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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26421/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre distinti ricorsi, di identico contenuto, avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deducendo la «violazione e falsa applicazione degli artt. 444, comma 2 e 129 cpp e mancanza ed illogicità della motivazione».

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre distinti ricorsi, di identico contenuto, avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deducendo la «violazione e falsa applicazione degli artt. 444, comma 2 e 129 cpp e mancanza ed illogicità della motivazione». I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile
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