CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33744/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dr.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente ha inoltrato conclusioni in replica ed ha insistito nelle ragioni di ricorso. Ritenuto in fatto Il provvedimento impugnato è l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2024, che ha respinto l'istanza di riesame proposta dalla difesa di C.S. indagato per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. in pregiudizio di P.T. avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del pubblico ministero, avente ad oggetto i supporti informatici rinvenuti nella abitazione coniugale in costanza di sua detenzione carceraria a seguito di un suo precedente arresto per il medesimo reato. 1.11 ricorso per cassazione si è affidato a un unico, composito motivo, richiamato nei limiti di stretta necessità ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che si è appuntato sulla violazione di norme procedurali previste a pena di nullità, con la lesione del diritto della difesa, provocata dalla mancata effettuazione degli avvisi previsti dalla disciplina processuale in tema di perquisizione e sequestro, eseguiti nell'abitazione della moglie separata e con cui v'era rapporto conflittuale, in sua assenza e in assenza del difensore. Ancora, la doglianza ha censurato il carattere esplorativo del decreto di perquisizione, la mancata specificazione del nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare e il reato ipotizzato, l'estensione immotivata del sequestro a dati informatici personali e sensibili, il mancato, tempestivo ricorso agli accertamenti tecnici da parte dell'organo dell'accusa. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.11 ricorrente prospetta questioni meramente formali, la prima delle quali - che investe la mancata esecuzione degli avvisi all'indagato, coevemente detenuto per il reato per il quale si procede, e al suo difensore - lambisce i confini della manifesta infondatezza, dal momento che, per un verso, l'art. 250 del codice di rito prevede l'esperibilità della perquisizione locale, disposta dal pubblico ministero, anche in caso di "assenza" dell'imputato (a cui è equiparata la posizione della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 61 comma 2 cod. proc. pen.) e di altrui disponibilità fattuale del luogo da perquisire, ove riconducibile all'imputato e, per altro verso, la costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalle proposizioni del provvedimento impugnato, ha affermato che la nomina di un difensore di fiducia da parte dell'indagato assente, eventualmente perché detenuto, non impone l'avviso al difensore medesimo da parte di chi esegua l'atto quando la persona presente sul posto non faccia specifica richiesta in tal senso (sez. 1, n. 7600 del 12/12/2002, Baidoo e altro, Rv. 223305; sez. 6, n. 2793 del 01/02/1995, P.G. in proc. Albero, Rv. 200997). La facoltà del difensore di assistere al compimento dell'atto non comporta che sia obbligatorio avvisarlo in mancanza di esplicita richiesta di assistenza del destinatario del medesimo, come non è obbligatoria la presenza del difensore per procedere a perquisizione e sequestro (sez. 3, n. 54 del 13/01/1999, P.M. in proc. Focaccio, Rv. 213157). 1.1.Quanto, invece, ai contenuti motivazionali del decreto di perquisizione e sequestro, si rammenta che le Sezioni Unite hanno evidenziato, per il decreto di sequestro probatorio anche k del corpo di reato, la necessità di un'esposizione giustificativa che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548). Coerentemente a tale indicazione ermeneutica, la giurisprudenza successiva ha precisato come l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato, da parte del pubblico ministero, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781). E a tali direttrici si è allineata l'ordinanza impugnata che, nell'esame delle analoghe ragioni di lagnanza dell'istanza di riesame del decreto della parte pubblica inquirente, ha puntualmente divisato che il provvedimento di perquisizione del pubblico ministero era miratamente funzionale all'apprensione del materiale informatico contenente le immagini compromettenti ("video o immagini dei rapporti sessuali avuti con la persona offesa") della vittima dal reato di stalking, utile e pertinente segmento della condotta di tipo abituale che ne integra gli estremi, rituale oggetto del mezzo di ricerca della prova concretamente adottato. Ed immediatamente dopo l'esecuzione del sequestro dei dispositivi - come pianamente e congruamente illustrato dall'ordinanza impugnata - il pubblico ministero ha ordinato la perquisizione informatica del rispettivo contenuto, a norma dell'art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen., nel cui provvedimento ha ripercorso l'iter investigativo seguito fino a quel momento, dato conto "degli elementi fino a quel momento acquisiti", sottolineato "la necessità di verificare se nei supporti sequestrati fossero presenti eventuali tracce ed altri effetti materiali dei reati contestati", tra cui in principalità le videoriprese dei rapporti intimi con la persona offesa e ha disposto accertamento tecnico irripetibile, evidentemente funzionale all'estrazione delle copie forensi di rilevanza investigativa, con gli adempimenti propri dell'atto garantito ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen.. In tale contesto, deve ritenersi che l'iniziativa del pubblico ministero (così apprezzata dal discorso giustificativo dell'ordinanza del Tribunale del riesame), tutt'altro che esplorativa o indeterminata, abbia inteso impartire con tempestività ed efficacia le direttive necessarie a rispettare i principi di diritto tracciati dalla recente giurisprudenza di questa Corte in tema di perquisizione e sequestro informatici, secondo la quale la finalizzazione dell'ablazione del supporto informatico alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche (sez.2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393). E d'altro canto, i rilievi difensivi si sono arrestati ai profili meramente contestativi degli atti compiuti, perché non hanno neppure indicato quali specifici pregiudizi l'apposizione del vincolo del sequestro agli strumenti informatici abbia cagionato all'indagato e alla sua sfera privata (sulla necessità di dedurre il pregiudizio concreto anche, in alcuni casi, per le nullità, cfr. Sez. 6, n.5 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv. 273101 e, in generale sul tema, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. La natura dei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Co