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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07797/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s2ste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Potenza, il 22.1.2021, ha rigettato, perché non configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 114 del 14.2.2021, divenuta irrevocabile il 4.6.2020, emessa, all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, dal Tribunale di Matera, con la quale era stato assolto dalla contestazione, in concorso, per furto di carta di credito (capo A) e condannato in relazione al reato di utilizzazione indebita della medesima carta di credito (capo B).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce difetto di motivazione e motivazione apparente, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere, innanzitutto, la Corte territoriale, motivato genericamente le ragioni in forza delle quali ha ritenuto regolari le notificazioni e colpevole l'ignoranza del Latini, non argomentando sul punto se non con una mera parafrasi del testo normativo, priva di ogni contenuto valutativo.

Nello specifico, le notificazioni in questione sono state eseguite in aperta ed evidente violazione dell'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché eseguite mediante deposito, nella cassetta postale del ricorrente, al domicilio da lui dichiarato - ma su questo si tornerà più diffusamente nel secondo motivo - , dell'avviso di ritiro del plico contenente l'atto giudiziario presso l'ufficio postale di zona ma, in nessun caso, vi era stato anche l'invio della seconda raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'avviso del primo tentativo di consegna dell'atto giudiziario andato a vuoto, del suo deposito in giacenza presso l'ufficio postale e del perfezionamento della notifica entro dieci giorni anche in difetto di materiale ritiro dell'atto (per compiuta giacenza) .

In conclusione, lamenta che la sua mancata conoscenza del processo non poteva ritenersi colpevole perché, da un lato, la dichiarazione di domicilio fatta dal personale del Commissariato di P.S. di Roma, pur facendo riferimento a un procedimento per concorso in furto, non indicava l'autorità giudiziaria procedente né il numero del procedimento, né tanto meno era fatto cenno al Tribunale di Matera, e, dall'altro, le notificazioni pur eseguite presso il domicilio dichiarato non erano regolari.

In altri termini il ricorrente assume che dopo quel primo atto davanti al Commissariato di Roma non aveva avuto più contezza di nulla, non essendo stato informato di alcunchè neppure dal difensore di ufficio designato nel processo, il quale peraltro non aveva né eccepito la illegittimità delle notificazioni né proposto appello avverso la pronucia di primo grado, divenuta quindi definitiva.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420 bis e 629 bis, del codice di rito, e all'art. 8 della legge 890/1982.

Il ricorrente si duole, in particolare, della mancata conoscenza, per non essere intervenute le rispettive notificazioni a mani del Latini, dell'informazione sul diritto di difesa ex. art. 369 bis cod. proc. pen. e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex. art. 415 bis cod. proc. pen., e della stessa vocatio in iudicium non avendo ricevuto la notificazione a proprie mani né dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio nè, infine, del decreto che dispone il giudizio.

Si rileva che l'unico atto procedimentale al quale il ricorrente ha partecipato è la dichiarazione di domicilio raccolta dal personale del Commissariato di PS Primavalle in data 2.2.2018, atto da ritenersi tuttavia incompleto perché inerente a una generica indagine a suo carico per un titolo di reato diverso - il concorso in furto di carta di credito ex. artt. 110 e 624 cod. pen. - da quello per il quale è intervenuta la condanna e non contenente alcuna indicazione del numero di registro generale del procedimento e dell'autorità giudiziaria procedente, costituenti elementi che avrebbero consentito la conoscenza del processo.

Si lamenta in proposito l'erronea applicazione dell'art. 629 bis da parte della Corte di Appello per avere confuso la conoscenza del procedimento penale - comunque approssimativa - in fase di indagini preliminari, cui è connesso il compimento dell'atto di dichiarazione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen., con la conoscenza del processo, cui è connessa la conoscenza effettiva in capo all'interessato della vocatio in iudicium, che deve essere indefettibilmente intesa come conoscenza di un'accusa relativa alla descrizione di un fatto determinato e come possibilità di difendersi dinanzi ad una ben individuata autorità giudiziaria nel rispetto dei canoni del giusto processo delineati dall'art. 111 Cost., con indicazione della data e dell'ora di comparizione.

Pertanto, anche in considerazione della dichiarazione di domicilio fornita, corrispondente alla abituale dimora del ricorrente (luogo in cui, peraltro, lo stesso è stato rintracciato dalla polizia giudiziaria per la notificazione dell'ordine di esecuzione), l'ignoranza del Latini è da ritenersi incolpevole, in quanto egli non si è sottratto allo svolgimento del procedimento e ha posto in essere tutto ciò che era nelle sue possibilità per avere effettiva conoscenza del processo; effettiva conoscenza del processo che costituisce presupposto indefettibile del processo in assenza, come oramai riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte, espressa nel suo massimo consesso, e da quella sovranazionale.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore dell'imputato ha concluso come da memoria di replica, in atti, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Preliminarmente si osserva che, come evidenzia lo stesso provvedimento impugnato e risulta dagli atti (cfr. cartoline di ricevimento riportanti gli estremi delle cd.

Cad spedite), le notificazioni, intervenute tutte a mezzo del servizio postale, sono state ritenute perfezionate con la compiuta giacenza, ma non sembra esservi prova che il destinatario abbia ricevuto la raccomandata prescritta dall'art. 8 della

I. 890/1982 in caso di assenza dello stesso, né che si sia proceduto agli adempimenti prescritti dall'art. 8 cit., comma 4, che prevede l'affissione alla porta d'ingresso oppure l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, dell'avviso contenente l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi.

Ed invero, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, di recente consolidatasi in tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021 Rv. 281947 - 01).

E nel caso di specie l'atto, nel domicilio dichiarato, non è stato consegnato né nelle mani del destinatario né in quelle di altro soggetto legittimato a riceverlo sicchè del conseguente deposito dell'atto medesimo presso l'ufficio postale, e degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge, avrebbe dovuto recapitare avviso nei modi e termini suindicati, come prescritto dall'art. 8 cit., mentre sembra difettare la prova in tal senso.

Si tratta, quindi, di verificare se, pur avendo l'imputato proceduto a dichiarazione di domicilio davanti al Commissariato di Roma, integrante una delle ipotesi in cui, secondo il disposto di cui all'art. 420 bis, comma 2, del codice di rito, ai fini della dichiarazione di assenza non necessita che la notificazione della citazione a giudizio intervenga a mani del destinatario, si possa ritenere, alla luce delle caratteristiche che hanno interessato il procedimento notificatorio dell'atto in questione e delle altre emergenze, che lo stesso sia venuto effettivamente a conoscenza della citazione in giudizio ovvero che lo stesso abbia ignorato per sua colpa il processo, in particolare la vocatio in iudicium, o si sia sottratto volontariamente al processo (che è, peraltro, stato celebrato col difensore di ufficio rispetto al quale non vi è neppure prova dell'effettiva instaurazione del rapporto con l'imputato).

Ed invero, hanno chiarito le Sezioni Unite nella pronuncia PG C/Isnnail (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420, i cui principi sono stati riaffermati in Sez.

U, LOVRIC, n. 5498 del 26/11/2020 Cc. (dep. 23/04/2021) Rv. 280931), innanzitutto che le ipotesi indicate nell'art. 420-bis codice di rito non possono essere equiparate a delle presunzioni - chè altrimenti si ricadrebbe nei vecchi schemi della conoscenza legale che le riforme intervenute nel tempo, a partire da quella del 2005 sulla restituzione nel termine per impugnare del contumace che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ovvero non abbia volontariamente rinunciato a comparire, hanno inteso superare conformando la disciplina interna ai principi dettati dalla Cedu - dovendo il giudice in ogni caso verificare anche in presenza di quelle ipotesi se in concreto, in relazione alla singola fattispecie che si presenta alla sua attenzione, vi sia stata un'effettiva conoscenza del procedimento ovvero se vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento che equivalga a rifiuto della vocatio in ius.

Se è vero, quindi, che la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta - seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia indicata - in base ad indici predeterminati - quali quelli di cui all'art. 420-bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario - dovendosi in ogni caso, anche in presenza di essi, procedere a verificare, alla luce degli altri elementi emergenti, se la consapevolezza sussista in concreto, non incidendo neppure il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo - è altrettanto vero che affinchè tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle Sezioni Unite sempre nella pronuncia citata, non debba risultare che vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite citata; nonchè Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27721001).

S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Potenza, che nel rivalutare l'istanza presentata nell'interesse del Latini dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Potenza.

