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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12569/2024

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3480/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 31951/2022depositata il 28/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Sentito ilP.G. che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Uditi idifensori delle parti che hanno concluso come da rispettivi atti . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’avviso di accertamento n.

GE215949/2014, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in data 27 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate –Ufficio del Territorio di Genova - riclassificava la categoria catastale “E/1” proposta dalla contribuente con procedura DOCFA, in relazione alle aeree demaniali scoperte, detenute dalla società in concessione, funzionali alla movimentazione delle merci nel terminal portuale di PràVoltri (in catasto fabbricato di Genova, f. 12, p.lla 1240, sub. 2), attribuendo a talibeni la categoria “D/8”.

2. L’aditaCommissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza 1227/2/2018, accoglieva l’appello proposto dall’ufficio, premettendo in punto di fatto che sulla menzionata area insistevano dodici gru nonché l’apparato tecnico necessario allo svolgimento dell’attività di movimentazione merci, così ritenendo che ivi si fosse «realizzato un unico ed inscindibile plesso, composto dalle aree demaniali, strumentalmente preordinato alla pratica commerciale disimpegnata dalla società concessionaria» e che le citate «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alla medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci».

2.1. I giudici di appellorichiamavano l’art. 2 del D.M. 28/1998 (sulla rilevanza ai fini del classamento della “potenzialità reddituale”), l’art. 5 del R.D.L. n. 652/1939 (che si riferisce alla “attitudine a produrre reddito”) e l’art. 40 d.P.R. n. 1149/1949 (che estende la funzione reddituale ad ogni parte dell’immobile) e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non possono essere classificati nella categoria “E” e, quindi, essere ritenuti esenti dal pagamento dell’ICI, gli immobili destinati ad uso commerciale, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, concludevano nel senso che «le aree cd.

“scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito».

3. Proposto ricorso per cassazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui resisteva l’ ufficio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31951/2022 in data 28/10/2022 rigettava il ricorso disattendendo tutte le domande, eccezioni e difese formulate da parte contribuente.

3.1. In particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di legittimità rigettavano(l’ ulteriore) eccezione di giudicato , formulata con la memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. asseritamente derivante dalla sentenza n. 895/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova, osservando che: “ La sentenza n. 895/2018 non può infatti integrare alcun giudicato sull’accertamento in oggetto, risultando dirimente osservare che detta pronuncia ha avuto ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per non aver ricevuto la [OSCURATO:PERSONA] la notifica dell’atto rettificativo della rendita catastale a seguito di procedura DOCFAproposta (non dalla società ricorrente, ma) dall’[OSCURATO:PERSONA] concedente (che aveva, peraltro, chiesto la variazione di categoria catastale da “E/1” a “D/8”), citando sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronuncia n. 807/2018, secondo cui «l’intestatario della partita catastale è anche il concessionario che, pertanto, aveva diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita, in quanto è rimasto estraneo alla procedura DOCFA»(così nella sentenza impugnata).

Quindi, nessuna statuizione di merito è stata resa sulla categoria catastale oggetto di causa, sicchè, a monte (e senza dover ripetere quanto sopra illustrato circa i limiti del giudicato), nessun giudicato può essere sul punto utilmente invocato”.

4. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione a società PSA [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)., depositando successiva memoria.

5. L’ ufficio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. P arte ricorrente assume che la Corte di Cassazione , con la richiamata pronunzia, avrebbe fondato detta statuizione di rigetto del ricorso su un evidente errore di fatto, ricadente su una circostanza decisiva e pacifica fra le parti, riguardante il corretto contenuto delle statuizioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova nella sentenza n. 895/1/2018, invocata dalla contribuente quale precedente avente forza di giudicato esterno relativamente al corretto inquadramento catastale delle aree scoperte di cui è anche qui causa.

1.1. Secondo la società contribuente la Suprema Corte sarebbe incorsa in un erroredi fatto nel ritenere che la predetta [OSCURATO:PERSONA] non avesse reso alcuna “statuizione di merito” in ordine alla classificazione in c atasto delle aree scoperte assumendo chein tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a rilevare la mancata notificazione preventiva – nei confronti della società contribuente– dell’atto con cui l ’Agenzia delle Entrate aveva in precedenza provveduto a rettificare l’inquadramento catastale delle citate aree scoperte, con ciò annullando l’avviso di accertamento IMU che il Comune di Genova, muovendo proprio dalle risultanze di detta rettifica catastale, aveva provveduto ad emettere.

1.2. Assume chela [OSCURATO:PERSONA] di Genova – per mezzo della suddetta sentenza n. 895/1/2018 – aveva innanzitutto ravvisato la necessaria riconduzione delle aree scoperte entro il gruppo catastale E, come desumibile dal fatto che aveva richiamato –“con evidente intento di adesione” – plurime pronunce di merito che, seppur al tempo non definitive, avevano visto i giudici liguri adottare siffatta consolidata conclusione.

Precisa che solamente a seguito di detto accertamento preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] di Genova aveva, quindi, potuto rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Genova, in virtù dell’erroneità dell’inquadramento catastale ivi assunto come riferimento per le aree scoperte mentre la circostanza relativa alla mancata notificazione –nei confronti della contribuente – dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva postulato la rettifica catastale dei cespiti di cui è causa assumeva, nella ricostruzione operata, valenza di mera argomentazione integrativa, resa quasi ad abundantiam rispetto a quanto già rilevato con riferimento al corretto inquadramento in catasto delle aree scoperte.T ale statuizione, pertanto, si aggiungeva – quale ulteriore riprova dell’illegittimità della liquidazione IMU effettuata dall’ente comunale – al ragionamento che aveva già condotto la C .

T .

P . a classare le aree scoperte entro la categoria E/1.

1.3. Rileva, ancora, chela Suprema Corte, condizionata da un tale errore di fatto ricadente sul corretto oggetto della decisione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, era giunta a disconoscere la valenza di giudicato esterno della citata sentenza n. 895/1/2018, con conseguente il rigetto del ricorso per cassazione interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e, in ultima istanza, la convalida della rettifica catastale operata dall’ Agenzia delle Entrate, evidente apparendo, quindi, la decisività dell’errore fattuale qui rilevato.

1.4. Da qui la necessitàdi procedere alla revocazione della sentenza impugnata, dovendosi, quindi , nella fase rescissoria dichiarare nel merito l’illegittimità dell’avviso di accertamento catastale n.

GE0215949/2014, in linea con quanto già delibato – con pronuncia ad oggi costituente res iudicata – dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova attraverso la sentenza n. 895/1/2018.

2. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.

2.1. Invero l'ammissibilità dell'istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, Cass. sez.

V, 11 gennaio 2018, n. 442).

L'errore revocatorio postula, quindi,il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concerne un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice.

Il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenza di quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).

Ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., sez.

VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3).

L'errata valutazione in ordine alla motivazione della sentenza impugnata e al contenuto degli atti di parte si risolve in un errore di giudizio, che non può essere dedotto come vizio revocatorio (Cass., sez.

VI-L, 27 aprile 2018, n. 10184; di recente, Cass., sez.

III, 29 marzo 2022, n. 10040).

Va considerato che, per quanto concerne l’ipotesi di errore di fatto revocatorio ex art.395 n.4) cod. proc. civ., occorre partire dal dato normativo secondo cui “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

L’errore revocatorio deve dunque cadere - per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex articoli 391 bis e ter cod. proc.civ., recettivi di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 - su un ‘fatto’, eventualmente anche di natura processuale, ed esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una ‘svista’ di natura percettiva e sensoriale.

Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà - che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio: Cass. 4456/15, ord. - deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza; con la conseguenza che non può dirsi revocatorio quell'errore la cui verificazione implichi esiti incerti ovvero richieda indagini, procedimenti ermeneutici, svolgimento di argomentazioni giuridico- induttive (tra le molte: Cass. nn.3317/98; 14841/01; 2713/07; 10637/07; 23856/08; 8472/16, ord.).

Si è osservato (Cass.n. 26890/19) che: “L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali”.

In coerente applicazione di questi principi alla materia del giudicato, si è così stabilito che: “L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche” (Cass.n. 28138/19, così Cass.n. 10930/17 ed altre). 2.2 Orbene, nella concretezza del casoin esame, non può dirsi che l’asserito erroredi fatto rivesta i necessari caratteri di immediata e lampante rilevabilità, né che risulti di certo e positivo accertamento.

Va,infatti, considerato che nel valutare appieno la portata di tutte le statuizioni di cui alla sentenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. questa Corte, con la richiamata ordinanza, ha concluso, con articolata motivazione, per la insussistenza di un giudicato.

Pertanto, al di là della questione relativa alla condivisibilità delle conclusioni di tipo giuridico cui è pervenuta la Cassazione, appare evidente che la ricorrente, nel lamentare che la detta pronunzia sarebbe stata condizionata da un “ errore di fatto ricadente sul corretto oggetto della decisione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova”,finisce per dolersi non di una considerazione di mero fatto dotata di immediata evidenza ma di una valutazione di puro diritto operata da questa Corte in relazione alla portata delle statuizioni di cui alla citata sentenza della C.T.P., da ciò discendendo la inammissibilità del ricorso.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. la Corte - dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella somma di 3.000,00 oltre spese prenotate a debito; - visto l'art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3480/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 31951/2022depositata il 28/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito ilP.G. che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Uditi idifensori delle parti che hanno concluso come da rispettivi atti . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’avviso di accertamento n. GE215949/2014, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in data 27 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate –Ufficio del Territorio di Genova - riclassificava la categoria catastale “E/1” proposta dalla contribuente con procedura DOCFA, in relazione alle aeree demaniali scoperte, detenute dalla società in concessione, funzionali alla movimentazione delle merci nel terminal portuale di PràVoltri (in catasto fabbricato di Genova, f. 12, p.lla 1240, sub. 2), attribuendo a talibeni la categoria “D/8”. 2. L’aditaCommissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza 1227/2/2018, accoglieva l’appello proposto dall’ufficio, premettendo in punto di fatto che sulla menzionata area insistevano dodici gru nonché l’apparato tecnico necessario allo svolgimento dell’attività di movimentazione merci, così ritenendo che ivi si fosse «realizzato un unico ed inscindibile plesso, composto dalle aree demaniali, strumentalmente preordinato alla pratica commerciale disimpegnata dalla società concessionaria» e che le citate «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alla medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci». 2.1. I giudici di appellorichiamavano l’art. 2 del D.M. 28/1998 (sulla rilevanza ai fini del classamento della “potenzialità reddituale”), l’art. 5 del R.D.L. n. 652/1939 (che si riferisce alla “attitudine a produrre reddito”) e l’art. 40 d.P.R. n. 1149/1949 (che estende la funzione reddituale ad ogni parte dell’immobile) e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non possono essere classificati nella categoria “E” e, quindi, essere ritenuti esenti dal pagamento dell’ICI, gli immobili destinati ad uso commerciale, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, concludevano nel senso che «le aree cd. “scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito». 3. Proposto ricorso per cassazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui resisteva l’ ufficio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31951/2022 in data 28/10/2022 rigettava il ricorso disattendendo tutte le domande, eccezioni e difese formulate da parte contribuente. 3.1. In particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di legittimità rigettavano(l’ ulteriore) eccezione di giudicato , formulata con la memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. asseritamente derivante dalla sentenza n. 895/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova, osservando che: “ La sentenza n. 895/2018 non può infatti integrare alcun giudicato sull’accertamento in oggetto, risultando dirimente osservare che detta pronuncia ha avuto ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per non aver ricevuto la [OSCURATO:PERSONA] la notifica dell’atto rettificativo della rendita catastale a seguito di procedura DOCFAproposta (non dalla società ricorrente, ma) dall’[OSCURATO:PERSONA] concedente (che aveva, peraltro, chiesto la variazione di categoria catastale da “E/1” a “D/8”), citando sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronuncia n. 807/2018, secondo cui «l’intestatario della partita catastale è anche il concessionario che, pertanto, aveva diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita, in quanto è rimasto estraneo alla procedura DOCFA»(così nella sentenza impugnata). Quindi, nessuna statuizione di merito è stata resa sulla categoria catastale oggetto di causa, sicchè, a monte (e senza dover ripetere quanto sopra illustrato circa i limiti del giudicato), nessun giudicato può essere sul punto utilmente invocato”. 4. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione a società PSA [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)., depositando successiva memoria. 5. L’ ufficio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. P arte ricorrente assume che la Corte di Cassazione , con la richiamata pronunzia, avrebbe fondato detta statuizione di rigetto del ricorso su un evidente errore di fatto, ricadente su una circostanza decisiva e pacifica fra le parti, riguardante il corretto contenuto delle statuizioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova nella sentenza n. 895/1/2018, invocata dalla contribuente quale precedente avente forza di giudicato esterno relativamente al corretto inquadramento catastale delle aree scoperte di cui è anche qui causa. 1.1. Secondo la società contribuente la Suprema Corte sarebbe incorsa in un erroredi fatto nel ritenere che la predetta [OSCURATO:PERSONA] non avesse reso alcuna “statuizione di merito” in ordine alla classificazione in c atasto delle aree scoperte assumendo chein tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a rilevare la mancata notificazione preventiva – nei confronti della società contribuente– dell’atto con cui l ’Agenzia delle Entrate aveva in precedenza provveduto a rettificare l’inquadramento catastale delle citate aree scoperte, con ciò annullando l’avviso di accertamento IMU che il Comune di Genova, muovendo proprio dalle risultanze di detta rettifica catastale, aveva provveduto ad emettere. 1.2. Assume chela [OSCURATO:PERSONA] di Genova – per mezzo della suddetta sentenza n. 895/1/2018 – aveva innanzitutto ravvisato la necessaria riconduzione delle aree scoperte entro il gruppo catastale E, come desumibile dal fatto che aveva richiamato –“con evidente intento di adesione” – plurime pronunce di merito che, seppur al tempo non definitive, avevano visto i giudici liguri adottare siffatta consolidata conclusione. Precisa che solamente a seguito di detto accertamento preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] di Genova aveva, quindi, potuto rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Genova, in virtù dell’erroneità dell’inquadramento catastale ivi assunto come riferimento per le aree scoperte mentre la circostanza relativa alla mancata notificazione –nei confronti della contribuente – dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva postulato la rettifica catastale dei cespiti di cui è causa assumeva, nella ricostruzione operata, valenza di mera argomentazione integrativa, resa quasi ad abundantiam rispetto a quanto già rilevato con riferimento al corretto inquadramento in catasto delle aree scoperte.T ale statuizione, pertanto, si aggiungeva – quale ulteriore riprova dell’illegittimità della liquidazione IMU effettuata dall’ente comunale – al ragionamento che aveva già condotto la C . T . P . a classare le aree scoperte entro la categoria E/1. 1.3. Rileva, ancora, chela Suprema Corte, condizionata da un tale errore di fatto ricadente sul corretto oggetto della decisione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, era giunta a disconoscere la valenza di giudicato esterno della citata sentenza n. 895/1/2018, con conseguente il rigetto del ricorso per cassazione interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e, in ultima istanza, la convalida della rettifica catastale operata dall’ Agenzia delle Entrate, evidente apparendo, quindi, la decisività dell’errore fattuale qui rilevato. 1.4. Da qui la necessitàdi procedere alla revocazione della sentenza impugnata, dovendosi, quindi , nella fase rescissoria dichiarare nel merito l’illegittimità dell’avviso di accertamento catastale n. GE0215949/2014, in linea con quanto già delibato – con pronuncia ad oggi costituente res iudicata – dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova attraverso la sentenza n. 895/1/2018. 2. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2.1. Invero l'ammissibilità dell'istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, Cass. sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442). L'errore revocatorio postula, quindi,il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concerne un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice. Il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenza di quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3). L'errata valutazione in ordine alla motivazione della sentenza impugnata e al contenuto degli atti di parte si risolve in un errore di giudizio, che non può essere dedotto come vizio revocatorio (Cass., sez. VI-L, 27 aprile 2018, n. 10184; di recente, Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040). Va considerato che, per quanto concerne l’ipotesi di errore di fatto revocatorio ex art.395 n.4) cod. proc. civ., occorre partire dal dato normativo secondo cui “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. L’errore revocatorio deve dunque cadere - per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex articoli 391 bis e ter cod. proc.civ., recettivi di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 - su un ‘fatto’, eventualmente anche di natura processuale, ed esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una ‘svista’ di natura percettiva e sensoriale. Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà - che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio: Cass. 4456/15, ord. - deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza; con la conseguenza che non può dirsi revocatorio quell'errore la cui verificazione implichi esiti incerti ovvero richieda indagini, procedimenti ermeneutici, svolgimento di argomentazioni giuridico- induttive (tra le molte: Cass. nn.3317/98; 14841/01; 2713/07; 10637/07; 23856/08; 8472/16, ord.). Si è osservato (Cass.n. 26890/19) che: “L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali”. In coerente applicazione di questi principi alla materia del giudicato, si è così stabilito che: “L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche” (Cass.n. 28138/19, così Cass.n. 10930/17 ed altre). 2.2 Orbene, nella concretezza del casoin esame, non può dirsi che l’asserito erroredi fatto rivesta i necessari caratteri di immediata e lampante rilevabilità, né che risulti di certo e positivo accertamento. Va,infatti, considerato che nel valutare appieno la portata di tutte le statuizioni di cui alla sentenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. questa Corte, con la richiamata ordinanza, ha concluso, con articolata motivazione, per la insussistenza di un giudicato. Pertanto, al di là della questione relativa alla condivisibilità delle conclusioni di tipo giuridico cui è pervenuta la Cassazione, appare evidente che la ricorrente, nel lamentare che la detta pronunzia sarebbe stata condizionata da un “ errore di fatto ricadente sul corretto oggetto della decisione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova”,finisce per dolersi non di una considerazione di mero fatto dotata di immediata evidenza ma di una valutazione di puro diritto operata da questa Corte in relazione alla portata delle statuizioni di cui alla citata sentenza della C.T.P., da ciò discendendo la inammissibilità del ricorso. 3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. la Corte - dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella somma di 3.000,00 oltre spese prenotate a debito; - visto l'art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu
Sentenza Cassazione n. 12569/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris