CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40876/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 16 maggio 2018, ha ridotto la durata delle sanzioni accessorie fallimentari applicate a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con conferma nel resto. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice censurato si sarebbe limitato a ricalcare le orme della sentenza di primo grado senza analizzare compiutamente ed in maniera congrua i motivi di appello, con i quali si era delineato il ruolo del Villanucci, in seno alla società fallita, quale amministratore mera 'testa di legno' ovvero di 'specchietto delle allodole'. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure in esso sviluppate sono generiche, perché caratterizzate dall'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, le stesse omettono di contrastare specificamente la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, ossia l'essere le deduzioni d'appello «generiche propalazioni, rimaste prive di riscontro estrinseco» (pag. 4 sentenza impugnata). Donde, le doglianze articolate in questa sede sono inammissibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il