Così deciso il 14/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s2ste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Potenza, il 22.1.2021, ha rigettato, perché non configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 114 del 14.2.2021, divenuta irrevocabile il 4.6.2020, emessa, all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, dal Tribunale di Matera, con la quale era stato assolto dalla contestazione, in concorso, per furto di carta di credito (capo A) e condannato in relazione al reato di utilizzazione indebita della medesima carta di credito (capo B). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce difetto di motivazione e motivazione apparente, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere, innanzitutto, la Corte territoriale, motivato genericamente le ragioni in forza delle quali ha ritenuto regolari le notificazioni e colpevole l'ignoranza del Latini, non argomentando sul punto se non con una mera parafrasi del testo normativo, priva di ogni contenuto valutativo. Nello specifico, le notificazioni in questione sono state eseguite in aperta ed evidente violazione dell'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché eseguite mediante deposito, nella cassetta postale del ricorrente, al domicilio da lui dichiarato - ma su questo si tornerà più diffusamente nel secondo motivo - , dell'avviso di ritiro del plico contenente l'atto giudiziario presso l'ufficio postale di zona ma, in nessun caso, vi era stato anche l'invio della seconda raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'avviso del primo tentativo di consegna dell'atto giudiziario andato a vuoto, del suo deposito in giacenza presso l'ufficio postale e del perfezionamento della notifica entro dieci giorni anche in difetto di materiale ritiro dell'atto (per compiuta giacenza) . In conclusione, lamenta che la sua mancata conoscenza del processo non poteva ritenersi colpevole perché, da un lato, la dichiarazione di domicilio fatta dal personale del Commissariato di P.S. di Roma, pur facendo riferimento a un procedimento per concorso in furto, non indicava l'autorità giudiziaria procedente né il numero del procedimento, né tanto meno era fatto cenno al Tribunale di Matera, e, dall'altro, le notificazioni pur eseguite presso il domicilio dichiarato non erano regolari. In altri termini il ricorrente assume che dopo quel primo atto davanti al Commissariato di Roma non aveva avuto più contezza di nulla, non essendo stato informato di alcunchè neppure dal difensore di ufficio designato nel processo, il quale peraltro non aveva né eccepito la illegittimità delle notificazioni né proposto appello avverso la pronucia di primo grado, divenuta quindi definitiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420 bis e 629 bis, del codice di rito, e all'art. 8 della legge 890/1982. Il ricorrente si duole, in particolare, della mancata conoscenza, per non essere intervenute le rispettive notificazioni a mani del Latini, dell'informazione sul diritto di difesa ex. art. 369 bis cod. proc. pen. e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex. art. 415 bis cod. proc. pen., e della stessa vocatio in iudicium non avendo ricevuto la notificazione a proprie mani né dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio nè, infine, del decreto che dispone il giudizio. Si rileva che l'unico atto procedimentale al quale il ricorrente ha partecipato è la dichiarazione di domicilio raccolta dal personale del Commissariato di PS Primavalle in data 2.2.2018, atto da ritenersi tuttavia incompleto perché inerente a una generica indagine a suo carico per un titolo di reato diverso - il concorso in furto di carta di credito ex. artt. 110 e 624 cod. pen. - da quello per il quale è intervenuta la condanna e non contenente alcuna indicazione del numero di registro generale del procedimento e dell'autorità giudiziaria procedente, costituenti elementi che avrebbero consentito la conoscenza del processo. Si lamenta in proposito l'erronea applicazione dell'art. 629 bis da parte della Corte di Appello per avere confuso la conoscenza del procedimento penale - comunque approssimativa - in fase di indagini preliminari, cui è connesso il compimento dell'atto di dichiarazione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen., con la conoscenza del processo, cui è connessa la conoscenza effettiva in capo all'interessato della vocatio in iudicium, che deve essere indefettibilmente intesa come conoscenza di un'accusa relativa alla descrizione di un fatto determinato e come possibilità di difendersi dinanzi ad una ben individuata autorità giudiziaria nel rispetto dei canoni del giusto processo delineati dall'art. 111 Cost., con indicazione della data e dell'ora di comparizione. Pertanto, anche in considerazione della dichiarazione di domicilio fornita, corrispondente alla abituale dimora del ricorrente (luogo in cui, peraltro, lo stesso è stato rintracciato dalla polizia giudiziaria per la notificazione dell'ordine di esecuzione), l'ignoranza del Latini è da ritenersi incolpevole, in quanto egli non si è sottratto allo svolgimento del procedimento e ha posto in essere tutto ciò che era nelle sue possibilità per avere effettiva conoscenza del processo; effettiva conoscenza del processo che costituisce presupposto indefettibile del processo in assenza, come oramai riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte, espressa nel suo massimo consesso, e da quella sovranazionale.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore dell'imputato ha concluso come da memoria di replica, in atti, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Preliminarmente si osserva che, come evidenzia lo stesso provvedimento impugnato e risulta dagli atti (cfr. cartoline di ricevimento riportanti gli estremi delle cd. Cad spedite), le notificazioni, intervenute tutte a mezzo del servizio postale, sono state ritenute perfezionate con la compiuta giacenza, ma non sembra esservi prova che il destinatario abbia ricevuto la raccomandata prescritta dall'art. 8 della I. 890/1982 in caso di assenza dello stesso, né che si sia proceduto agli adempimenti prescritti dall'art. 8 cit., comma 4, che prevede l'affissione alla porta d'ingresso oppure l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, dell'avviso contenente l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi. Ed invero, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, di recente consolidatasi in tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021 Rv. 281947 - 01). E nel caso di specie l'atto, nel domicilio dichiarato, non è stato consegnato né nelle mani del destinatario né in quelle di altro soggetto legittimato a riceverlo sicchè del conseguente deposito dell'atto medesimo presso l'ufficio postale, e degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge, avrebbe dovuto recapitare avviso nei modi e termini suindicati, come prescritto dall'art. 8 cit., mentre sembra difettare la prova in tal senso. Si tratta, quindi, di verificare se, pur avendo l'imputato proceduto a dichiarazione di domicilio davanti al Commissariato di Roma, integrante una delle ipotesi in cui, secondo il disposto di cui all'art. 420 bis, comma 2, del codice di rito, ai fini della dichiarazione di assenza non necessita che la notificazione della citazione a giudizio intervenga a mani del destinatario, si possa ritenere, alla luce delle caratteristiche che hanno interessato il procedimento notificatorio dell'atto in questione e delle altre emergenze, che lo stesso sia venuto effettivamente a conoscenza della citazione in giudizio ovvero che lo stesso abbia ignorato per sua colpa il processo, in particolare la vocatio in iudicium, o si sia sottratto volontariamente al processo (che è, peraltro, stato celebrato col difensore di ufficio rispetto al quale non vi è neppure prova dell'effettiva instaurazione del rapporto con l'imputato). Ed invero, hanno chiarito le Sezioni Unite nella pronuncia PG C/Isnnail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420, i cui principi sono stati riaffermati in Sez. U, LOVRIC, n. 5498 del 26/11/2020 Cc. (dep. 23/04/2021) Rv. 280931), innanzitutto che le ipotesi indicate nell'art. 420-bis codice di rito non possono essere equiparate a delle presunzioni - chè altrimenti si ricadrebbe nei vecchi schemi della conoscenza legale che le riforme intervenute nel tempo, a partire da quella del 2005 sulla restituzione nel termine per impugnare del contumace che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ovvero non abbia volontariamente rinunciato a comparire, hanno inteso superare conformando la disciplina interna ai principi dettati dalla Cedu - dovendo il giudice in ogni caso verificare anche in presenza di quelle ipotesi se in concreto, in relazione alla singola fattispecie che si presenta alla sua attenzione, vi sia stata un'effettiva conoscenza del procedimento ovvero se vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento che equivalga a rifiuto della vocatio in ius. Se è vero, quindi, che la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta - seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia indicata - in base ad indici predeterminati - quali quelli di cui all'art. 420-bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario - dovendosi in ogni caso, anche in presenza di essi, procedere a verificare, alla luce degli altri elementi emergenti, se la consapevolezza sussista in concreto, non incidendo neppure il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo - è altrettanto vero che affinchè tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle Sezioni Unite sempre nella pronuncia citata, non debba risultare che vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite citata; nonchè Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27721001). S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Potenza, che nel rivalutare l'istanza presentata nell'interesse del Latini dovrà attenersi ai principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Potenza. Così deciso il 14/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] este
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