Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18567/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tù di procura rilasciata incalce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 198 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 aprile 2024 (R.G.N.941/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diVenezia ha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] controla pronuncia del Tribunale di Padova, che ha rigettato l’opposizionecontro il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’INPS e nei confrontidell’appellante per l’importo di Euro 31.823,74: la somma oggettodell’ingiunzione concerne i ratei di pensione indebitamente riscossi dalprimo agosto 2014 al 30 settembre 2016 dal signor Busana e destinatialla suocera, signora [OSCURATO:PERSONA], deceduta l’11 luglio 2014.La Corte territoriale ha quindi condannato l’appellante a rifonderele spese di lite e a corrispondere alla controparte, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., l’ulteriore importo di Euro 3.473,00.A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno qualificatocome azione di ripetizione d’indebito quella proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] con ladomanda monitoria e hanno affermato la legittimazione passivadell’appellante, che ha peraltro ammesso di aver prelevato le sommedal conto corrente cointestato con la suocera.Sussistono anche i presupposti della responsabilità processualeaggravata, in quanto l’appellante, pur avendo riconosciuto l’arbitrarioprelievo delle somme, ha reiterato in sede di gravame le medesimecritiche già disattese, senza neppure confrontarsi con le pronunce dellaCorte di legittimità richiamate a supporto della decisione impugnata.2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenzad’appello, articolando tre motivi.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.- 2 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/20262033, 2043, 1173, 2946, 2947 cod. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ.e censura la sentenza d’appello per aver qualificato l’azione intrapresadall’INPS ex lege Aquilia (art. 2043 cod. civ.) come azione di ripetizioned’indebito, assoggettata al più lungo termine di prescrizione decennale.Ad avviso del ricorrente, il credito dedotto in causa trarrebbe origineda un’appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e sarebbe dunquegià infruttuosamente decorso il termine di prescrizione quinquennale,in difetto di validi atti interruttivi dalla comunicazione del 2 marzo2017, ricevuta il 16 marzo 2017, alla comunicazione del 17 marzo2022, ricevuta il 29 marzo 2022.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2033cod. civ. e imputa alla pronuncia d’appello di aver attribuito la qualitàdi accipiens sulla base di una circostanza ininfluente: il fatto di averprelevato le somme accreditate quando era già cessato il munus diamministratore di sostegno, somme pertanto entrate nella disponibilitàdegli eredi, gli unici legittimati passivi rispetto all’azione restitutoriapromossa dall’[OSCURATO:PERSONA].3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente critica la sentenza della Corte d’appello di Veneziaper avere ravvisato gli estremi di un abuso del processo e per averpronunciato condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., in difetto dei presupposti tipizzati dalla legge: la prospettazione ditesi giuridiche errate non potrebbe integrare la violazione dei doveri dilealtà e di probità.4.– I primi due motivi, per la connessione che li avvince, si prestanoa un esame congiunto e si rivelano infondati.4.1.– Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciati daquesta Corte (Cass., sez.

VI-III, 7 settembre 2016, n. 17705) epuntualmente richiamati dai giudici d’appello a supporto delladecisione, in quanto s’innestano su un caso sovrapponibile a quello- 3 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/2026odierno: anche in quel frangente, si trattava di un’azione di ripetizioned’indebito esperita nei confronti un contitolare del conto che avevaprelevato le somme accreditate a titolo di pensione, sul contocointestato, a un soggetto oramai defunto.Gli argomenti illustrati dal ricorrente non inducono a discostarsi datali princìpi e non valgono a confutare i presupposti sistematici che licorroborano.Si deve dunque ribadire che il pagamento dell’indebito a personadefunta e ritenuta vivente dal solvens fa sorgere l’obbligo direstituzione, in virtù dell’art. 2033 cod. civ., in capo a colui che di fattosi avvalga di quel pagamento, essendo solo quest’ultimo il soggettoche, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualitàdi accipiens e, con essa, l’obbligo di restituire quanto acquisito.Nel disattendere la diversa ricostruzione dei giudici di merito, cheavevano configurato un’obbligazione restitutoria in capo agli eredi dellapensionata, in linea con le tesi propugnate nell’odierno ricorso, questaCorte ha osservato che «una obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c.in tanto può sorgere, in quanto chi riceva l’indebito sia vivente.

Ilpagamento dell’indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dalsolvens, non fa sorgere alcuna obbligazione né in capo al defunto, néin capo ai suoi eredi: - non in capo al primo, perché ovviamente non èsoggetto di diritto, e la venuta ad esistenza di qualsiasi obbligazioneesige la presenza d’un debitore; - non in capo ai suoi eredi, perchéquesti assumono i debiti presenti nell’asse ereditario al momento dellamorte» (ordinanza n. 17705 del 2016, cit., punto 4 dello Svolgimentodel processo, che riporta la relazione, condivisa dal Collegio).4.2.– Da tali affermazioni si evince, anzitutto, che è correttol’inquadramento dell’azione nelle coordinate dell’art. 2033 cod. civ.,inquadramento che trova puntuale rispondenza nelle allegazioni delricorso per ingiunzione, incentrate sulla carenza di titolo dellospostamento patrimoniale e sul fatto che di questo spostamento- 4 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/2026patrimoniale si sia giovato il ricorrente, in quanto delegato al ritiro dellapensione e cointestatario del conto (pagine 4 e 5, punti 6 e 7 dellapronuncia d’appello).Il ricorrente, nel porre l’accento sul carattere delittuoso dellacondotta che ha perpetrato, si limita a contrapporre in termini assertiviuna diversa qualificazione della domanda e non infirma i rilievi dellapronuncia impugnata, plausibili e coerenti con le deduzioni sottoposteal contraddittorio processuale, con il carattere sostanziale delle preteseazionate e con le stesse enunciazioni di principio della giurisprudenzadi questa Corte, che ha collocato l’azione dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’alveo dell’art.2033 cod. civ.4.3.– Da tali enunciazioni, in secondo luogo, emerge che laqualificazione del ricorrente come accipiens, legittimato passivo delladomanda restitutoria proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], è conforme a diritto erispecchia l’effettivo atteggiarsi dei rapporti giuridici intercorsi tra leparti.5.– Neppure la terza critica coglie nel segno.5.1.– La fattispecie enucleata dall’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ. ha «natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale)e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive» e perseguela «tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque,esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotatiinnegabilmente pubblicistici» (Corte costituzionale, sentenza n. 152 del2016, punto

4.3. del Considerato in diritto), sanzionando «uncomportamento processuale abusivo» (punto

4.5. del Considerato indiritto).In linea con tale ricostruzione, questa Corte è costantenell’affermare che la condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ. si prefigge di salvaguardare tanto finalità pubblicistiche,correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi,quanto interessi della parte vittoriosa e, in questa prospettiva,- 5 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/2026interviene anche a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probitàsanciti dall’art. 88 cod. proc. civ.La previsione di legge, per le finalità che la ispirano, postula dunquel’accertamento della mala fede della parte soccombente, per laconsapevolezza dell’infondatezza della domanda, o della sua colpagrave, per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di dettaconsapevolezza.

Da quest’angolazione, a titolo esemplificativo,vengono in rilievo la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria percontrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, lamanifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o lapalese e strumentale infondatezza dei motivi d’impugnazione (Cass.,S.U., 13 settembre 2018, n. 22405).5.2.– A tali princìpi si è uniformata la Corte di merito, nelponderare, con apprezzamento analitico e coerente, la manifestainconsistenza delle ragioni enunciate a fondamento del gravame.Lungi dallo stigmatizzare la pura e semplice erroneità delle tesigiuridiche del ricorrente, che di per sé non vale a suffragare i requisiticostitutivi della fattispecie sanzionatoria (sentenza n. 22405 del 2018,cit., punto

4.1. delle Ragioni della decisione), la Corte d’appello haindicato e avvalorato un quid pluris, che denota lo sviamento delprocesso dalla funzione sua propria e un abuso contrastante con icanoni dell’ordinaria diligenza.Con una disamina ancorata alle risultanze di causa e in questa sedenon avversata in modo persuasivo, la Corte di merito ha rimarcato lapedissequa riproposizione di argomenti già disattesi sulla scorta dellepronunce della Corte nomofilattica, neppure efficacemente confutate,e dunque un contegno sintomatico dell’abuso della potestas agendi chela disciplina intende sanzionare nel modo più efficace, svincolando lacondanna dalla prova del danno e dalla richiesta di parte.6.– Il ricorso, in definitiva, è respinto.- 6 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/20267.– Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo, in proporzione al valore della controversia e all’attivitàdifensiva svolta.8.– La reiterazione, anche nel presente giudizio, di argomenti giàvagliati e disattesi dai giudici d’appello, in consonanza con il dirittovivente, inducono a ravvisare i presupposti per la condanna delricorrente al pagamento a favore della controparte, a tenore dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., di una somma che si determinaequitativamente in Euro 2.000,00, alla luce dell’importo liquidato perle spese, idoneo parametro di riferimento (sentenza n. 22405 del 2018,cit., punto

4.3. delle Ragioni della decisione).Ratione temporis, in applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod.proc. civ., il ricorrente dev’essere condannato a pagare, in favore dellacassa delle ammende, una somma che si determina nell’eguale importodi Euro 2.000,00, alla stregua dei parametri prima indicati.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge;condanna il ricorrente a pagare, a favore del controricorrente, unasomma determinata in Euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, cod. proc. civ.; condanna il ricorrente a pagare in favore dellacassa delle ammende la somma di Euro 2.000,00, in ossequio all’art.96, quarto comma, cod. proc. civ.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 7 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tù di procura rilasciata incalce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 198 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 aprile 2024 (R.G.N.941/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diVenezia ha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] controla pronuncia del Tribunale di Padova, che ha rigettato l’opposizionecontro il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’INPS e nei confrontidell’appellante per l’importo di Euro 31.823,74: la somma oggettodell’ingiunzione concerne i ratei di pensione indebitamente riscossi dalprimo agosto 2014 al 30 settembre 2016 dal signor Busana e destinatialla suocera, signora [OSCURATO:PERSONA], deceduta l’11 luglio 2014.La Corte territoriale ha quindi condannato l’appellante a rifonderele spese di lite e a corrispondere alla controparte, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., l’ulteriore importo di Euro 3.473,00.A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno qualificatocome azione di ripetizione d’indebito quella proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] con ladomanda monitoria e hanno affermato la legittimazione passivadell’appellante, che ha peraltro ammesso di aver prelevato le sommedal conto corrente cointestato con la suocera.Sussistono anche i presupposti della responsabilità processualeaggravata, in quanto l’appellante, pur avendo riconosciuto l’arbitrarioprelievo delle somme, ha reiterato in sede di gravame le medesimecritiche già disattese, senza neppure confrontarsi con le pronunce dellaCorte di legittimità richiamate a supporto della decisione impugnata.2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenzad’appello, articolando tre motivi.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.- 2 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/20262033, 2043, 1173, 2946, 2947 cod. