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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11676/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40648/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina (che aveva assolto gli imputati ex art. 131-bis cod. pen.) ed ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed ha assolto entrambi gli imputati dal reato di lesioni personali limitatamente alle lesioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha confermato la decisione di prime cure quanto al reato di lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 52 cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Precisato che della memoria depositata, in proprio, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] non può tenersi conto, dal momento che 1) ogni atto destinato a questa Corte non può essere sottoscritto personalmente dalla parte, ma un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinatori dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. art. 613, comma 1, cod. proc. Pen.); 2) essa è intempestiva, in quanto depositata senza il rispetto del termine di c:ui all'art. 611 codice di rito.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40648/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina (che aveva assolto gli imputati ex art. 131-bis cod. pen.) ed ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed ha assolto entrambi gli imputati dal reato di lesioni personali limitatamente alle lesioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha confermato la decisione di prime cure quanto al reato di lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 52 cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Precisato che della memoria depositata, in proprio, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] non può tenersi conto, dal momento che 1) ogni atto destinato a questa Corte non può essere sottoscritto personalmente dalla parte, ma un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinatori dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. art. 613, comma 1, cod. proc. Pen.); 2) essa è intempestiva, in quanto depositata senza il rispetto del termine di c:ui all'art. 611 codice di rito. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 20
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