CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; )2y udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 (Carignano, 28/01/2018). Considerato che i motivi sollevati (carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria) sono manifestamente infondati alla luce della adeguata e non illogica motivazione della sentenza impugnata su entrambi gli aspetti (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, segue la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17