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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 28984/2025

Testo disponibile della fonte

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rowedirrnto omettere !e genoralità SENTENZA gli altri dati .r.1,entificativi. a norma dell'art. 52 digs. 196,/03 in sul ricorso proposto da: guanto.

Od-isposto d'ufficio D.C.

U a richiesta di parte mposto dalla legge avverso la sentenza del 16/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor TOMASO .EPIDENDIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trieste ha applicato all'imputato D.C. la pena di mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa in relazione alla detenzione di 238 immagini pedopornografiche. 2.L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art.448, comma 2 bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti e la decisione adottata dal giudice per le indagini preliminari.

In particolare, il ricorrente rappresenta che l'istanza di applicazione della pena, pari a tre mesi di reclusione ed euro 1200 di multa, era subordinata alla sospensione condizionale della pena, in considerazione del fatto che l'imputato è incensurato.

Il pubblico ministero ha acconsentito a tale istanza e pertanto si era cristallizzato l'accordo delle parti nei termini suindicati.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP ha recepito l'accordo delle parti, senza tuttavia nulla disporre in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena.

Si profila dunque un'evidente vizio di correlazione tra la richiesta comune delle parti ex art.444 cod. proc. pen., e la sentenza emessa dal giudice a quo, avendo egli omesso di applicare la sospensione condizionale della pena concordemente richiesta.

Se anche il giudice abbia ritenuto non concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto rigettare l'istanza congiunta ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., e non applicare la richiesta ma prescindendo dalla condizione cui ne era subordinata l'efficacia. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, il ricorrente, nel lamentare il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ha formulato una doglianza consentita nel giudizio di legittimità.

Il terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. stabilisce che: "La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena.

In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".

Nel merito, dall'esame della richiesta formulata dalle parti, allegata al ricorso, emerge che il ricorrente ha formulato istanza di applicazione della pena, datata 11/11/2024, con la quale proponeva la pena base della reclusione di mesi quattro e della multa di euro 1800, ridotta per la scelta del rito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa, subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il PM ha prestato consenso alla proposta in data 12/11/2024.

Tuttavia, il giudice a quo, pur dichiarando di recepire l'accordo intercorso tra le parti, ha applicato la pena concordata di mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa, disattendendo la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale, senza motivare in alcun modo la suddetta statuizione.

Tuttavia, il ricorrente ha, con l'atto di gravame, espressamente mostrato disinteresse all'annullamento integrale della pronuncia, affermando: "Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla mancata applicazione della sospensione condizionale" e non rilevando che, con il petitum, abbia chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata chiedendo alla Corte di applicare la sospensione condizionale della pena, in quanto tale richiesta, comportando valutazioni di fatto rientranti nella cognizione del giudice di merito, non può essere devoluta al giudice di legittimità.

Osserva inoltre il Collegio che anche nel caso in cui l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, l'imputato, nel censurare l'omessa motivazione del giudice a quo sul punto, può legittimamente limitare l'impugnazione, come nel caso in esame, alla sola omessa statuizione sulla condizione apposta alla conclusione del patto, dimostrando di non avere interesse alla caducazione totale dell'accordo.

In tal caso, il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce al giudice del gravame di pronunciare l'integrale annullamento della sentenza di patteggiamento sulla base del disposto di cui al terzo comma dell'art.. 444 cod. proc. pen. 2.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio su detto punto al GIP del Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso all'udienza del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rowedirrnto omettere !e genoralità SENTENZA gli altri dati .r.1,entificativi. a norma dell'art. 52 digs. 196,/03 in sul ricorso proposto da: guanto. Od-isposto d'ufficio D.C. U a richiesta di parte mposto dalla legge avverso la sentenza del 16/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor TOMASO .EPIDENDIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trieste ha applicato all'imputato D.C. la pena di mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa in relazione alla detenzione di 238 immagini pedopornografiche. 2.L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art.448, comma 2 bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti e la decisione adottata dal giudice per le indagini preliminari. In particolare, il ricorrente rappresenta che l'istanza di applicazione della pena, pari a tre mesi di reclusione ed euro 1200 di multa, era subordinata alla sospensione condizionale della pena, in considerazione del fatto che l'imputato è incensurato. Il pubblico ministero ha acconsentito a tale istanza e pertanto si era cristallizzato l'accordo delle parti nei termini suindicati. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP ha recepito l'accordo delle parti, senza tuttavia nulla disporre in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena. Si profila dunque un'evidente vizio di correlazione tra la richiesta comune delle parti ex art.444 cod. proc. pen., e la sentenza emessa dal giudice a quo, avendo egli omesso di applicare la sospensione condizionale della pena concordemente richiesta. Se anche il giudice abbia ritenuto non concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto rigettare l'istanza congiunta ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., e non applicare la richiesta ma prescindendo dalla condizione cui ne era subordinata l'efficacia. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorrente, nel lamentare il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ha formulato una doglianza consentita nel giudizio di legittimità. Il terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. stabilisce che: "La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta". Nel merito, dall'esame della richiesta formulata dalle parti, allegata al ricorso, emerge che il ricorrente ha formulato istanza di applicazione della pena, datata 11/11/2024, con la quale proponeva la pena base della reclusione di mesi quattro e della multa di euro 1800, ridotta per la scelta del rito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa, subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il PM ha prestato consenso alla proposta in data 12/11/2024. Tuttavia, il giudice a quo, pur dichiarando di recepire l'accordo intercorso tra le parti, ha applicato la pena concordata di mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa, disattendendo la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale, senza motivare in alcun modo la suddetta statuizione. Tuttavia, il ricorrente ha, con l'atto di gravame, espressamente mostrato disinteresse all'annullamento integrale della pronuncia, affermando: "Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla mancata applicazione della sospensione condizionale" e non rilevando che, con il petitum, abbia chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata chiedendo alla Corte di applicare la sospensione condizionale della pena, in quanto tale richiesta, comportando valutazioni di fatto rientranti nella cognizione del giudice di merito, non può essere devoluta al giudice di legittimità. Osserva inoltre il Collegio che anche nel caso in cui l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, l'imputato, nel censurare l'omessa motivazione del giudice a quo sul punto, può legittimamente limitare l'impugnazione, come nel caso in esame, alla sola omessa statuizione sulla condizione apposta alla conclusione del patto, dimostrando di non avere interesse alla caducazione totale dell'accordo. In tal caso, il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce al giudice del gravame di pronunciare l'integrale annullamento della sentenza di patteggiamento sulla base del disposto di cui al terzo comma dell'art.. 444 cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio su detto punto al GIP del Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso all'udienza del
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