CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 10056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27196/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 294/2020,depositata il 24/08/2020 , R.G.N. 70/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 24 agosto 2020, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a rito Fornero, ha accertato l’illegittimità, per insussistenza della giusta causa, del licenziamento intimato dalla società datrice il 29 novembre 2017 al proprio dipendente [OSCURATO:PERSONA]; 2. sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, anche la Corte, in condivisione del ragionamento probatorio del Tribunale, ha escluso la responsabilità del lavoratore in ordine ad ognuno dei tre addebiti: a) di effettiva appropriazione a titolo personale, fin dall’anno 2013 e in tre rate annuali, per esclusiva iniziativa propria del lavoratore, senza alcuna autorizzazione da parte dei vertici aziendali, di un importo annuale di € 1.000,00, mascherato da “premio fedeltà” riconosciuto dalla fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (primo addebito); b) per avere il medesimo lavoratore ottenuto a titolo personale tale corrispettivo in denaro con l’esercizio di indebite pressioni sul dipendente della fornitrice aziendale di bevande e snack (secondo addebito); c) di esposizione della società datrice al pericolo di accertamenti fiscali per la mancata contabilizzazione di entrate formalmente a proprio nome (terzo addebito); 3. ed infatti, essa ha ritenuto: a) quanto al primo, la destinazione della somma di denaro, non già al lavoratore, ma alla R.S.U. aziendale, con la sostanziale conoscenza da parte dell’azienda, essendone informati impiegati dell’amministrazione, così da indurre nel lavoratore l’affidamento di liceità del proprio comportamento per la tolleranza di quella; b) quanto al secondo addebito, l’inidoneità delle minacce, quand’anche esercitate dal lavoratore sul fornitore, a turbare la continuità del rapporto commerciale, in assenza in ogni caso di alcuna denuncia in proposito; c) quanto al terzo, la non imputabilità al lavoratore, privo di competenze amministrative e che mai aveva agito clandestinamente, di possibili conseguenze sanzionatorie perl’azienda;4. con atto notificato il 22 ottobre 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto nullità della sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, per la mera pedissequa trascrizione, preceduta da un breve passo di esordio, della motivazione della sentenza del Tribunale, senza alcun esame nel merito delle censure della società reclamante, né smentirne le critiche(primo motivo); 2. esso è infondato; 3. premesso che l’ipotesi di nullità della sentenza ricorre in assenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, tale da non rendere possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, non risultando identificabili gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 15 novembre 2019, n. 29721); sicché sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessamotivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto a fondamento della decisione (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 10 agosto 2017, n. 19956); 3.1. nel caso di specie, essa non sussiste per avere la Corte territoriale pienamente condiviso la motivazione, assunta come propria per relationem, della sentenza di primo grado: ben traendosi dalla parte motiva di entrambe le sentenze un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 5 novembre 2018, n. 28139; Cass. 5 agosto 2019, n. 20883); al contrario, è nulla la sentenza di appello, che sia motivata perrelationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun loro esame critico in base ai motivi di gravame la cui motivazionesia solo apparente, senza dare conto di un autonomo processo deliberativo (Cass. 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112); 4. la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la minaccia del lavoratore nei confronti del fornitore [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto del secondo addebito disciplinare (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 300/1970 e 51 CCNL [OSCURATO:PERSONA], per la rilevanza disciplinare, per violazione dell’obbligo di diligenza ai sensi dell’art. 2104 c.c., della minaccia rivolta dal lavoratore al dipendente (Ruscelli) della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stato archiviato il procedimento penale a suo carico per falsa testimonianza, avviato su querela del lavoratore, non avendo il GUP del Tribunale di Modena ravvisato “alcuna falsità nelle dichiarazioni rese dal Ruscelli” (terzo motivo); 5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 6. in stretto riferimento alla deduzione di omesso esame, è noto che, nell’ipotesi di “doppiaconforme”, sussistente nel caso di specie, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., debba indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656): ma ciò la ricorrente non ha fatto; 7. tuttavia, il tema della (ir)rilevanza disciplinare dell’addebito delle minacce esercitate dal lavoratore sul dipendente Ruscelli della fornitrice aziendale di bevande e snack, con esso posto, è dedotto sotto il profilo di error in iudicando, sia pure con una formulazione “ellittica”, con il terzo motivo: sicché, deve essere affrontato alla luce dei consolidati principi di diritto affermati da questa Corte; 7.1. la ricorrente ha invocato l’art. 51b) CCNL per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone et similia, applicabile ratione temporis(“Licenziamento senza preavviso”, secondo cui “In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di Legge”), in combinazione con l’art. 2104 c.c.(“Diligenza del prestatore di lavoro”), pertanto ponendo la questione dell’incidenza della condotta sanzionata con il licenziamento disciplinare per giusta causa, sulla base degli standardssociali; 7.2. è noto che il vizio nel procedimento di sussunzione denunciato consista nell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 14 settembre 2020, n. 19059): nel caso di specie, relativo al giudizio applicativo di una norma cd. “elastica” (qual è la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale: in tale ipotesi ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell'ambito della giusta causa, in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 2 settembre 2016, n. 17539; Cass. 10 luglio 2018, n. 18170; Cass. 6 settembre 2019, n. 22358). Ma occorre pure ribadire (come ancora recentemente da: Cass. 7 aprile 2021, n. 9304) che il giudice, nell'accertamento della sua sussistenza o meno, in quanto nozione legale, non sia soggetto ad alcun vincolo derivante dalla tipizzazione contrattuale collettiva di “giusta causa”, costituendo la scala valoriale formulata dalle parti sociali uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. 19 agosto 2020, n. 17321) e spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (Cass. 12 novembre 2021, n. 33811). Detta tipizzazione ha, infatti, una valenza meramente esemplificativa, non preclusiva della sua valutazione in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, all’irreparabile rottura del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4060; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2830; Cass. 24 agosto 2018, n. 21162). Ben può il giudice farriferimento alle valutazioni delle parti sociali di gravità di determinate condotte come espressive di criteri di normalità (Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906; Cass. 4 aprile 2017, n. 8718, in motivazione), dovendo appunto “tenerne conto”, anche a norma dell'art. 30, terzo comma legge n. 183/2010 (Cass. 19 luglio 2019, n. 19578): con il solo limite di non potere, qualora un determinato comportamento del lavoratore addotto dal datore di lavoro a giusta causa di licenziamento sia previsto dal contratto collettivo integrare una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, farne oggetto di un’autonoma valutazione di maggior gravità (Cass. 17 giugno 2011, n. 13353; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 7 maggio 2020, n. 8621); 8. la Corte d’appello ha correttamente applicato, nella trama del ragionamento argomentativo svolto (dall’ultimo capoverso di pg. 6 al terz’ultimo di pg. 7 della sentenza), per relationemcondivisa della sentenza di primo grado (non integrante motivazione apparente per le ragioni esposte ai superiori p.ti 3 e 3.1.), i suenunciati principi di diritto, avendo in particolare escluso, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, la produzione “all’Azienda” di un “grave nocumento morale o materiale” (posto che “ le minacce eventualmente poste in essere dal Licchetta non avrebbero potuto in ogni caso turbare il fornitore Ruscelli o mettere indubbio la continuità del rapporto commerciale”: così il secondo capoverso di pg. 7 della sentenza), né il compimento di un’azione integrante un “delitto a termine di Legge” (avendo lo stesso “Ruscelli … dichiarato di non aver sporto denuncia per tale fatto” ed escludendo quindi “tale circostanza … qualsiasi possibile concretizzazione del “male” ipoteticamente prospettato dal Licchetta”: così al terzo e quarto capoverso di pg. 7 della sentenza). E pertanto, ritenuta “priva l’asserita condotta di qualsiasi offensività”(così al quarto capoverso di pg. 7 della sentenza); 9. infine, è parimenti nota l’applicabilità della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, quarto comma legge n. 300/1970 novellato, qualora sia ravvisata l'insussistenza del fatto contestato, comprensiva sia dell'ipotesi di assenza ontologica delfatto, sia di quella di fattosussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29062; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3655); non già il difetto degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo (cd.fatto "giuridico"), in quanto, nel sistema della legge n. 92/2012, il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni normativamente previste per l'accesso alla tutela reintegratoria (Cass. 10 febbraio 2020, n. 3076); 10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazionidi Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte