CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ammenda di euro 800,00 in relazione al reato di cui all'art.109, 159, comma 2, lett.c), D.Igs. n.81 del 1981, per non aver, nella qualità di datore di lavoro, dotato il cantiere di recinzioni idonee ad impedire l'accesso agli estranei. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto il giudice a quo ha proceduto alla trattazione del processo in assenza del difensore che aveva formulato istanza di legittimo impedimento, dovendo procedere all'assistenza di altro cliente divenuto collaboratore di giustizia dopo la sentenza di primo grado, e in stato di detenzione. Rappresenta, in particolare, che il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva tramesso mediante pec, in data 16/09/2024, due giorni prima dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], istanza di differimento ad horas della trattazione del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] ad ora pomeridiana, per concomitante impegno professionale presso la Corte di appello di Palermo. In subordine, qualora non avesse fatto a tempo a recarsi da Palermo a Messina neppure nel pomeriggio, chiedeva il rinvio dell'udienza ad altra data, con sospensione dei termini di prescrizione. Inoltre, in data 18/09/2024, era stata trasmessa via pec al Tribunale di Messina, alle ore 13,30, la certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di appello di Palermo ove si attesta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è unico difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il Tribunale di Messina, con motivazione illogica, chiamava il processo alle ore 15,31, rigettava la richiesta di rinvio in quanto non sufficientemente documentata, e disponeva la trattazione "trattandosi di rato prossimo alla prescrizione" e "non tollerandosi ulteriori rinvii", sebbene la documentazione sia stata allegata e sebbene il rinvio per legittimo impedimento comporti la sospensione dei termini prescrizionali. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Ne deriva il congelamento del termine di prescrizione fino a un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento (Sez. U. n 4909 del 18/12/2014, Torchio). Si è infatti già affermato in giurisprudenza che, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni, al fine di contemperare le esigenze della diesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore, per le ragioni rappresentaste nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonchè all'impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109). Il difensore ha, infatti, l'onere di corredare la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine nè la mera affermazione di non potervi provvedere, nè un apodittico richiamo alla "delicatezza dei provvedimenti" (Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, Rv. 259757). In sostanza, la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce di per sé un impedimento assoluto, comportando solo delle scelte da parte del difensore, che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Neppure lo stato di detenzione dell'imputato in altro procedimento può automaticamente determinare una situazione di assoluto impedimento, essendo necessario altresì che l'istanza di rinvio espliciti le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva nell'altro procedimento, con riferimento alla natura dell'attività cui il professionista deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato e all'impossibilità di avvalersi di un sostituto, sia nel prócesso a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il differimento. Nel caso in disamina, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha tramesso mediante pec, in data 16/09/2024, due giorni prima dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], istanza di differimento ad horas della trattazione del processo nel pomeriggio, per concomitante impegno professionale presso la Corte di appello di Palermo. In subordine, ha chiesto il rinvio dell'udienza ad altra data, con sospensione dei termini di prescrizione. All'istanza non era allegata alcuna documentazione né indicato quando il difensore era venuto a conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni. Solo il giorno dell'udienza di trattazione, in data 18/09/2024 alle ore 13,36, viene trasmessa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la documentazione dell'impedimento per concomitante impegno, consistente nella certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di appello di Palermo ove si attesta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è unico difensore di [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza prevista il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilasciata alle ore 13,00. Tanto premesso, dall'esame della documentazione, effettivamente emerge che il difensore ha formulato la richiesta di rinvio ad horas e, in subordine, di rinvio ad altra data, per legittimo impedimento, rappresentando di essere l'unico difensore di altro assistito, senza tuttavia nulla indicare in ordine alla tempestività dell'istanza, ossia in ordine alla conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni professionali, né indicare specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo innanzi la Corte di appello di Palermo, ossia lo stato di detenzione dell'altro assistito, di cui il Tribunale non era quindi informato. Inoltre, nell'istanza manca del tutto la rappresentazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Pertanto, il giudice non era nelle condizioni di effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni professionali, al fine di contemperare le esigenze della diesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore, in relazione alla particolare natura dell'attività, allo stato di detenzione dell'assistito Tranchina, nonchè all'impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., essendo stato rappresentata solo la mancanza di un codifensore. 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso all