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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1953

Cassazione n. 41450/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1953 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 459, in relazione all'art. 453, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni rese dalla corte territoriale che, in maniera logica, corretta e sufficiente, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla penale responsabilità dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1953 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 459, in relazione all'art. 453, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni rese dalla corte territoriale che, in maniera logica, corretta e sufficiente, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla penale responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i