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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 145/1992

ECLI:IT:COST:1992:145
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata al Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale".

Il ricorrente, muovendo dal rilievo che la legge impugnata è stata riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non interessati dal rinvio governativo e che, quindi, non può essere considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deduce la illegittimità costituzionale della stessa legge in riferimento all'articolo appena menzionato, in quanto in sede di riapprovazione essa avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta dei voti.

2. - [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita nel presente giudizio.

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia, in data 12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60 dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che, nel contempo, la stessa materia è stata disciplinata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.

Come riferito in narrativa e come risulta dal verbale dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione Puglia svoltasi in data 12 novembre 1991, la deliberazione consiliare avente ad oggetto "Riesame legge regionale "Modificazioni alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17, concernente "Norme sulla contabilità regionale", è stata revocata.

La materia del contendere nel presente giudizio è pertanto cessata (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87 del 1990).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata al Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale". Il ricorrente, muovendo dal rilievo che la legge impugnata è stata riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non interessati dal rinvio governativo e che, quindi, non può essere considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deduce la illegittimità costituzionale della stessa legge in riferimento all'articolo appena menzionato, in quanto in sede di riapprovazione essa avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta dei voti. 2. - [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita nel presente giudizio. 3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia, in data 12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60 dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che, nel contempo, la stessa materia è stata disciplinata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11. Come riferito in narrativa e come risulta dal verbale dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione Puglia svoltasi in data 12 novembre 1991, la deliberazione consiliare avente ad oggetto "Riesame legge regionale "Modificazioni alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17, concernente "Norme sulla contabilità regionale", è stata revocata. La materia del contendere nel presente giudizio è pertanto cessata (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87 del 1990). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA
Sentenza Corte costituzionale n. 145/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris