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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32119/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce in modo del tutto generico ed aspecifico la asserita ricorrenza di remissione tacita di querela (richiamando documentazione prodotta solo in questa sede e della quale si richiede una valutazione nel merito, in assenza di una effettiva e ricorrente remissione della querela) ed in subordine contesta in modo del tutto aspecifico la dosimetria della pena (neanche evidenziando il parametro normativo di riferimento), in quanto non è sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce in modo del tutto generico ed aspecifico la asserita ricorrenza di remissione tacita di querela (richiamando documentazione prodotta solo in questa sede e della quale si richiede una valutazione nel merito, in assenza di una effettiva e ricorrente remissione della querela) ed in subordine contesta in modo del tutto aspecifico la dosimetria della pena (neanche evidenziando il parametro normativo di riferimento), in quanto non è sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio
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