individuare le ragioni giuridiche effettive del decidere.

6. Il motivo è fondato.

La Corte reitera l'insegnamento secondo cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- cante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio- namento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

OWsmigwiafae~~44~§ .

7. Orbene, nel caso di specie il giudice d'appello con la sua esposizione non permette di comprendere l'esatto esito della decisione, risolven- dosi in una serie di affermazioni apodittiche in relazione alle varie ri- prese.

Ad esempio, si legge «a tale importo deve essere accreditato, come già concesso, un costo forfetario di Euro 6.567,00 reddito impo- nibile per l'anno 2006 in Euro 19.700» (cfr. p.2 sentenza), oppure «re- sta ovviamente valida la ripresa di Euro 12.710 oggetto di esame uni- tamente alla sentenza n.50» (ibidem), locuzioni che non permettono di evincere l'iter logico seguito dal giudice per giungere alle proprie determinazioni.

Peraltro, le stesse conclusioni cui giunge la CTR non sono bene identificabili, incertezza non risolta neppure dalla lettura del dispositivo, in cui si afferma l'accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rinviando così ad una argomentazione apodittica e per- plessa.

8. Sussiste pertanto Imerror in procedendo" denunciato, risolvendosi la motivazione in un argomentare apparente, perché recante ragioni obiettivamente non idonee a far conoscere l'iter logico seguito dal giu- dice per la formazione del proprio convincimento e, soprattutto, l'esito con riferimento alla fattispecie concreta posta in decisione.

9. L'accoglimento del primo motivo di ricorso principale determina l'as- sorbimento del secondo, con cui si deduce ulteriormente la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., e la sentenza im- pugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Roma, Così deciso in data 12 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25762/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro clal(Avv- novN'kca Cav-oLvaUi [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'A-vx7:Nlbola MiniAelettiva- mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 331; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana, n.569/1/2015 depositata il 25 marzo 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, venivano riuniti e parzialmente accolti gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] av- verso le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Siena nn.50 e 52/1/2013 le quali, a loro volta, avevano rigettato i ricorsi della contribuente aventi ad oggetto l'avviso di accertamento e l'avviso integrativo per II.DD., Addizionali e IVA relativi all'anno di imposta 2006. 2. In particolare, l'Amministrazione finanziaria contestava alla contri- buente lo svolgimento di attività di impresa turistico ricettiva in due immobili di proprietà senza partita IVA e senza il possesso di licenza, con dichiarazione ai fini fiscali limitata al reddito dei fabbricati. L'Agen- zia sulla base di un primo p.v.c. della Guardia di Finanza attribuiva alla contribuente la partita IVA per l'esercizio dell'attività di "affittacamere ed appartamenti per le vacanze" e disponeva indagini bancarie sui conti correnti utilizzati da [OSCURATO:PERSONA], notificandole all'esito un se- condo p.v.c.. In sede di contraddittorio la contribuente giustificava solo in parte le movimentazioni attive e passive contestate ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso. Considerato che: 4. In via preliminare vanno esaminate e rigettate le eccezioni di inam- missibilità del ricorso, sollevate dalla controricorrente. In primo luogo non sussiste la supposta assenza di domanda, perché il fatto che nelle conclusioni del ricorso si faccia riferimento al rigetto del ricorso è un chiaro errore materiale, che emerge dalla piana lettura del ricorso, tutto diretto a domandare la cassazione della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso non è privo di autosufficienza, avendo l'Agenzia prov- veduto a sintetizzare il fatto e i principali snodi processuali, a riportare le parti della motivazione censurate e quelle dell'atto impositivo rile- vanti in relazione alle doglianze proposte. 5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per contrasto con gli artt.36 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992 e 132 n.4 cod. proc. civ., per motivazione apparente e contraddittoria avendo la sen- tenza esposto una serie di dati, cifre e considerazioni che non permet- tono di individuare le ragioni giuridiche effettive del decidere. 6. Il motivo è fondato. La Corte reitera l'insegnamento secondo cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- cante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio- namento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). OWsmigwiafae~~44~§ . 7. Orbene, nel caso di specie il giudice d'appello con la sua esposizione non permette di comprendere l'esatto esito della decisione, risolven- dosi in una serie di affermazioni apodittiche in relazione alle varie ri- prese. Ad esempio, si legge «a tale importo deve essere accreditato, come già concesso, un costo forfetario di Euro 6.567,00 reddito impo- nibile per l'anno 2006 in Euro 19.700» (cfr. p.2 sentenza), oppure «re- sta ovviamente valida la ripresa di Euro 12.710 oggetto di esame uni- tamente alla sentenza n.50» (ibidem), locuzioni che non permettono di evincere l'iter logico seguito dal giudice per giungere alle proprie determinazioni. Peraltro, le stesse conclusioni cui giunge la CTR non sono bene identificabili, incertezza non risolta neppure dalla lettura del dispositivo, in cui si afferma l'accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rinviando così ad una argomentazione apodittica e per- plessa. 8. Sussiste pertanto Imerror in procedendo" denunciato, risolvendosi la motivazione in un argomentare apparente, perché recante ragioni obiettivamente non idonee a far conoscere l'iter logico seguito dal giu- dice per la formazione del proprio convincimento e, soprattutto, l'esito con riferimento alla fattispecie concreta posta in decisione. 9. L'accoglimento del primo motivo di ricorso principale determina l'as- sorbimento del secondo, con cui si deduce ulteriormente la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., e la sentenza im- pugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 12 novembre
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