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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29788/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5196-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente \ avverso la sentenza n. 4667/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza in data 21 novembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro gli estratti di ruolo e relative cartelle di pagamento emessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Riteneva la CTR, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale formulata in primo grado dal contribuente, la irritualità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con il patrocinio di avvocato del libero foro, annullando di conseguenza gli atti impugnati.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate- Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, convertito dalla

I. n. 225/2015, nonché dell'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, Ric. 2020 n. 05196 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -2- convertito dalla

I. n. 58/2019, per avere la CTR ritenuto invalida la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate- Riscossione con il patrocinio di avvocato del libero foro.

Il motivo è fondato, non essendosi la CTR uniformata al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019, secondo cui «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di Ric. 2020 n. 05196 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -3- legittimità».

Nello stesso senso si è espressa Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che «anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro».

Sulle altre questioni prospettate nel controricorso, assorbite dall'accoglimento del motivo di gravame avente natura pregiudiziale, dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5196-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente \ avverso la sentenza n. 4667/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 21 novembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro gli estratti di ruolo e relative cartelle di pagamento emessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Riteneva la CTR, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale formulata in primo grado dal contribuente, la irritualità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con il patrocinio di avvocato del libero foro, annullando di conseguenza gli atti impugnati. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate- Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, convertito dalla I. n. 225/2015, nonché dell'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, Ric. 2020 n. 05196 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- convertito dalla I. n. 58/2019, per avere la CTR ritenuto invalida la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate- Riscossione con il patrocinio di avvocato del libero foro. Il motivo è fondato, non essendosi la CTR uniformata al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019, secondo cui «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di Ric. 2020 n. 05196 sez. MT - ud. 15-06-2021 -3- legittimità». Nello stesso senso si è espressa Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che «anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro». Sulle altre questioni prospettate nel controricorso, assorbite dall'accoglimento del motivo di gravame avente natura pregiudiziale, dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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