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ.e censura la sentenza d’appello per aver qualificato l’azione intrapresadall’INPS ex lege Aquilia (art. 2043 cod. civ.) come azione di ripetizioned’indebito, assoggettata al più lungo termine di prescrizione decennale.Ad avviso del ricorrente, il credito dedotto in causa trarrebbe origineda un’appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e sarebbe dunquegià infruttuosamente decorso il termine di prescrizione quinquennale,in difetto di validi atti interruttivi dalla comunicazione del 2 marzo2017, ricevuta il 16 marzo 2017, alla comunicazione del 17 marzo2022, ricevuta il 29 marzo 2022.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2033cod. civ. e imputa alla pronuncia d’appello di aver attribuito la qualitàdi accipiens sulla base di una circostanza ininfluente: il fatto di averprelevato le somme accreditate quando era già cessato il munus diamministratore di sostegno, somme pertanto entrate nella disponibilitàdegli eredi, gli unici legittimati passivi rispetto all’azione restitutoriapromossa dall’[OSCURATO:PERSONA].3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente critica la sentenza della Corte d’appello di Veneziaper avere ravvisato gli estremi di un abuso del processo e per averpronunciato condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., in difetto dei presupposti tipizzati dalla legge: la prospettazione ditesi giuridiche errate non potrebbe integrare la violazione dei doveri dilealtà e di probità.4.– I primi due motivi, per la connessione che li avvince, si prestanoa un esame congiunto e si rivelano infondati.4.1.– Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciati daquesta Corte (Cass., sez. VI-III, 7 settembre 2016, n. 17705) epuntualmente richiamati dai giudici d’appello a supporto delladecisione, in quanto s’innestano su un caso sovrapponibile a quello- 3 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/2026odierno: anche in quel frangente, si trattava di un’azione di ripetizioned’indebito esperita nei confronti un contitolare del conto che avevaprelevato le somme accreditate a titolo di pensione, sul contocointestato, a un soggetto oramai defunto.Gli argomenti illustrati dal ricorrente non inducono a discostarsi datali princìpi e non valgono a confutare i presupposti sistematici che licorroborano.Si deve dunque ribadire che il pagamento dell’indebito a personadefunta e ritenuta vivente dal solvens fa sorgere l’obbligo direstituzione, in virtù dell’art. 2033 cod. civ., in capo a colui che di fattosi avvalga di quel pagamento, essendo solo quest’ultimo il soggettoche, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualitàdi accipiens e, con essa, l’obbligo di restituire quanto acquisito.Nel disattendere la diversa ricostruzione dei giudici di merito, cheavevano configurato un’obbligazione restitutoria in capo agli eredi dellapensionata, in linea con le tesi propugnate nell’odierno ricorso, questaCorte ha osservato che «una obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c.in tanto può sorgere, in quanto chi riceva l’indebito sia vivente. Ilpagamento dell’indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dalsolvens, non fa sorgere alcuna obbligazione né in capo al defunto, néin capo ai suoi eredi: - non in capo al primo, perché ovviamente non èsoggetto di diritto, e la venuta ad esistenza di qualsiasi obbligazioneesige la presenza d’un debitore; - non in capo ai suoi eredi, perchéquesti assumono i debiti presenti nell’asse ereditario al momento dellamorte» (ordinanza n. 17705 del 2016, cit., punto 4 dello Svolgimentodel processo, che riporta la relazione, condivisa dal Collegio).4.2.– Da tali affermazioni si evince, anzitutto, che è correttol’inquadramento dell’azione nelle coordinate dell’art. 2033 cod. civ.,inquadramento che trova puntuale rispondenza nelle allegazioni delricorso per ingiunzione, incentrate sulla carenza di titolo dellospostamento patrimoniale e sul fatto che di questo spostamento- 4 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/2026patrimoniale si sia giovato il ricorrente, in quanto delegato al ritiro dellapensione e cointestatario del conto (pagine 4 e 5, punti 6 e 7 dellapronuncia d’appello).Il ricorrente, nel porre l’accento sul carattere delittuoso dellacondotta che ha perpetrato, si limita a contrapporre in termini assertiviuna diversa qualificazione della domanda e non infirma i rilievi dellapronuncia impugnata, plausibili e coerenti con le deduzioni sottoposteal contraddittorio processuale, con il carattere sostanziale delle preteseazionate e con le stesse enunciazioni di principio della giurisprudenzadi questa Corte, che ha collocato l’azione dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’alveo dell’art.2033 cod. civ.4.3.– Da tali enunciazioni, in secondo luogo, emerge che laqualificazione del ricorrente come accipiens, legittimato passivo delladomanda restitutoria proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], è conforme a diritto erispecchia l’effettivo atteggiarsi dei rapporti giuridici intercorsi tra leparti.5.– Neppure la terza critica coglie nel segno.5.1.– La fattispecie enucleata dall’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ. ha «natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale)e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive» e perseguela «tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque,esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotatiinnegabilmente pubblicistici» (Corte costituzionale, sentenza n. 152 del2016, punto 4.3. del Considerato in diritto), sanzionando «uncomportamento processuale abusivo» (punto 4.5. del Considerato indiritto).In linea con tale ricostruzione, questa Corte è costantenell’affermare che la condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ. si prefigge di salvaguardare tanto finalità pubblicistiche,correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi,quanto interessi della parte vittoriosa e, in questa prospettiva,- 5 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/2026interviene anche a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probitàsanciti dall’art. 88 cod. proc. civ.La previsione di legge, per le finalità che la ispirano, postula dunquel’accertamento della mala fede della parte soccombente, per laconsapevolezza dell’infondatezza della domanda, o della sua colpagrave, per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di dettaconsapevolezza. Da quest’angolazione, a titolo esemplificativo,vengono in rilievo la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria percontrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, lamanifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o lapalese e strumentale infondatezza dei motivi d’impugnazione (Cass.,S.U., 13 settembre 2018, n. 22405).5.2.– A tali princìpi si è uniformata la Corte di merito, nelponderare, con apprezzamento analitico e coerente, la manifestainconsistenza delle ragioni enunciate a fondamento del gravame.Lungi dallo stigmatizzare la pura e semplice erroneità delle tesigiuridiche del ricorrente, che di per sé non vale a suffragare i requisiticostitutivi della fattispecie sanzionatoria (sentenza n. 22405 del 2018,cit., punto 4.1. delle Ragioni della decisione), la Corte d’appello haindicato e avvalorato un quid pluris, che denota lo sviamento delprocesso dalla funzione sua propria e un abuso contrastante con icanoni dell’ordinaria diligenza.Con una disamina ancorata alle risultanze di causa e in questa sedenon avversata in modo persuasivo, la Corte di merito ha rimarcato lapedissequa riproposizione di argomenti già disattesi sulla scorta dellepronunce della Corte nomofilattica, neppure efficacemente confutate,e dunque un contegno sintomatico dell’abuso della potestas agendi chela disciplina intende sanzionare nel modo più efficace, svincolando lacondanna dalla prova del danno e dalla richiesta di parte.6.– Il ricorso, in definitiva, è respinto.- 6 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/20267.– Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo, in proporzione al valore della controversia e all’attivitàdifensiva svolta.8.– La reiterazione, anche nel presente giudizio, di argomenti giàvagliati e disattesi dai giudici d’appello, in consonanza con il dirittovivente, inducono a ravvisare i presupposti per la condanna delricorrente al pagamento a favore della controparte, a tenore dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., di una somma che si determinaequitativamente in Euro 2.000,00, alla luce dell’importo liquidato perle spese, idoneo parametro di riferimento (sentenza n. 22405 del 2018,cit., punto 4.3. delle Ragioni della decisione).Ratione temporis, in applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod.proc. civ., il ricorrente dev’essere condannato a pagare, in favore dellacassa delle ammende, una somma che si determina nell’eguale importodi Euro 2.000,00, alla stregua dei parametri prima indicati.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge;condanna il ricorrente a pagare, a favore del controricorrente, unasomma determinata in Euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, cod. proc. civ.; condanna il ricorrente a pagare in favore dellacassa delle ammende la somma di Euro 2.000,00, in ossequio all’art.96, quarto comma, cod. proc. civ.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 7 -Numero registro generale 9610/2024Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 18567/2026Data pubblicazione 08/06/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -
Decreto Cassazione n. 18567/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris