Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00526/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente opq;i tikbil-(ì' gialnigA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1482 del 2022 il Tribunale di Taranto ha applicato pena a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nelle imputazioni.

Nel ricorso presentato dai difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. quanto alla esistenza di eventuali cause di non punibilità.

Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per 2 pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.

2. Dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente opq;i tikbil-(ì' gialnigA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1482 del 2022 il Tribunale di Taranto ha applicato pena a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nelle imputazioni. Nel ricorso presentato dai difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. quanto alla esistenza di eventuali cause di non punibilità. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per 2 pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile. 2. Dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 00526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris