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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39564/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Bari il I dicembre 2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo, con il quale censura violazioni di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, attesa la ritenuta irrilevanza dell'assoluzione del ricorrente dal reato associativo, nonostante questa abbia un'evidente incidenza sulla sua posizione cautelare, anche attesa la risalenza dei fatti a gennaio 2019, il lungo periodo di detenzione (dall 11 luglio 2020) e la condanna inflittagli di 7 anni e 9 mesi di reclusione utile a valutare il presofferto patito.

Peraltro, il provvedimento impugnato non ha adeguatamente considerato la personalità ed il percorso di disintossicazione di Pesce all'interno del carcere, come risulta dalla relazione del SERD di Lecce, escludendo l'applicabilità degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, connnna 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e la circostanza che da anni non fa più uso di stupefacenti e ha precedenti assai risalenti.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, come successivamente modificato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare.

Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra le altre, Sez.6, n.19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).3.

A detti principi di diritto si è rigorosamente attenuto il Tribunale di Bari che, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha fornito congrua e logica motivazione allorchè ha ritenuto che alla luce dell'art. 299 cod. proc. pen. l'unico elemento "nuovo", ai fini di una rivalutazione in positivo del trattamento cautelare per il contenimento del pericolo di recidiva, è costituito dall'intervenuta condanna di secondo grado alla pena di 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

3.1. Alla luce di questo dato, cui si aggiunge la personalità di Pesce, di cui è stato valorizzato non solo il ruolo assunto nel procedimento, ma la sua caratura criminale derivante dall'essere stato sottoposto alla sorveglianza speciale e dai precedenti plurimi per reati in materia di stupefacenti, anche in forma associata, oltre che altri delitti contro la persona e contro il patrimonio, il provvedimento impugnato ha ritenuto recessiva l'avvenuta assoluzione dal reato associativo che, per quanto rileva in questa sede, è idonea soltanto ad escludere la doppia presunzione di cui all'art. 275, connma 3, cod. proc. pen. 3.2.

In ordine alla censurata assenza di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare massimamente afflittiva, deve darsi atto che, come risulta dal certificato del DAP, nelle more della decisione la custodia in carcere è stata sostituita con la misura degli arresti domiciliari, originariamente richiesta da Pesce al Tribunale del riesame, così venendo meno, limitatamente a detto profilo, l'interesse del ricorso proposto dall'imputato.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e non anche ad ulteriore sanzione processuale, in ragione della sopravvenienza parzialmente favorevole.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Bari il I dicembre 2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo, con il quale censura violazioni di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, attesa la ritenuta irrilevanza dell'assoluzione del ricorrente dal reato associativo, nonostante questa abbia un'evidente incidenza sulla sua posizione cautelare, anche attesa la risalenza dei fatti a gennaio 2019, il lungo periodo di detenzione (dall 11 luglio 2020) e la condanna inflittagli di 7 anni e 9 mesi di reclusione utile a valutare il presofferto patito. Peraltro, il provvedimento impugnato non ha adeguatamente considerato la personalità ed il percorso di disintossicazione di Pesce all'interno del carcere, come risulta dalla relazione del SERD di Lecce, escludendo l'applicabilità degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, connnna 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e la circostanza che da anni non fa più uso di stupefacenti e ha precedenti assai risalenti. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come successivamente modificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare. Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra le altre, Sez.6, n.19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).3. A detti principi di diritto si è rigorosamente attenuto il Tribunale di Bari che, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha fornito congrua e logica motivazione allorchè ha ritenuto che alla luce dell'art. 299 cod. proc. pen. l'unico elemento "nuovo", ai fini di una rivalutazione in positivo del trattamento cautelare per il contenimento del pericolo di recidiva, è costituito dall'intervenuta condanna di secondo grado alla pena di 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. 3.1. Alla luce di questo dato, cui si aggiunge la personalità di Pesce, di cui è stato valorizzato non solo il ruolo assunto nel procedimento, ma la sua caratura criminale derivante dall'essere stato sottoposto alla sorveglianza speciale e dai precedenti plurimi per reati in materia di stupefacenti, anche in forma associata, oltre che altri delitti contro la persona e contro il patrimonio, il provvedimento impugnato ha ritenuto recessiva l'avvenuta assoluzione dal reato associativo che, per quanto rileva in questa sede, è idonea soltanto ad escludere la doppia presunzione di cui all'art. 275, connma 3, cod. proc. pen. 3.2. In ordine alla censurata assenza di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare massimamente afflittiva, deve darsi atto che, come risulta dal certificato del DAP, nelle more della decisione la custodia in carcere è stata sostituita con la misura degli arresti domiciliari, originariamente richiesta da Pesce al Tribunale del riesame, così venendo meno, limitatamente a detto profilo, l'interesse del ricorso proposto dall'imputato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e non anche ad ulteriore sanzione processuale, in ragione della sopravvenienza parzialmente favorevole. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 settem
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