Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29764/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0529UZL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed esclude la mancata riduzione massima per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0529UZL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed esclude la mancata riduzione massima per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo
Sentenza Cassazione n. 29764/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris