Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12577/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE g dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h RG 33575/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che, il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell' aggravante dell'esposizione alla pubblica fede — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché ihdeducibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato che, il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto all'ipotesi del tentativo — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE g dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h RG 33575/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che, il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell' aggravante dell'esposizione alla pubblica fede — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché ihdeducibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato che, il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto all'ipotesi del tentativo — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12577/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris